26.3773 · Interpellanza · 2026-06-18
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Depositato
Wortlaut
Con il «Research Program Security», il DDPS e il settore dei PF attuano la strategia in materia di politica d’armamento del Consiglio federale del 2025. L’obiettivo è sviluppare soluzioni innovative per le attuali sfide in materia di sicurezza e di difesa. L’attenzione è rivolta in particolare alle tecnologie a duplice impiego, quali l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e i sistemi autonomi. Il programma è finanziato da armasuisse con due milioni di franchi; i PF possono contribuire con prestazioni proprie. Si riservano inoltre il diritto di includere o escludere determinate tecnologie o ambiti di applicazione. Siccome in passato le collaborazioni istituzionalizzate tra ricerca, industria e DDPS hanno sollevato questioni relative alla politica estera e di neutralità, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Come si garantisce che i risultati della ricerca svizzera nel settore degli armamenti non vengano utilizzati in conflitti armati internazionali?
In che modo il Consiglio federale impedisce che le conoscenze sviluppate nell’ambito del «Research Program Security» giungano a Stati terzi attraverso canali a duplice impiego, qualora ciò sia in contrasto con gli obiettivi di politica estera o con la politica di neutralità della Svizzera?
Perché la Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025 non è ancora stata prorogata?
Come si garantisce che la ricerca non sia contraria agli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli derivanti dall’Accordo di Wassenaar, dal Trattato sul commercio delle armi (ATT) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale?
In che rapporto si pone il programma con i negoziati in corso nell’ambito della Convenzione dell’ONU su certe armi convenzionali (CCW) per quanto concerne i sistemi d’arma autonomi?
In base a quali criteri il settore dei PF decide l’inclusione o l’esclusione di determinate tecnologie e ambiti di applicazione? Questi criteri sono accessibili al pubblico?
Qual è l’importanza delle prescrizioni di diritto internazionale umanitario, in particolare dell’articolo 36 del Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra nella valutazione di nuove tecnologie? Chi svolge questi studi?
Gli organi di vigilanza e di consulenza, quali la Commissione etica dei PF, le Accademie delle scienze o il Parlamento vengono coinvolti nello sviluppo del programma? In caso contrario: il Consiglio federale prevede di istituire un comitato etico per questo programma?