26.3464 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
1. Qual è lo stato della sicurezza dell’approvvigionamento nel settore sanitario?
2. In quali ambiti l’approvvigionamento è adeguato e dove, invece, presenta lacune e perché?
3. Entro quando si prevede di garantire un’adeguata sicurezza dell’approvvigionamento in tutto il settore sanitario?
4. Quali sono gli attori coinvolti nella sicurezza dell’approvvigionamento nel settore sanitario? Quali sono le loro responsabilità e competenze?
Begründung
Dopo la pandemia, il Consiglio federale e, più precisamente, l’UFSP hanno promesso di attribuire la massima priorità alla sicurezza dell’approvvigionamento nel settore sanitario e di rivedere la situazione in Svizzera, sottolineando che, in caso di emergenza, catastrofe o guerra, la dipendenza dall’estero avrebbe gravemente compromesso la sicurezza dell’approvvigionamento del nostro Paese. L’incendio di Crans-Montana ha evidenziato chiaramente che, quando oltre un centinaio di persone devono essere ricoverate in ospedale contemporaneamente, il sistema entra in crisi e non abbiamo scorte sufficienti di flebo, medicamenti, materiale di medicazione ecc. Enea Martinelli, uno dei farmacisti ospedalieri più rinomati in Svizzera, aveva già lanciato un monito in proposito. Tutto questo è molto preoccupante, soprattutto alla luce dell’attuale situazione geopolitica. Inoltre, l’imminente chiusura della ditta Bichsel AG a Interlaken dimostra ancora una volta come i privati (in questo caso Galenica) non siano particolarmente interessati all’assistenza sanitaria di base.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’approvvigionamento sicuro di medicamenti e dispositivi medici è di grande importanza per la popolazione e per il sistema sanitario, che da anni è confrontato con penurie ricorrenti. Le cause sono molteplici e comprendono la delocalizzazione delle capacità di produzione mondiali in Paesi a basso reddito, la concentrazione su un numero limitato di fornitori, le perturbazioni delle catene di fornitura e le specificità legate alle dimensioni ridotte del mercato svizzero. 2L’approvvigionamento di medicamenti resta nel complesso sufficiente in numerosi settori; tuttavia, per determinati gruppi di prodotti la situazione è tesa. Le carenze riguardano soprattutto medicamenti a basso costo indispensabili nella quotidianità, come gli antibiotici o i medicinali per il trattamento di malattie croniche. Particolarmente critici sono i casi in cui non sono disponibili alternative terapeutiche adeguate, come per il morbo di Parkinson, l’epilessia o i disturbi psichici. 3. Il Consiglio federale segue da anni con attenzione la situazione in materia di approvvigionamento e ha già adottato numerose misure per migliorarla. In applicazione della legge sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), numerosi medicamenti d’importanza vitale sono già soggetti agli obblighi di notifica e di costituzione di scorte. Ciò consente di attenuare il più possibile le difficoltà di approvvigionamento mediante la liberazione delle scorte obbligatorie. Nel 2023 sono stati introdotti la dispensazione di quantità sfuse di medicamenti e un sistema di rimunerazione semplificato per i medicamenti importati. Il 21 agosto 2024 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di medicamenti, in particolare migliorandone l’accesso al mercato, facilitandone la fabbricazione in proprio da parte della Confederazione e introducendo incentivi mirati per i fabbricanti (cfr. comunicato stampa «Il Consiglio federale rafforza le misure per sopperire alla carenza di medicamenti»). Nel quadro dell’attuazione del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi (procedura di consultazione avviata il 18 febbraio 2026), è previsto che i medicamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non sufficientemente redditizi non siano più sottoposti alla verifica dell’economicità da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica nell’ambito del riesame triennale. In questo modo si evita il loro ritiro dal mercato svizzero per insufficiente redditività. Il 20 marzo 2026 il Consiglio federale ha deciso di adottare un approccio ampio per rafforzare ulteriormente l’approvvigionamento con interventi a breve e a lungo termine (cfr. comunicato stampa «Il Consiglio federale intende migliorare l’approvvigionamento di medicamenti». Con la revisione 3b della legge sugli agenti terapeutici (procedura di consultazione nell’estate 2026) si prevede di ottimizzare l’immissione in commercio di medicamenti e la procedura di omologazione semplificata, nonché di agevolare le farmacie nella loro produzione. Si intende inoltre consentire l’utilizzo dei foglietti illustrativi elettronici (e-leaflet) e delle confezioni dell’UE ed è in corso d’esame la possibilità di riconoscere le omologazioni dell’UE per determinati medicamenti. In una seconda fase si mira alla categorizzazione dei medicamenti in funzione della loro rilevanza per l’approvvigionamento e al miglioramento della comunicazione sulle difficoltà di approvvigionamento. Al fine di attuare anche misure strutturali a lungo termine, nel marzo del 2026 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico». Tale progetto, subordinato alle decisioni del Parlamento e all’esito della votazione popolare, è volto ad ampliare in modo mirato le competenze della Confederazione. 4. L’approvvigionamento di materiale medico importante in Svizzera è di competenza dell’economia privata. A livello statale, la responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento spetta di norma ai Cantoni (cfr. art. 3 e art. 42 cpv. 1 Cost. [RS 101]). La Confederazione può adottare misure per garantire l’approvvigionamento del Paese con beni e servizi vitali soltanto in gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé (cfr. art. 102 Cost. e LAP). Inoltre, nella lotta contro le malattie trasmissibili, la Confederazione può prevedere misure per garantire l’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici (cfr. art. 118 cpv. 2 lett. b Cost. e art. 44 della legge sulle epidemie [RS 818.101]).