26.3356 · Postulato · 2026-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare l’introduzione di una cosiddetta clausola sunset (clausola di caducità) per i prodotti contenenti PFAS. A tal fine, i produttori e gli importatori saranno tenuti a dimostrare, entro un periodo di tempo ragionevole, che l’impiego di PFAS è essenziale e non sostituibile. Se tale prova non viene fornita, l’autorizzazione viene annullata automaticamente e, alla scadenza del termine, l’impiego in questione non sarà più consentito. Per le diverse categorie di prodotti potrebbero essere previsti periodi transitori differenziati, mentre per i beni essenziali (p. es. prodotti medici e per la sicurezza) potrebbero essere previste delle deroghe.
Begründung
Le PFAS comprendono un gruppo molto ampio di oltre 10 000 prodotti chimici diversi ed estremamente persistenti, che si accumulano nell’ambiente e negli organismi e possono causare danni alla salute già in tracce minime.
La mozione 25.3421 «Stabilire in modo adeguato i valori limite delle PFAS tenendo conto delle ripercussioni, in particolare sull’agricoltura o sui fornitori di acqua, e avviare misure di sostegno all’agricoltura» è stata integrata dal Consiglio nazionale e persegue ora anche l’obiettivo di limitare la produzione e l’impiego di prodotti contenenti PFAS. Il 5 marzo 2026, il Consiglio degli Stati ha approvato tale integrazione. Ridurre l’immissione nell’ambiente è fondamentale; tuttavia, la regolamentazione di singole sostanze o applicazioni è molto complessa e si scontra con limiti pratici, poiché esistono migliaia di PFAS e applicazioni. L’attuale revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), in consultazione fino al 12 aprile 2026, evidenzia chiaramente quanto l’attuale disposizione sia complessa. L’attuazione risulta estremamente complicata e richiede notevoli risorse, pertanto potrà probabilmente essere realizzata per poche PFAS o applicazioni.
Con una clausola sunset questa problematica può essere attenuata. A tal fine, i produttori e gli importatori devono dimostrare che l’impiego dei loro prodotti contenenti PFAS è necessario e che attualmente non esistono alternative adeguate. In mancanza di una prova adeguata, l’impiego cesserebbe automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
Un approccio in questo senso promuove l’innovazione nel campo dei materiali alternativi e, grazie e chiari periodi di transizione, garantisce alle imprese la sicurezza della pianificazione. In particolare, contribuisce a ridurre tempestivamente l’immissione di sostanze nocive persistenti nell’ambiente e a evitare costi a lungo termine legati all’ambiente, al risanamento e alla salute.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si attiene alla sua scelta di armonizzare, per quanto possibile, le disposizioni relative alle restrizioni e ai divieti nel diritto in materia di prodotti chimici con il diritto dell’Unione europea (UE). In questo modo si otterrà un livello di protezione comparabile per la salute e l’ambiente e si eviteranno ostacoli al commercio. Dal 2023, nell’UE è in fase di elaborazione una proposta di limitazione generalizzata delle PFAS, che secondo la pianificazione attuale potrebbe essere approvata già nel 2027. In considerazione dello stato avanzato di questi lavori, il Consiglio federale non ritiene opportuno avviare in Svizzera lavori paralleli relativi a una clausola sunset. In base allo stato attuale delle conoscenze, tali lavori non porterebbero a restrizioni d’impiego delle PFAS più rapidamente rispetto a un’eventuale armonizzazione con la normativa europea menzionata. Ciò varrebbe anche nel caso in cui i lavori per una clausola sunset fossero avviati immediatamente. Una clausola sunset in senso stretto sarebbe inoltre, nella pratica, molto onerosa sia per le imprese sia per l’amministrazione. Ciò vale soprattutto quando una sostanza è impiegata da molti soggetti, ma non esistono ancora alternative per i relativi impieghi, come dimostra l’esperienza maturata con l’attuale sistema per i prodotti chimici industriali. Il Consiglio federale ritiene più opportuno attendere la decisione della Commissione europea in merito alla proposta di limitazione generalizzata e valutare successivamente se la regolamentazione dell’UE può essere recepita anche in Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.