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96.1040 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale considera la politica in materia di visti un metodo di prevenzione efficace contro forme di criminalità transfrontaliera, incluso il traffico illecito di stupefacenti. L'obbligo del visto permette il controllo preliminare di una persona, nel senso di una misura preventiva allo scopo di evitare l'entrata degli stranieri che potrebbero minacciare l'ordine o la sicurezza pubblici. Tuttavia, l'assetto della politica in materia di visti non è determinato unicamente dalla minaccia rappresentata dalla criminalità internazionale, ma anche dai rischi dovuti alla migrazione nonché dall'allineamento alla politica praticata nei Paesi dell'UE e in quelli che hanno firmato il Trattato di Schengen. In questo ambito, dalla fine degli anni Ottanta, il Consiglio federale si adegua infatti alla politica dei Paesi firmatari del Trattato di Schengen e soprattutto degli Stati limitrofi; negli ultimi tempi, tale criterio ha assunto particolare significato in quanto la lotta contro la migrazione illegale e le forme di criminalità connesse è osteggiata da politiche e procedure, in materia di visti, non uniformi sul piano internazionale.

2. Con effetto a partire dal 1. gennaio 1996, la Danimarca ha introdotto l'obbligo del visto nei confronti di Bolivia, Colombia, Perù e Thailandia. Secondo i mass media danesi, tale provvedimento si fonda sulla necessità di arrestare il crescente fenomeno dell'importazione di droghe.

Nella maggior parte dei Paesi dell'Europa Occidentale, la questione dell'introduzione del visto è retta dagli stessi criteri validi per la Svizzera, ma la loro valutazione può risultare diversa in considerazione degli aspetti politici. Conseguentemente, in Europa Occidentale non esiste, in questo settore, una linea politica uniforme nei confronti dei quattro Stati summenzionati. Così, contrariamente ai cittadini boliviani e colombiani, i cittadini di Perù e Thailandia soggiacciono all'obbligo del visto in tutti i Paesi firmatari del Trattato di Schengen. L'analoga regolamentazione è valida in Svizzera, Svezia e Finlandia. L'atteggiamento della Norvegia è liberale, mentre quello del Portogallo è coercitivo nei confronti di tutti i quattro Stati. La Grecia sottopone all'obbligo soltanto i cittadini colombiani e boliviani.

3. Come detto sopra, in Svizzera sottostanno a tale obbligo i cittadini di Perù e Thailandia. Obbligo e relative eccezioni, ma anche procedura di rilascio del visto, sono costantemente adattati alle reali minacce. Per questo motivo, attualmente si sta esaminando la possibilità di prendere provvedimenti sulla base dei tentativi, in crescita, di entrata in Svizzera di pseudoturisti sudamericani, provenienti soprattutto dalla Colombia, coinvolti spesso anche nel traffico di droga.

Se la Svizzera introducesse l'obbligo del visto nei confronti di uno Stato, non potrebbero essere escluse contromisure in materia. I principali interessati sarebbero gli Svizzeri all'estero, il cui numero, nel caso della Bolivia e del Perù, ammonta rispettivamente a 810 e 2196. Non tutti gli Stati applicano tuttavia rigorosamente il principio della reciprocità. Il Perù, per esempio, non aveva preso nessuna contromisura allorché la Svizzera, il 1. luglio 1993, aveva introdotto l'obbligo del visto nei suoi confronti.

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