26.3697 · Mozione · 2026-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Depositato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice di procedura penale affinché, nei procedimenti penali relativi a reati di terrorismo o ad altre fattispecie che minacciano gravemente la sicurezza interna o esterna della Svizzera, non sia ammessa la richiesta di apporre i sigilli ai dispositivi elettronici e ai relativi dati sequestrati dagli inquirenti. In alternativa, il Consiglio federale dovrà prevedere una procedura che consenta alle autorità inquirenti di accedere immediatamente ai dati necessari per prevenire ulteriori pericoli per la sicurezza pubblica.
Begründung
Nel caso dell’attentato terroristico di Winterthur a fine maggio, gli inquirenti non hanno ancora avuto accesso ai dispositivi elettronici dell’attentatore turco-svizzero. Questo perché la difesa ha chiesto l’apposizione dei sigilli. Tale richiesta può ritardare per mesi, talvolta oltre un anno, l'accesso degli inquirenti al contenuto di telefoni cellulari, computer e altri supporti elettronici sequestrati a persone sospettate di reati, inclusi quelli legati al terrorismo islamico. Durante questo periodo non è possibile verificare tempestivamente eventuali contatti, reti di sostegno, complici o processi di radicalizzazione, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza pubblica.
Nel terrorismo il cyberspazio svolge un ruolo centrale per la propaganda, il reclutamento e il coordinamento operativo. Ritardare l'analisi dei dispositivi elettronici significa ostacolare l'individuazione di ulteriori minacce e compromettere l'efficacia delle indagini.
La tutela della sfera privata non può prevalere sull'interesse pubblico alla prevenzione di attentati e alla protezione della popolazione quando si procede per reati di terrorismo. È pertanto necessario adeguare il diritto federale, garantendo alle autorità competenti un accesso immediato ai dati rilevanti nei casi che coinvolgono la sicurezza dello Stato.