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96.1029 · Interrogazione ordinaria · 1996-03-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il reato di insider è disciplinato nell'articolo 161 (sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) del Codice penale svizzero (CP). Le competenze per perseguire e punire gli eventuali autori ai sensi di questo articolo spettano alle relative autorità cantonali.

In veste di autorità di vigilanza sul commercio di carte valori, il Commissariato di borsa del Canton Zurigo effettua d'ufficio nei casi di fusione o di assunzione un'indagine sull'evoluzione dei corsi e sul volume degli scambi commerciali del titolo in questione. Esso rimane inoltre in diretto contatto con le società interessate ed elabora, sulla base dei dati ottenuti, una cronologia della fusione, rispettivamente dell'assunzione. Ciò è avvenuto in stretta collaborazione col Commissariato di borsa del Canton Basilea-Città anche nell'ambito della fusione tra la Sandoz e la Ciba-Geigy. Contrariamente alle supposizioni riportate dai media su eventuali reati insider, non vi è stato alcun importante aumento delle transazioni dei titoli della Sandoz e della Ciba-Geigy e nemmeno dei derivati (opzioni e futures). In reazione ad un articolo apparso sul Finanz & Wirtschaft del 5 marzo 1996 è stato notato un leggero incremento delle transazioni delle azioni della Ciba-Geigy. Sullo Swiss Market Index (SMI) si è verificato un leggero aumento dei volume degli scambi commerciali unicamente per i derivati. Dato che è calcolato sulla base delle azioni di 21 società questo indice poco s'addice per provare la realizzazione della fattispecie del reato di insider ai sensi dell'articolo 161 CP. Un incremento delle transazioni è stato registrato, come solitamente accade in caso di fusioni di questa importanza, al momento della divulgazione della notizia sul Walistreet-Journal, che l'ha resa accessibile a tutti i lettori. In questo senso non si può parlare di un delitto ai sensi dell'articolo 161 CP.

La competenza per l'accertamento e il giudizio penale nell'ambito del reato di insider spettano ai Cantoni. Affinché la Confederazione possa perseguire penalmente i reati insider occorre operare dapprima una modificazione costituzione, che non avrebbe peraltro effetto retroattivo. Alla luce del regolare e competente trattamento della fattispecie non è quindi necessario che la Confederazione intervenga in qualità di autorità di vigilanza per assicurare il rispetto e l'applicazione del diritto federale da parte dei Cantoni.

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