Responsabilità nel caso di danni causati dalla selvaggina. Chiarire l'obbligo di risarcimento nel diritto federale e vietare l'addebito dei costi ai cacciatori
26.409 · Iniziativa parlamentare · 2026-03-17
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
La legge federale sulla caccia e sulla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici (LCP) deve essere modificata come segue:
Il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito compete agli enti pubblici.
I costi generati da tali risarcimenti non sono addebitati ai cacciatori, né direttamente né indirettamente. In particolare, non è consentito trasferire i costi sulle associazioni venatorie e sui titolari di una patente di caccia o di una concessione per la caccia in riserva.
I capoversi 1 e 2 si applicano espressamente anche ai danni causati da specie animali protette o non cacciabili.
I risarcimenti sono finanziati con risorse cantonali o federali.
Begründung
1. Delega di responsabilità contraria al sistema
È incomprensibile perché proprio i cacciatori, che pagano una tassa per ottenere una patente o una concessione di caccia e che con la loro attività contribuiscono attivamente a contenere i danni causati dalla selvaggina, debbano rispondere finanziariamente di tali danni. E questo, per di più, senza che possano influire direttamente sulle norme cantonali in ambito venatorio.
In Svizzera, gli animali selvatici non hanno proprietario e sono soggetti alla protezione e vigilanza dello Stato. La caccia è uno strumento statale che le autorità impiegano, tra l’altro, per regolare gli effettivi e prevenire danni. Il trasferimento sui cacciatori della responsabilità finanziaria per i danni causati dalla selvaggina, praticato in diversi Cantoni – in particolare in quelli in cui vige il sistema della caccia in riserva, ma in parte anche nei Cantoni che applicano il sistema della caccia a patente –, è in contrasto con questo principio fondamentale del sistema. Si tratta di una prassi oggettivamente ingiustificata e, giuridicamente, non più al passo con i tempi.
2. Responsabilità per specie protette e restrizioni statali
La disposizione di cui all’articolo 13 capoverso 2 della LCP genera costellazioni problematiche:
responsabilità per specie protette: in singoli Cantoni i cacciatori devono rispondere di danni causati da specie soggette a rigorosa protezione o non cacciabili, sulla cui regolazione degli effettivi non hanno alcun impatto;
responsabilità nonostante restrizioni statali: il trasferimento finanziario del rischio di danni è tanto più problematico perché, contemporaneamente, lo Stato ostacola la possibilità dei cacciatori di adoperarsi per la prevenzione dei danni. L’ultima revisione dell’ordinanza sulla caccia (OCP) ha addirittura introdotto ulteriori limiti all’efficace regolamentazione di specie selvatiche quali il cinghiale. Questa contraddizione è stata sottolineata anche nell’interpellanza 25.3582 del consigliere nazionale de Courten. Non è ammissibile ritenere i cacciatori responsabili dei danni e nel contempo ostacolarli o privarli degli strumenti necessari per adempiere i loro compiti (prevenzione dei danni attraverso la caccia). Pertanto è incomprensibile che i cacciatori debbano rispondere finanziariamente dei danni causati dalla selvaggina.
3. Garanzia della regolazione degli effettivi e armonizzazione dell’esecuzione
L’eccessivo peso degli oneri finanziari minaccia la disponibilità e la capacità dei cacciatori di garantire l’adempimento durevole dei loro compiti su tutto il territorio. L’attuale situazione giuridica, inoltre, mina l’efficace regolamentazione degli effettivi nonché la protezione delle foreste e dell’agricoltura. I cacciatori in Svizzera, che – oltretutto – al fine di esercitare la loro attività di gestione della selvaggina e di cura degli habitat corrispondono una tassa per la patente di caccia o per la concessione del diritto di caccia in riserva, forniscono un servizio insostituibile alla comunità. Lo scopo della presente iniziativa parlamentare è sancire nel diritto federale chiari principi riguardanti l’obbligo di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina e impedire incentivi sbagliati a livello cantonale. In questo modo, contribuisce all’armonizzazione dell’esecuzione e riconosce alla caccia l’importante ruolo di strumento indispensabile per garantire a lungo termine la protezione della natura e la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.