Lexipedia

26.4049 · Mozione · 2026-06-22

Dipartimento dell'interno

Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di riportare l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) al suo significato normativo originario presentando un disegno di modifica delle basi legali determinanti.

Devono essere specificati in particolare i due punti seguenti:

  1. si deve sancire che gli oggetti inventariati nell’ISOS sono considerati piani settoriali secondo l’articolo 13 LPT soltanto se la popolazione – e in particolare i proprietari interessati – è stata informata e ha potuto partecipare conformemente a quanto prescritto dall’articolo 4 LPT;

  2. l’applicazione diretta del concetto di «compiti della Confederazione» deve essere limitata in modo univoco ed esclusivo ai casi in cui la Confederazione o sue unità rese autonome sono committenti (art. 2 cpv. 1 lett. a LPN).

Una minoranza della Commissione (Crevoisier Crelier, Graf Maya) propone di respingere la mozione.

Begründung

Nell’ambito della protezione dei monumenti storici, del paesaggio e degli insediamenti si distingue di principio tra oggetti da proteggere e insediamenti protetti.

Agli articoli 5 e seguenti della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) si parla di oggetti. La Confederazione deve continuare a stabilire quali sono gli edifici, gli impianti e i siti archeologici di importanza nazionale. Il relativo inventario funge da base per il calcolo dei contributi federali accordati conformemente all’articolo 13 LPN. Con la presente mozione non si chiede – esplicitamente – di apportare modifiche agli oggetti da proteggere, ma s’intende limitare il forte aumento dei casi di applicazione dell’Inventario federale degli insediamenti da proteggere d’importanza nazionale (ISOS).

L’ISOS non prende in considerazione singoli edifici ma agglomerati nel loro insieme, tenendo conto di strade, piazze, giardini e altre superfici verdi nonché della relazione tra l’edificazione e il paesaggio. Il perimetro d’azione di questo strumento è dunque per definizione molto ampio.

Anche se, in teoria, l’ISOS non è né una misura assoluta di protezione né un piano e funge soltanto da base decisionale, le sue ripercussioni nella pratica, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (obbligo di presa in considerazione conformemente alla DTF 135 II 209 e applicazione diretta in presenza di compiti della Confederazione), sono di vasta portata e conferiscono alla Confederazione molte competenze che non erano state originariamente pensate in tal modo.

In particolare, risulta importuno il fatto che i proprietari non sono interpellati nell’ambito della procedura di elaborazione ed esame dell’ISOS poiché non si tratta di un piano settoriale o di utilizzazione. Questo modo di procedere non considera né la giurisprudenza del Tribunale federale né l’importanza concreta dell’ISOS per la (successiva) pianificazione di utilizzazione. È quindi urgente chiarire questo aspetto.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla cosiddetta applicazione diretta. Ad esempio, ad oggi, i tre quarti del territorio della città di Zurigo sono soggetti a obiettivi di protezione dell’ISOS poiché, secondo la giurisprudenza più recente, l’ISOS è direttamente applicabile quando una domanda di costruzione tocca un «compito della Confederazione» (ad es. le acque sotterranee). Questa evoluzione paralizza l’attività edilizia e causa notevoli complicazioni a livello amministrativo: in un numero sempre maggiore di domande di costruzione si devono coinvolgere anche gli uffici federali.

Questo problema riguarda ormai tutti i Cantoni, è pertanto assolutamente necessario agire con urgenza. La Confederazione intende trovare una soluzione alle questioni più gravi concernenti l’applicazione diretta con modifiche di ordinanza, dopo averne discusso con gli interessati nell’ambito di una tavola rotonda. Questo approccio è di principio positivo, ma insufficiente. Ci si chiede inoltre se sia effettivamente eseguibile a livello giudiziario.

L’applicazione diretta dell’ISOS deve essere limitata ai casi in cui la Confederazione o sue unità rese autonome sono committenti. A pagina 16 del rapporto concernente la tavola rotonda del 26 giugno 2025 si afferma, a ragione, che «la portata dei compiti della Confederazione non è chiara»; un chiarimento efficace e sicuro dal punto di vista giuridico è in ultimo possibile solo con una modifica della legge.