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96.1065 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1a domanda

L'arricchimento personale di responsabili di casse pensione grazie alla loro situazione o alle informazioni che hanno ottenuto durante la loro attività svolta in questo settore non è compatibile con lo scopo della previdenza professionale. Dal punto di vista etico, tale comportamento può essere considerato condannabile. L'arricchimento personale di responsabili di casse pensione è giudicato esclusivamente sulla base del codice civile e del codice penale nonché, eventualmente, giusta l'art. 76 cpv. 4 LPP. La prassi ha messo in evidenza l'esistenza di lacune per mancanza di una speciale fattispecie legale del reato (cfr. punto 2).

2a domanda

L'arricchimento personale di responsabili di casse pensione avviene sostanzialmente mediante il frontrunning oppure accettando commissioni. Contrariamente agli Stati Uniti ad esempio, la Svizzera non obbliga per legge i responsabili di casse pensione a rendere pubblici i loro redditi privati, i loro affari o conflitti d'interesse - sarebbe un'ingerenza nella sfera privata protetta dalla Costituzione.

a) Per quanto riguarda il frontrunning

Gli interessi personali di un amministratore non devono diventare un fattore che influisca sulla politica d'investimento di un istituto di previdenza. Si utilizza la tecnica del frontrunning in particolare quando il mercato è ristretto e una transazione permette di liberare un determinato titolo. Secondo tale tecnica, il gestore di portafoglio acquista dapprima per sé ed esegue solo in seguito l'ordine vero e proprio, realizzando cosi utili pressoché senza rischi. Tuttavia, vi possono essere anche altre situazioni delicate, ad esempio quando una perdita minaccia le posizioni del gestore di portafoglio ed egli tenta d'influire sui corsi con i fondi della cassa. Di conseguenza, l'amministratore di un istituto di previdenza svolge una funzione che richiede molte responsabilità.

In Svizzera non esiste nessun obbligo legale di rendere pubblica la propria sostanza, ma già attualmente l'organo paritetico di gestione di un istituto di previdenza può prendere con responsabilità le misure necessarie per la scelta, l'istruzione e la sorveglianza delle persone responsabili. Se ritenuto necessario nel singolo caso, esso può fissare un quadro giuridico al lavoro o al mandato di queste persone. Nell'ambito della sorveglianza dell'attività d'investimento, esso controlla e analizza in modo speciale gli investimenti particolarmente delicati. Tuttavia, si è costatato che nella prassi tali misure non bastano oppure non sono applicate in modo sufficientemente severo. Per questo motivo si dovrebbe disciplinare l'attività dei responsabili di casse pensione nel quadro di una legge relativa ai servizi finanziari, che deve essere creata, tanto più che tale attività non rientra nel campo d'applicazione della legge federale sulle borse e il commercio dei valori mobiliari (LBVM), il cui articolo 11 vieta il frontrunning. Il Dipartimento federale delle finanze sta vagliando la necessità di elaborare tale legge.

Per quanto riguarda le commissioni

La decisione relativa alla conclusione o all'adattamento di contratti collettivi di assicurazione o di contratti complementari è di competenza dell'organo paritetico (art. 11 e 51 LPP). Quest'ultimo deve valutare i vantaggi e gli inconvenienti della conclusione di un contratto dal punto di vista dell'interesse degli assicurati, tenendo conto però del fatto che il datore di lavoro può essere tenuto a versare al massimo i contributi che permettono il versamento delle prestazioni LPP. Il fatto che l'organo paritetico sia responsabile delle proprie decisioni nei confronti degli assicurati lo trattiene dal concludere contratti inadeguati o dal farli concludere da responsabili di casse pensione che non rappresentano in modo ottimale gli interessi degli assicurati. Pertanto, dal punto di vista di un istituto di previdenza o di una cassa di previdenza considerati a titolo individuale, non s'impone una disposizione legale.

Dal punto di vista di un istituto collettivo o comune, il versamento di una commissione a persone di una cassa individuale di previdenza è chiaramente illegale in quanto non conforme allo scopo degli statuti (previdenza VSI). I responsabili di tale istituto collettivo o comune sarebbero parimenti responsabili del loro comportamento, per cui neanche in questo caso è necessaria una disposizione legale.

Se imprese fondatrici di tali istituti collettivi o comuni, rispettivamente gli assicuratori collettivi, versano commissioni oppure offrono compensazioni, tali affari rientrano nell'ambito dell'autonomia contrattuale dal punto di vista degli istituti e sono per principio leciti, a meno che il versamento o l'accettazione di commissioni non sia escluso da entrambe le parti mediante statuti, regolamenti o contratti.

Per i motivi summenzionati non è quindi necessario vietare esplicitamente nella legge il versamento di commissioni. Ciononostante, l'organo paritetico dovrà sempre provvedere affinché, nella conclusione o nell'adattamento di contratti collettivi di assicurazione o di contratti complementari, i responsabili delle casse pensione scelgano sempre la soluzione migliore per gli assicurati. Inoltre, esso può vietare per contratto ai responsabili di casse pensione di accettare commissioni.

3a domanda

a) Per quanto riguarda il frontrunning

Il Dipartimento federale delle finanze sta esaminando l'opportunità di elaborare una legge sui servizi finanziari.

b) Per quanto riguarda le commissioni

Non sono previste misure. Spetta all'organo paritetico scegliere, sorvegliare ed istruire le persone responsabili di casse pensione. Esso può prevedere le restrizioni necessarie per via contrattuale.