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26.3946 · Mozione · 2026-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti disposizioni legali affinché

- l’asilo sia concesso a tempo determinato per due anni e possa essere prorogato, previo riesame, di volta in volta di due anni;

- l’asilo sia accordato rilasciando un unico permesso di dimora di diritto federale.

Begründung

Chi è riconosciuto come rifugiato in Svizzera può di norma restare in maniera duratura nel Paese. La situazione è diversa in Svezia e in Danimarca: i rifugiati ottengono protezione soltanto a tempo determinato. Dopo rispettivamente due e tre anni il loro statuto è riesaminato. Se il motivo di fuga non sussiste più (mutata situazione di pericolo nel Paese d’origine) o se è accertata un’irregolarità (p. es. falsi dati d’identità), l’asilo è revocato. Le autorità passano davvero all’azione: l’autorità migratoria svedese scrive che nel 2023 sono stati revocati quasi 11 000 titoli di soggiorno di persone che non adempivano le condizioni. La normativa svedese, che limita la concessione dell’asilo a due anni, è in sintonia con la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Elimina unicamente il problematico «swiss finish», che comporta di fatto un asilo duraturo. Accordando l’asilo soltanto con un permesso di diritto federale (come per le ammissioni provvisorie) si elimina l’inutile doppione tra la concessione dell’asilo di diritto federale e il permesso di dimora cantonale. Tale doppione comporta infatti che in presenza di un motivo di revoca (espulsione, messa in pericolo della sicurezza, ecc.) vanno svolti due procedimenti con rimedi giuridici e pertinenti possibilità dilatorie: dapprima la revoca dell’asilo, poi quella del permesso. In caso d’espulsione tutto ciò è preceduto anche da un procedimento penale. Limitando l’asilo nel tempo, il diritto d’asilo ritorna al principio alla base della Convenzione sullo statuto dei rifugiati: una protezione temporanea per veri rifugiati, accordata finché necessaria. La limitazione dell’asilo nel tempo consolida quindi l’essenza del diritto d’asilo e la tradizione umanitaria della Svizzera. Nel contempo sono eliminati doppioni inutili e si riduce l’attrattiva della Svizzera quale Paese di destinazione. La conseguente riduzione delle domande d’asilo adempie il mandato costituzionale conferito da Popolo e Cantoni (art. 121a cpv. 2 Cost.), che nella limitazione dell’immigrazione menziona esplicitamente anche il settore dell’asilo.