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91.411 · Iniziativa parlamentare · 1991-03-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 21 della legge sui rapporti fra i Consigli e sull'articolo 30 del regolamento del Consiglio nazionale presento la seguente iniziativa parlamentare sotto forma di proposta generica:

1. Per ogni figlio si ha diritto a un assegno minimo per i figli di franchi 200. Questo importo è fissato in funzione dell'importo massimo attuale degli assegni cantonali per i figli e dev'essere adattato regolarmente all'indice dei prezzi al consumo. L'attuazione di siffatta soluzione a livello federale dev'essere affidata alle Casse di compensazione dei Cantoni, delle associazioni professionali e della Confederazione; bisognerà realizzare una perequazione degli oneri su scala nazionale.

2. Le famiglie con figli piccoli, segnatamente le famiglie monoparentali, hanno diritto, in caso di bisogno, a prestazioni analoghe alle prestazioni complementari.

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