96.1062 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le proposte della Commissione di esperti costituita dal Consiglio federale il 10 dicembre 1990 per le questioni del mercato ipotecario sono state poste in consultazione presso gli uffici nell'ottobre 1991. Nel corso di questa procedura l'Amministrazione federale delle contribuzioni si è espressa contro le proposte di modificazione della legge su l'imposta preventiva, poiché non sono conformi al sistema e potrebbero portare a richieste supplementari. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha aderito a queste argomentazioni per cui ha in seguito ritirato le sue richieste di modicazione della legge su l'imposta preventiva e della pertinente ordinanza. Per il momento la procedura è quindi sospesa.
2. I seguenti motivi depongono contro le modificazioni della legge su l'imposta preventiva (LIP) e della pertinente ordinanza (OIP) proposte dalla Commissione di esperti:
Con l'imposta preventiva devono essere considerati tutti i redditi su investimenti, nella misura in cui sono realizzati in Svizzera (reddito su azioni svizzere, obbligazioni e averi di clienti nonché su quote in fondi di investimento). In questo modo si garantisce che tutti i redditi derivanti da questi investimenti siano dichiarati alle imposte dirette. Anche il beneficiario domiciliato all'estero di tali redditi è tenuto a dichiararli al fisco del Paese estero, se vuole approfittare delle possibilità di sgravio concesse dalla relativa Convenzione di doppia imposizione.
La possibilità menzionata all'articolo 11 capoverso 2 LIP, secondo cui l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote in fondi di investimento, qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit), costituisce un'eccezione al principio che i redditi su tutte le quote in un fondo di investimento estero soggiacciano all'imposta preventiva. L'articolo 34 capoverso 1 OIP apre questa possibilità ai fondi d'investimento che sono in grado di rendere plausibile che il reddito imponibile delle quote in un fondo d'investimento perverrà almeno per l'80 per cento da fonti estere e sarà pagato a persone residenti all'estero. Si tratta quindi di redditi che provengono dall'estero e che ritornano all'estero. Ciò non è il caso delle modificazioni proposte a favore dei fondi d'investimento-ipoteche. Nella fattispecie i redditi provengono dalla Svizzera. Le proposte contraddicono il concetto di fondo dell'imposta preventiva. Esse condurrebbero senza dubbio a richieste supplementari e devono quindi essere respinte.
Dal punto di vista fiscale le obbligazioni fondiarie devono essere qualificate come obbligazioni. I redditi sotto forma di interessi che ne derivano soggiacciono all'imposta preventiva. Se la legge su l'imposta preventiva dovesse ora essere completata con una disposizione (art. 27ter) secondo cui ai portatori di obbligazioni fondiarie domiciliati all'estero è accordato a priori un diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito di dette obbligazioni si sfonderebbero in parte "porte aperte". Come noto la Svizzera ha concluso Convenzioni di doppia imposizione (CDI) con molti Stati e il loro numero aumenta costantemente. La maggior parte degli investitori può di conseguenza domandare gli sgravi previsti da queste Convenzioni. L'obiettivo dell'articolo 27ter è quindi già ampiamente raggiunto dalle CDI concluse dalla Svizzera.