93.3345 · Postulato · 1993-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il sottoscritto deputato federale, propone al lodevole Consiglio federale tramite questo postulato, di studiare la possibilità di esentare fiscalmente i beneficiari delle prestazioni AVS. Tenuto conto in particolare:
1. del numero sempre più importante di persone beneficiarie e che hanno svolto, a suo tempo, attività lucrative fiscalmente rilevate;
2. dell'attuale situazione di diffusa crisi congiunturale che incide anche il quadro sociale;
3. della necessità di porre a un livello di equità di trattamento coloro che fruiscono di prestazioni completari (quest'ultime esenti a norma dell'art. 24 let. h LIFD), in particolare concedendo a tutti i beneficiari di rendite AVS un determinato reddito minimo non imponibile.
Begründung
Pur ritenendo che un numero non indifferente di beneficiari AVS sono già esentati fiscalmente, perché non raggiungono i limiti fissati federalmente e cantonalmente per i doveri relativi al singolo contributo fiscale, lo scrivente deputato federale ritiene socialmente opportuna la misura richiesta e sottoposta a studio per una sua applicazione da parte del Consiglio federale.
Trattandosi di un beneficio assicurativo di base, cresciuto in diritto negli anni cosiddetti attivi, sia per l'uomo, sia per la donna e considerando che tale prestazione non sempre riesce a colmare le esigenze finanziarie di vita per il superstite o per i superstiti, la misura proposta, in pratica, non dovrebbe essere solo "declaratoria" ma avere una finalità sostanziale.
Considerando, in particolare, che molti beneficiari hanno già pagato il loro contributo fiscale negli anni attivi per beneficiare dell'assicurazione AVS, ritengo politicamente e fiscalmente corretto esentare in via legislativa queste prestazioni sociali assicurative di base, tenendo, inoltre, conto del rilievo fatto al punto 3 del postulato.
Risposta del Consiglio federale del 20 settembre 1993
1. In base al vigente decreto concernente l'imposta federale diretta (art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD) e alla nuova legge federale sull'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 LIFD), che entrerà in vigore il 1° gennaio 1995, le prestazioni dell'AVS sono imponibili. La stessa regolamentazione è prevista anche nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 7 cpv. 1 LAID), in vigore dal 1° gennaio 1993. Il Parlamento, che ha votato queste due leggi il 14 dicembre 1990 dopo sette anni di discussioni, si è quindi espresso per il mantenimento del principio dell'imposizione del reddito totale, principio determinante nel diritto tributario svizzero. Tale principio stabilisce che, di regola, tutti gli elementi del reddito fanno parte del reddito imponibile e devono dunque essere tassati come tali. Soltanto così può essere applicato in modo appropriato il principio dell'imposizione secondo il rendimento economico come indica l'articolo 4 della costituzione.
2. Conformemente a questi riconosciuti principi dell'imposizione, le prestazioni dell'AVS sono quindi proventi che devono essere dichiarati dai rispettivi beneficiari ed essere tassati. Ciò è tanto più giustificato se si pensa che molti beneficiari dell'AVS dispongono pure di altri redditi, per cui sono senz'altro in grado di pagare le loro imposte come qualsiasi altro contribuente.
3. Considerando coloro che beneficiano di un reddito minimo dell'AVS, il Parlamento ha tuttavia previsto un'innovazione alla sopracitata legge sull'armonizzazione fiscale (LAID, LIFD). Infatti, i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, sono dichiarati espressamente esenti da imposta (art. 24 lett. h LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. k LAID). L'esenzione è dunque prevista dalla legge nei casi in cui essa è giustificata per ragioni sociali. Le condizioni economiche di numerose persone che beneficiano delle prestazioni dell'AVS sono però buone, per cui non esiste alcun valido motivo per rinunciare all'imposizione di questi proventi. Di conseguenza, l'esenzione generale delle rendite AVS proposta dal postulato non sarebbe oggettivamente giustificata e comporterebbe una notevole diminuzione del gettito fiscale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In base al vigente decreto concernente l'imposta federale diretta (art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD) e alla nuova legge federale sull'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 LIFD), che entrerà in vigore il 1° gennaio 1995, le prestazioni dell'AVS sono imponibili. La stessa regolamentazione è prevista anche nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 7 cpv. 1 LAID), in vigore dal 1° gennaio 1993. Il Parlamento, che ha votato queste due leggi il 14 dicembre 1990 dopo sette anni di discussioni, si è quindi espresso per il mantenimento del principio dell'imposizione del reddito totale, principio determinante nel diritto tributario svizzero. Tale principio stabilisce che, di regola, tutti gli elementi del reddito fanno parte del reddito imponibile e devono dunque essere tassati come tali. Soltanto così può essere applicato in modo appropriato il principio dell'imposizione secondo il rendimento economico come indica l'articolo 4 della costituzione.
2. Conformemente a questi riconosciuti principi dell'imposizione, le prestazioni dell'AVS sono quindi proventi che devono essere dichiarati dai rispettivi beneficiari ed essere tassati. Ciò è tanto più giustificato se si pensa che molti beneficiari dell'AVS dispongono pure di altri redditi, per cui sono senz'altro in grado di pagare le loro imposte come qualsiasi altro contribuente.
3. Considerando coloro che beneficiano di un reddito minimo dell'AVS, il Parlamento ha tuttavia previsto un'innovazione alla sopracitata legge sull'armonizzazione fiscale (LAID, LIFD). Infatti, i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, sono dichiarati espressamente esenti da imposta (art. 24 lett. h LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. k LAID). L'esenzione è dunque prevista dalla legge nei casi in cui essa è giustificata per ragioni sociali. Le condizioni economiche di numerose persone che beneficiano delle prestazioni dell'AVS sono però buone, per cui non esiste alcun valido motivo per rinunciare all'imposizione di questi proventi. Di conseguenza, l'esenzione generale delle rendite AVS proposta dal postulato non sarebbe oggettivamente giustificata e comporterebbe una notevole diminuzione del gettito fiscale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.