94.3460 · Interpellanza · 1994-10-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nella difficile ricerca di una soluzione per applicare l'iniziativa delle Alpi, il Consiglio federale ha pure previsto l'introduzione di pedaggi per gli autocarri in transito attraverso alcune tratte stradali alpine, tra le quali il San Gottardo e il San Bernardino, che esplicano un ruolo fondamentale nei collegamenti all'interno della Svizzera. Non solo, si vogliono i pedaggi, ma anche si prevede di farli pagare ai trasporti di merci che partono e arrivano dal resto della Svizzera nel Cantone Ticino e nei Grigioni attraverso queste vie. Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. Se queste sue intenzioni non sono in netta contraddizione con l'articolo 37 capoverso 2 della Costituzione federale che stabilisce: "Non devono essere riscosse tasse per l'uso delle strade aperte al traffico pubblico, nei limiti dello scopo cui queste sono destinate. In casi speciali, l'Assemblea federale può accordare deroghe."
2. Se pedaggi discriminatori nei confronti del Cantone Ticino e dei Grigioni non sono pure in netto contrasto con gli articoli 4 e 5 della Costituzione federale (art. 4 cap. 1: "Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo ...." Art. 5: "La Confederazione garantisce ai Cantoni .... la libertà, i diritti del popolo ed i diritti costituzionali dei cittadini; ....").
3. Se anche delle possibili misure di compensazione previste per alleviare le conseguenze dei suddetti pedaggi sui Cantoni colpiti non rappresentano pur sempre una palese disparità di trattamento a livello svizzero tra cittadini e attività di diverse regioni.
4. Se ad un esame più approfondito non ritiene che l'introduzione di pedaggi per il traffico attraverso le Alpi in arrivo e in partenza dalla Svizzera non rappresenti una misura che punisce in maniera ingiustificata l'economia svizzera, rincarandone i costi nei confronti della concorrenza internazionale?
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scorso 9 settembre 1994, il Consiglio federale ha presentato il concetto d'applicazione dell'iniziativa delle Alpi che mira a proteggere integralmente la regione alpina e tiene conto degli interessi dei partner europei. Il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia è reso possibile grazie ad un pacchetto di misure che prevede l'introduzione di tre strumenti: la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, il pedaggio per i valichi alpini menzionati nella legge sul transito stradale e un programma di promozione del traffico combinato. In relazione all'introduzione del pedaggio, tutti i trasporti verranno trattati allo stesso modo poiché vi saranno soggetti tutti i veicoli pesanti che transitano per uno dei quattro valichi alpini menzionati dalla legge sul transito stradale nella regione alpina (San Gottardo, San Bernardino, Gran San Bernardo e Sempione).
Il Consiglio federale ripsonde alle singole domande come segue:
1. La questione è già stata esaminata nel quadro dell'elaborazione del documento per la discussione destinato al Consiglio federale. Dai chiarimenti condotti dall'amministrazione e da un perito esterno è risultato che il pedaggio previsto per l'utilizzazione degli assi di transito non è contrario all'articolo 37 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. e 3. Il concetto del Consiglio federale non viola gli articoli 4 e 5 della Costituzione federale. Il Consiglio federale ha infatti chiarito che il principio della non discriminazione vale anche tra le diverse regioni del nostro Paese. Nell'applicare il concetto, occorre inoltre tener conto delle esigenze del traffico locale e delle condizioni geografiche specifiche, come è il caso per il Cantone Ticino e le valli a sud dei Grigioni. Gli eventuali inconvenienti che dovessero sorgere per determinate regioni saranno compensati mediante opportune misure. Attualmente, in collaborazione con le autorità dei cantoni interessati, si sta esaminando in che misura sussistano tali svantaggi e in che modo essi possano essere compensati. Per quanto riguarda gli strumenti di compensazione si prevede ad esempio sconti per i camionisti che effettuano numerose corse, l'esonero o il rimborso della tassa per una zona chilometrica all'interno della quale l'impiego del traffico combinato non è opportuno né dal punto di vista ecologico né da quello economico o ancora una perequazione finanziaria regionale, attinta dai proventi del pedaggio in questione.
4. Le possibili ripercussioni delle tasse sulla competitività dell'economica svizzera a livello internazionale sono attualmente oggetto d'esame. Va tuttavia rilevato che il volume di trasporti cui si applicherà il pedaggio rappresenta solo l'1,2 percento del volume globale di merci trasportate sulle strade svizzere. Ovviamente, l'aumento dei costi di trasporto dovuto all'introduzione del pedaggio avrà delle ripercussioni non trascurabili; tuttavia, esse non saranno rilevanti. Infine, l'Unione svizzera del commercio e dell'industria (Vorort) sostiene la linea governativa, ovvero il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia in modo non discriminatorio e mediante tasse dirigistiche.
Risposta del Consiglio federale.