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26.428 · Iniziativa parlamentare · 2026-06-10

Parlamento

Depositato

Wortlaut

In virtù dell’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell’articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Art. 48bis (nuovo)

Uso della croce svizzera

¹ La croce svizzera può essere usata per contraddistinguere i prodotti o i servizi nonché nelle pubblicità o in relazione diretta con questi ultimi soltanto se i prodotti o i servizi in questione soddisfano i requisiti relativi all’indicazione di provenienza «Svizzera», conformemente agli articoli 48–49 della legge sulla protezione dei marchi (LPM) e alle disposizioni d’esecuzione pertinenti.

² L’uso della croce svizzera in relazione a indicazioni su servizi forniti solo parzialmente in Svizzera, ossia la ricerca, lo sviluppo, la costruzione o la progettazione, non è ammesso se le condizioni del capoverso 1 non sono adempiute.

³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie negli atti normativi speciali o nelle ordinanze emanate in virtù di tali atti.

Begründung

Nel marzo 2026 l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha adeguato la sua prassi relativa all’uso della croce svizzera in modo tale che possa ora essere impiegata, a determinate condizioni, anche per prodotti che non soddisfano i requisiti relativi all’indicazione di provenienza «Svizzera». La croce svizzera può essere usata specialmente in relazione a indicazioni su singoli servizi forniti in Svizzera, quali la ricerca, lo sviluppo, la costruzione o la progettazione.

Questa nuova prassi non ha comportato alcuna modifica delle basi legali ed è inoltre in contrasto con le comunicazioni ufficiali finora diffuse relative alla legislazione «Swissness». La pagina «Swissness: simboli ed etichette regolamentati» pubblicata sul portale PMI della Confederazione sottolineava pertanto in modo esplicito che le imprese possono sì valorizzare singoli servizi forniti in Svizzera, ma in alcuni casi l’uso della croce svizzera non è consentito. La croce svizzera era dunque riservata a prodotti e servizi che soddisfacevano le condizioni previste dalla legislazione relative all’indicazione di provenienza «Svizzera».

La legislazione «Swissness» è stata creata per rafforzare la credibilità dell’indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce svizzera, come pure per evitare l’uso improprio di quest’ultima. La croce svizzera ha un valore economico importante; in Svizzera e all’estero è garanzia di qualità, affidabilità e provenienza. Il suo effetto di protezione si basa essenzialmente sul fatto che i consumatori possono dare per scontato che i prodotti sui quali figura la croce svizzera adempiono le condizioni della legislazione «Swissness».

Se i prodotti sono contrassegnati con la croce svizzera nonostante il valore aggiunto sia creato solo parzialmente nel nostro Paese e la produzione abbia luogo all’estero, la credibilità del marchio rischia di essere compromessa. Ne consegue una disparità di trattamento tra le imprese e i settori. I produttori di orologi, per esempio, sono soggetti a requisiti particolari per quanto riguarda la provenienza svizzera, mentre per altri prodotti la croce svizzera è ora consentita anche qualora i criteri della legislazione «Swissness» non siano soddisfatti.

L’intento della presente iniziativa parlamentare non è modificare i critieri di provenienza esistenti di cui agli articoli 48–49 LPM, ma soltanto fare chiarezza sull’uso della croce svizzera e garantire che in futuro l’impiego di quest’ultima continui a rispondere alle stesse condizioni dell’indicazione di provenienza «Svizzera».

Definire le condizioni che disciplinano l’uso della croce svizzera è di fondamentale importanza per la protezione del marchio «Svizzera». Spetta al legislatore decidere in merito e non basta soltanto una modifica della prassi amministrativa.