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26.3449 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

I piretroidi sono tra i pesticidi più tossici per la salute umana e per l’ambiente. Dal 2019, cinque sostanze di questo gruppo sono oggetto di una procedura di riesame in Svizzera. Questo tipo di procedura può essere avviata quando l’UE introduce una restrizione o quando non vengono più rispettate le disposizioni dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). Nella mia domanda 25.7168 avevo chiesto spiegazioni sulla durata di tali riesami, che si protraggono ormai da oltre cinque anni. Il Consiglio federale aveva risposto che il ritardo era dovuto all’avvio di una nuova procedura incentrata sui rischi associati alla lambda-cialotrina per i consumatori.Tale procedura è ormai giunta al termine e sono state definite nuove misure di protezione. Parallelamente, il Tribunale federale ha sospeso provvisoriamente l’omologazione di un altro piretroide, la teflutrina. Eppure, secondo i documenti pubblicati dall’USAV, le valutazioni relative ai rischi ecotossicologici per gli organismi acquatici sono ancora in corso per diverse sostanze. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Per quali sostanze del gruppo dei piretroidi la procedura di riesame è stata completata? Quali sono ancora in corso e perché?Perché le procedure di riesame di sostanze diverse vengono trattate congiuntamente? Perché le procedure in corso per alcune sostanze subiscono ritardi a causa dell’avvio di una nuova procedura per una determinata sostanza?Perché la procedura incentrata sui rischi per i consumatori è stata completata in sei mesi, mentre la valutazione dei rischi ecotossicologici dura da oltre cinque anni?Il fatto che l’omologazione dei pesticidi oggetto di una procedura di riesame mirata non venga sospesa in attesa del risultato è compatibile con il principio di precauzione? E il fatto che questa duri così a lungo (più di 5 anni)?Quale impatto ha la sentenza del Tribunale federale relativa alla teflutrin sull’omologazione degli altri piretroidi? Ciò riguarda anche le omologazioni speciali e in situazioni di emergenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 3. Per i prodotti contenenti le sostanze attive deltametrina, cipermetrina, lambda-cialotrina ed etofenprox, l’adeguamento delle omologazioni relativo al rischio per gli organismi acquatici derivante dalle vie di immissione tramite deriva e dilavamento non è ancora stato completato. Il completamento di queste procedure di riesame è stato differito a causa dell’implementazione di nuove misure di riduzione del rischio, come la combinazione di una distanza minima dalle acque superficiali con ulteriori misure, ad esempio ugelli antideriva. È emerso che, da un lato, l’uso di questi prodotti può comportare un aumento dei rischi per gli organismi acquatici. Dall’altro lato, rappresenta l’ultima soluzione disponibile per la protezione di determinate colture e contribuisce quindi alla sicurezza alimentare. 2. I prodotti oggetto del riesame contenenti le sostanze attive sopra citate sono commercializzati da diverse aziende e sono utilizzati per applicazioni analoghe. Un trattamento graduale penalizzerebbe alcune aziende e ne favorirebbe altre, poiché i prodotti esaminati per primi sarebbero soggetti a requisiti più severi, mentre quelli esaminati per ultimi potrebbero continuare a essere venduti e utilizzati ancora per un certo periodo con requisiti meno rigorosi. Per questo motivo, le procedure di riesame dei prodotti vengono gestite in modo raggruppato. 4. Le disposizioni dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) si basano sul principio di precauzione (art. 1 lett. c OPF). L’obiettivo è garantire che le sostanze attive e i prodotti immessi sul mercato non danneggino né la salute umana né quella animale né l’ambiente. Il fatto che le omologazioni dei prodotti fitosanitari siano soggette a un riesame attua il suddetto principio e garantisce che le condizioni di omologazione continuino a essere soddisfatte. Un’omologazione può essere riesaminata periodicamente (ovvero prima della scadenza del termine di validità) o in seguito all’emergere di nuovi elementi. Durante tale riesame, l’omologazione rimane di norma valida. La sospensione dell’omologazione durante il riesame a titolo precauzionale è possibile soltanto alle condizioni di cui all’articolo 148a capoverso 1 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1). 5. La giurisprudenza del Tribunale federale influenza il modo in cui il Servizio di omologazione dell’USAV interpreta e applica la legislazione in materia. Lo stesso vale per la sentenza citata nell’interpellanza, relativa all’estensione dell’autorizzazione di immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva teflutrin. Questa decisione avrà incidenza sulla futura valutazione delle domande di omologazione, sia che rientrino nella procedura ordinaria sia che rientrino in quella d’urgenza. Tuttavia, il Tribunale federale non ha stabilito che la sostanza attiva teflutrin debba essere vietata. La sentenza evidenzia una violazione dell’OPF per quanto riguarda l’obbligo di esaminare la possibilità che il prodotto possa entrare in contatto con le acque superficiali tramite deriva e la minaccia che incombe sugli artropodi. L’autorizzazione dei prodotti contenenti teflutrin e altre sostanze sarà quindi modificata di conseguenza. Il Tribunale federale ha inoltre specificato che non è necessario riesaminare l’approvazione della sostanza attiva in sé o ordinare un riesame mirato di tutte le omologazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Nell’UE, l’approvazione del teflutrin scadrà il prossimo anno. In base all’esito del riesame nel quadro di un eventuale rinnovo, le omologazioni interessate saranno modificate di conseguenza.