96.1064 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'esenzione degli utili in capitale non può essere giudicata soltanto sotto l'aspetto dell'equità fiscale. Bisogna anche tenere conto delle caratteristiche del sistema fiscale e degli aspetti economico-amministrativi.
Dal profilo dell'equità fiscale il principio dell'imposizione secondo la capacità economica postulerebbe di assoggettare all'imposta, oltre agli utili da sostanza immobiliare, anche i redditi provenienti dall'alienazione di sostanza mobiliare (in particolare titoli, metalli preziosi, oggetti d'arte). In caso di un'imposizione generale dei redditi da sostanza privata tuttavia si dovrebbero considerare anche le perdite di capitale accertate.
Con riferimento all'economia amministrativa, un'imposizione degli utili in capitale privati causerebbe un rilevante dispendio di tempo. Per esperienza i redditi da sostanza mobiliare non sarebbero spesso notificati alle autorità fiscali, mentre le perdite di capitale sarebbero regolarmente fatte valere dai contribuenti. Non si può pertanto escludere che l'imposizione generale degli utili in capitale produrrebbe solo un modesto reddito che non giustificherebbe l'onere amministrativo che ne deriva. Ciò spiegherebbe anche perché, dal 1997, nell'ambito dei redditi da sostanza privata, tutti i Cantoni tasseranno soltanto i redditi da sostanza immobiliare.
Nell'ottica fiscale l'introduzione di un'imposta generale sugli utili in capitale porrebbe soprattutto la questione se e in che misura le azioni gratuite e le distribuzioni di liquidazioni potrebbero continuare ad essere tassate presso l'azionista.
2. Sulla base del diritto vigente gli utili in capitale da sostanza mobiliare non sono in ogni caso esenti da imposta. Secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) sono imponibili tutti i proventi da attività lucrativa indipendente, fra cui, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale può rientrare, oltre al commercio di immobili, anche il commercio di titoli. La semplice amministrazione della sostanza privata non costituisce in effetti alcuna attività lucrativa, per cui un utile conseguito nell'ambito di questa amministrazione patrimoniale è, secondo l'articolo 16 capoverso 3 LIFD, esente da imposta. Se invece un'attività oltrepassa la semplice amministrazione patrimoniale, i relativi redditi soggiacciono all'imposta sul reddito della Confederazione. Ciò avviene in particolare se il contribuente effettua operazioni su titoli, divise e oro non allo scopo di realizzare un investimento per lo meno a medio termine, ma per ottenere degli utili da speculazione approfittando delle fluttuazioni dei corsi (cfr. Sentenze del Tribunale federale in ASA vol. 56 366, 58 666 e 59 709).
Sono quindi esenti da imposta soltanto gli utili in capitale che l'investitore privato realizza nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della sostanza. Dato che l'investitore privato può anche subire perdite non deducibili, si può affermare che il sistema vigente poggia in definitive su un concetto ponderato che tiene adeguatamente conto dell'equità fiscale, del sistema fiscale e dell'economia amministrativa. Disturba talvolta il fatto che l'investitore privato può dedurre illimitatamente dai suoi rimanenti redditi gli interessi maturati su debiti derivanti dagli investimenti in capitale (art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD), anche se questi investimenti non fruttano alcun reddito periodico e sono stati operati soltanto per realizzare un successivo utile in capitale.
3. Il Consiglio federale è conscio che l'annuncio della fusione tra la Ciba-Geigy e la Sandoz AG ha provocato un forte rialzo dei corsi azionari. Gli azionisti di queste società realizzano però un utile soltanto se vendono le azioni in loro possesso o i relativi strumenti derivati (opzioni ecc.).
Il Consiglio federale deve inoltre rammentare che in occasione dei dibattiti sulla legge sull'armonizzazione fiscale, le due Camere hanno respinto l'imposta sugli utili in capitale da partecipazioni importanti (cosiddetta imposta sugli utili da partecipazioni) proposta nel messaggio del 25 maggio 1983. Al momento attuale il Consiglio federale non intende pertanto esaminare in modo più approfondito un'imposizione generale degli utili in capitale privati.