26.415 · Iniziativa parlamentare · 2026-03-20
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
2. Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo
Art. 111b cpv. 10 (nuovo)
10 La SEM stralcia senza formalità le domande di riesame presentate entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione di asilo e di allontanamento o dal rifiuto definitivo di una domanda di riesame o di una domanda multipla, sempre che non sussistano nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti. In questi casi è escluso il ricorso per diniego di giustizia.
Art. 111c cpv. 10 (nuovo)
10 La SEM stralcia senza formalità le nuove domande presentate entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione di asilo e di allontanamento o dal rifiuto definitivo di una domanda multipla o di una domanda di riesame, sempre che non sussistano nuovi indizi fondati di persecuzione. In questi casi è escluso il ricorso per diniego di giustizia.
Begründung
Le domande multiple e le domande di riesame comportano un notevole carico di lavoro per le autorità in materia di asilo e per i tribunali. Comportano un onere aggiuntivo in termini di personale e risorse finanziarie, allungano i tempi delle procedure e rendono più difficile l'esecuzione delle decisioni di allontanamento cresciute in giudicato. Nella pratica, non è raro che tali domande vengano presentate poco prima dell'esecuzione, ciò che comporta ritardi e indebolisce la credibilità del sistema di asilo.
La normativa proposta prevede che le domande presentate ripetutamente entro un termine di due anni possano essere, in linea di principio, stralciate senza formalità, sempre che non emergano nuovi fatti rilevanti, mezzi di prova o indizi fondati di persecuzione. In questo modo si garantisce la protezione giuridica nei casi fondati sotto il profilo materiale, mentre si limitano efficacemente i ricorsi palesemente privi di possibilità di successo o volti esclusivamente a ritardare il procedimento.
La normativa mira ad accelerare la procedura, ad alleggerire il carico sulle strutture statali e a garantire l'esecuzione dell’allontanamento.