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13esima mensilità AVS. Destinare le entrate fiscali supplementari dei Cantoni e dei Comuni all'AVS

26.3518 · Mozione · 2026-04-16

Dipartimento delle Finanze

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché le entrate fiscali supplementari dei Cantoni e dei Comuni derivanti dall’introduzione della 13esima mensilità AVS siano versate integralmente alla Confederazione, che le destinerà direttamente all’AVS.

Una minoranza della Commissione (Rechsteiner Thomas, Alijaj, Blunschy, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Roduit, Piller Carrad, Porchet, Weichelt, Wyss, Zybach) propone di respingere la mozione.

Begründung

La 13esima mensilità AVS comporta un aumento del reddito imponibile dei beneficiari. Ciò genera entrate fiscali supplementari sia per la Confederazione che per i Cantoni e i Comuni. Contemporaneamente, attraverso la quota federale dell’AVS stabilita dalla legge (art. 103 LAVS), la Confederazione si assume una parte consistente dei costi supplementari derivanti dalla 13esima mensilità AVS.

Questo disequilibrio porta a un’asimmetria strutturale: la Confederazione si fa carico dei costi supplementari mentre i Cantoni e i Comuni approfittano delle entrate fiscali supplementari senza fornire un contributo corrispondente. Un tale trasferimento degli oneri non è oggettivamente giustificato.

La soluzione più semplice e tecnicamente più corretta consiste in una riduzione della quota cantonale dell’imposta federale diretta corrispondente alle entrate fiscali supplementari stimate derivanti dalla 13esima mensilità AVS. In questo modo è possibile garantire che l’introduzione della 13esima mensilità non abbia alcun impatto sul bilancio dei Cantoni e dei Comuni. In aggiunta è necessario prevedere l’assegnazione di questi mezzi all’AVS come destinazione vincolata.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Dal punto di vista giuridico, sarebbe di principio conforme alla Costituzione federale (Cost.; RS 101) coinvolgere i Cantoni nel finanziamento dell’AVS, attingendo alle loro entrate supplementari derivanti dall’imposizione dei redditi nel quadro della 13esima mensilità AVS. Si tratterebbe nello specifico di ridurre la quota cantonale dell’imposta federale diretta e di versare la differenza all’AVS a destinazione vincolata. Questo provvedimento non rappresenterebbe un’ingerenza nell’autonomia finanziaria dei Cantoni (disciplinata all’art. 47 Cost.), poiché non influirebbe sulla loro indipendenza in fatto di politica fiscale e di politica delle uscite. Secondo l’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) la quota cantonale ammonta al 21,2 per cento. L’articolo 128 capoverso 4 Cost. ammette una riduzione della quota cantonale fino al 17 per cento.Per il 2026, anno del primo versamento della 13esima mensilità AVS, l’Amministrazione federale delle contribuzioni stima che le entrate supplementari dei Cantoni e dei Comuni derivanti dall’imposta sul reddito e dunque la quota cantonale dell’imposta federale diretta ammonteranno a circa 650 milioni di franchi. Se queste entrate supplementari dovessero essere interamente destinate all’AVS, la quota cantonale del 21,2 per cento, basata sul valore prefissato dell’imposta federale diretta per il 2026 pari a 32,9 miliardi di franchi (stato: dicembre; preventivo 2025), dovrebbe essere ridotta di 2,0 punti percentuali, raggiungendo il 19,2 per cento. Per adeguare la quota cantonale sarebbe necessario modificare la LIFD, e precisarvi, in aggiunta, che i ricavi così incassati dalla Confederazione devono essere versati al Fondo di compensazione dell’AVS.Occorre osservare che per i Cantoni e i Comuni la 13esima mensilità AVS non genera unicamente maggiori entrate, ma, a seconda delle modalità di finanziamento, può provocare anche minori entrate e uscite supplementari, ad esempio, nel caso di un finanziamento parziale tramite contributi salariali secondo l’attuale concezione del Consiglio degli Stati, che si tradurrebbe, appunto, in minori entrate a titoli di imposta sul reddito. L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto provoca a sua volta un incremento delle uscite supplementari dei Cantoni e dei Comuni dovuto a costi di acquisto più elevati. Pertanto sarebbe opportuno optare per una valutazione globale del saldo finale, approccio che ridurrebbe notevolmente l’auspicato contributo dei Cantoni al finanziamento della 13esima mensilità AVS.L’Esecutivo rileva inoltre che capita regolarmente che le modifiche di legge a livello federale si ripercuotano positivamente o negativamente sulle entrate di Cantoni e Comuni. Di norma non si procede né a una riduzione della quota cantonale dell’imposta federale diretta per attingere alle entrate supplementari dei Cantoni e dei Comuni, né a un aumento della stessa per compensarne le minori entrate. Il Consiglio federale intende continuare a rinunciare a una gestione puntuale dei flussi di entrata di Confederazione, Cantoni e Comuni, dettati dalla legislazione federale, mediante un relativo adeguamento della quota cantonale.Ritiene, infatti, che occorra prendere in esame un’eventuale variazione della quota cantonale soltanto nel caso di riforme di ampia portata con un impatto diretto sulla Confederazione e sui Cantoni, quali ad esempio quelle attuate nel 2008 con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti o nel 2020 con la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.