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96.1061 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad questione 1:

Negli ultimi anni i costi nel settore dell'asilo hanno subito un aumento. Oggi tale aumento non è più provocato dal numero dei nuovi richiedenti l'asilo, bensì dal numero complessivo delle persone comprese nel settore dell'asilo che si trattengono in Svizzera. Di queste fanno parte soprattutto i richiedenti l'asilo la cui esecuzione del rinvio è pendente, richiedenti accolti provvisoriamente e rifugiati riconosciuti in quanto tali. Alla fine del 1995, le persone che rientravano in questa cerchia erano circa 125'000. Da un lato, i motivi di tale aumento risiedono nelle crescenti difficoltà nell'esecuzione dei rinvii. In proposito, occorre rilevare in particolare l'atteggiamento della Repubblica federale di Jugoslavia che, in contrasto con le disposizioni del diritto internazionale pubblico, si oppone al rientro dei propri cittadini la cui domanda d'asilo è stata respinta. Dall'altro, a causa dei conflitti bellici in Bosnia Erzegovina, nel nostro Paese sono stati accolti numerosi perseguitati. Il solo numero delle persone accolte provvisoriamente ammonta a 11'000 circa.

La maggiore dipendenza dal settore assistenziale dei richiedenti l'asilo e delle persone accolte provvisoriamente è un motivo rilevante per l'aumento dei costi. La pessima situazione economica e l'applicazione sempre più diffusa del divieto di esercitare un'attività lavorativa durante sei mesi, uniti all'acceleramento della procedura di accoglimento, hanno provocato, dal 1990, un calo della percentuale di richiedenti l'asilo esercitanti un'attività lucrativa e delle persone in età lavorativa accolte provvisoriamente. Di fronte a questi sviluppi, la Confederazione ha preso diverse misure allo scopo di diminuire i costi (vedasi risposta alla domanda 3).

Il Consiglio federale è a conoscenza dei costi direttamente a carico della Confederazione e dei rimborsi che la Confederazione versa ai Cantoni e alle istituzioni di soccorso. Nel 1995 il conto dell'UFR ammontava a complessivi fr. 812'000'000.--, dei quali circa fr. 583'000'000.-- sono a favore dei Cantoni e fr. 162'000'000.-- delle istituzioni di soccorso (gli altri 67 mio di fr. costituiscono costi di gestione, amministrativi e generali a carico della Confederazione). A detta dei Cantoni, queste somme erogate dalla Confederazione - segnatamente i contributi versati per le spese amministrative e generali - non coprono del tutto i costi effettivi che pertoccano ai Cantoni. Il rimanente è coperto da Cantoni e Comuni. Non esiste una compilazione delle spese indirette a carico dei Cantoni.

Ad questione 2:

Il rilevamento dei costi relative al settore dell'asilo, in tutte le sedi dello Stato federale, sarebbe assai dispendioso e complesso. Sul piano cantonale e comunale, servizi - ben distinti tra di loro - quali, ad es., la polizia, assolvono compiti, forniscono prestazioni di servizio e mettono a disposizione infrastrutture nei settori più svariati nell'ambito scolastico e in quello delle opere sociali. Queste attività sono invero svolte a favore di tutte le persone residenti in Svizzera, a prescindere dall'esistenza di un settore dell'asilo e senza distinzione fra le diverse categorie delle persone che vivono nel nostro Paese. Tali servizi non sono quindi in grado di fornire indicazioni dettagliate sulla percentuale dei costi dovuti unicamente al settore dell'asilo. Nel settore della scuola, ad esempio, tutti i Comuni dovrebbero accertare quanti figli di richiedenti l'asilo, a quale età e per quanto tempo frequentano la scuola, il che renderebbe necessari chiarimenti dispendiosi per i singoli casi. Inoltre tutte le spese overhead dovrebbero in seguito essere attribuite, nel rispetto delle diverse quote, al settore dell'asilo. Per poter fornire un'indicazione dettagliata di tutti i costi inerenti il settore dell'asilo sarebbero necessarie indagini molto estese e dispendiose, a cura di tutte le autorità - e, nel caso dei costi d'assicurazione contro le malattie, anche da parte dell'economia privata - che in qualsivoglia forma interessino il settore dell'asilo. Una simile trasparenza dei costi sarebbe invero auspicabile; tuttavia un dispendio così ingente non è in rapporto alcuno con il risultato e con le conoscenze che vi si possono conseguire, data la pressione esercitata sull'amministrazione, a ogni piano dello Stato, in vista dell'attuazione di risparmi.

Occorre infine rilevare che l'allestimento di tutte le spese potrebbe fornire indicazioni utili, ove risultasse un calcolo globale, tenuto conto quindi di tutti i proventi ottenuti dal settore dell'asilo - ad esempio contributi AVS, contributi alle casse pensioni e redditi fiscali. Tali chiarimenti sarebbero a loro volta fonte di importante altro dispendio amministrativo, se pur potessero essere attuati in un settore tanto ristretto.

Ad questione 3:

Visti i costi, fortemente aumentati del settore dell'asilo, soprattutto in materia di assistenza, il Consiglio federale era sin dall'inizio certo che la revisione totale della legge sull'asilo dovesse essere utilizzata anche per la ricerca di soluzioni che contribuissero ad accrescere l'efficienza, riducendo nel contempo le spese. Un mandato centrale in sede di elaborazione del progetto di revisione totale della legge sull'asilo era rivolto ad attuare, ovunque fosse possibile, un contenimento delle spese. Sancendo in sede legislative il principio di un rimborso in ampia misura forfetario delle spese d'assistenza nonché delle spese di soccorso e amministrative, si sono poste le basi per l'assolvimento del mandato cui si accenna. La fissazione di importi forfetari atti a ridurre le spese o ad attuare almeno la neutralità dei costi avverrà tuttavia non nel quadro della revisione della legge in corso, bensì soltanto dopo le pertinenti trattative con i Cantoni, nell'ambito della futura revisione dell'ordinanza. I risparmi attuabili mediante queste proposte non sono dunque quantificabili nel momento attuale.

Altri risparmi potranno essere attuati ove il Parlamento dovesse approvare la proposta del Consiglio federale di trasferire ai Cantoni la competenza in materia d'assistenza ai rifugiati. Sarebbe così possibile evitare, tra istituzioni di soccorso e Cantoni, doppioni di tipo sia organizzativo sia amministrativo circa l'istituzione e il funzionamento di strutture assistenziali, nonché impiegare in modo ottimale, indipendentemente dallo statuto giuridico degli stranieri, strutture d'alloggio e assistenziali attuate in sede federalistica.

A prima vista l'inserimento, nella legge sull'asilo, del disciplinamento della nuova categoria delle persone bisognose di protezione appare di importante rilievo quanto ai costi. Le spese d'assistenza per le persone bisognose di protezione non sono tuttavia veri e propri esborsi suppletivi. Le persone che in avvenire faranno parte di tale categoria sono finora state accolte provvisoriamente per gruppi. Il loro caso soggiaceva quindi alla competenza, temporalmente illimitata, della Confederazione di fornire assistenza. Il nuovo disciplinamento prevede invece una condivisione di responsabilità tra Confederazione e Cantoni, nella misura in cui i Cantoni dovranno assumere i costi pertinenti per metà dopo cinque anni e completamente dopo dieci anni. Un fattore determinante in merito alla questione del rilievo dei costi è però la circostanza che la prassi in materia d'accoglienza influisce sull'andamento dei costi. La prevista rinuncia, infine, a procedure individuali costose, per l'appunto in merito a questa categoria di persone, avrà certamente l'effetto di ridurre le spese.

Bisogna d'altronde rilevare che già in passato, a causa della precaria situazione finanziaria della Confederazione, erano stati realizzati importanti possibilità di risparmio. Il decreto federale urgente, del 16 dicembre 1994, concernente provvedimenti di risparmio nel settore dell'asilo e degli stranieri ha quindi esteso alle persone ammesse provvisoriamente l'obbligo di rimborso di prestazioni d'assistenza e l'obbligo di aprire un conto di garanzia, previsti per i richiedenti l'asilo, e portato le singole trattenute sul reddito del lavoro da sette a dieci per cento. Inoltre con legge federale del 18 marzo 1994 sulle misure di risanamento 1993, fu abrogato il precedente articolo 46e della legge sull'asilo in modo che da allora per procedure ricorsuali si devono esigere anticipi sulle spese.

Da quanto precede risulta che i costi, rispettivamente i contenimenti nell'ambito della revisione di legge in corso possono tutt'al più essere stimati. Proprio in settori importanti, i costi che intervenissero possono essere diretti mediante decisioni politiche sulla base del disegno di legge.