26.3361 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di avviare le pratiche necessarie per classificare il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) come organizzazione terroristica e di adottare le misure del caso per impedire le sue attività, il suo finanziamento e le sue reti in Svizzera.
Begründung
Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica è un pilastro fondamentale della struttura di potere della Repubblica Islamica dell’Iran. Svolge un ruolo determinante nella repressione violenta della popolazione civile iraniana ed è responsabile di numerose gravi violazioni dei diritti dell’uomo, l’ultima delle quali risale a gennaio 2026, quando decine di migliaia di persone sono state uccise durante le proteste. Inoltre, l’IRGC svolge un ruolo determinante nel sostegno ai gruppi armati e nell’affermazione dell’influenza militare della Repubblica Islamica nel Vicino e Medio Oriente. Al contempo, controlla settori significativi dell’economia iraniana e li utilizza per finanziare le proprie attività terroristiche. Diversi Stati, così come l’Unione Europea, hanno già inserito il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. In altri contesti si sta attualmente discutendo la possibilità di classificare il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica. Alla luce di questi sviluppi e delle continue violazioni dei diritti dell’uomo in Iran, è opportuno che anche la Svizzera intervenga con decisione contro le attività del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ne impedisca l’influenza sul proprio territorio e lo dichiari organizzazione terroristica. Chi agisce come organizzazione terroristica deve essere trattata in quanto tale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La Svizzera non dispone dello strumento della lista dei soggetti terroristici, mediante la quale le organizzazioni vengono classificate come terroristiche. In linea di principio vi sono due possibilità per vietare le organizzazioni: introdurre un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), come nel caso di «Al-Qaida», dello «Stato islamico» e di organizzazioni associate, oppure introdurre un divieto basato su una legge speciale, come nel caso di Hamas e di organizzazioni associate. Uno dei presupposti per un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 LAIn è la presenza di una decisione delle Nazioni Unite (ONU) che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell’organizzazione. Siccome nel caso del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) non vi è una tale decisione, un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 LAIn non è possibile. Di conseguenza sarebbe necessaria una nuova regolamentazione a livello di legge. Per quanto riguarda l’emanazione di divieti di organizzazioni, il Consiglio federale si basa sulle attuali linee guida politiche della Svizzera, secondo le quali le organizzazioni vengono vietate solo a seconda dei casi se vi sono motivi estremamente gravi. Ciò tiene conto degli interessi della Svizzera sia in materia di politica di sicurezza sia di politica estera. Per quanto riguarda questi ultimi, nel caso dell’IRGC si aggiunge il fatto che si tratta di un’autorità statale iraniana. Alla luce della guerra in Iran potrebbero sorgere domande sulla politica di neutralità. Ci si dovrebbe aspettare reazioni diplomatiche e conseguenze relative alla sicurezza dei cittadini svizzeri residenti in Iran. Attualmente il Consiglio federale non ritiene opportuno vietare l’IRGC. In Svizzera l’IRGC è soggetto a sanzioni nell’ambito dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran (RS 946.231.143.6). Ciò significa che l’IRGC è già soggetto al blocco dei valori patrimoniali. Inoltre all’IRGC non possono essere messi a disposizione fondi o risorse economiche. Alla luce dell’inserimento dell’IRGC nell’elenco dei soggetti terroristici dell’Unione europea, avvenuto all’inizio del 2026, il Consiglio federale valuterà inoltre l’inserimento dell’IRGC nella lista d’osservazione classificata secondo l’articolo 72 LAIn nell’ambito della revisione di quest’anno di tale elenco. In questa lista figurano le organizzazioni che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L’inserimento dell’IRGC nella lista d’osservazione permetterebbe al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), sulla base dell’articolo 5 capoverso 8 LAIn, di acquisire e trattare informazioni sull’IRGC o i suoi esponenti in merito all’attività politica e all’esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera, se in tal modo è possibile valutare la minaccia rappresentata dall’IRGC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.