96.1076 · Interrogazione ordinaria · 1996-09-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1. a) Verso la fine degli anni Ottanta, sono stati presentati diversi interventi parlamentari contro l'insufficienza constatata in materia di lotta al traffico illegale di stupefacenti. È il caso segnatamente della mozione Cavadini del 29 novembre 1988 (88.811) che chiedeva, fra l'altro, la realizzazione a livello nazionale di una banca di dati in materia di droga.
In seguito alla proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il 23 marzo 1994 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sul sistema provvisorio di elaborazione dei dati nell'ambito della lotta contro il traffico illegale di droga "DOSIS" che costituiva la base legale per la gestione provvisoria di detta banca di dati.
Sulla base della legge federale, del 7 ottobre 1994, sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, entrata in vigore il 15 marzo 1995, e dell'ordinanza, del 26 giugno 1996, sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti è stato possibile passare, il 1. agosto 1996, dalla fase di prova all'estensione definitive dell'esercizio di DOSIS.
Durante la fase di prova, l'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupe-facenti (Ufficio centrale) ha registrato 6'934 persone e gli organi di polizia competenti dei Cantoni pilota 2'363 persone nel quadro di procedimenti specifici condotti da dette autorità contro i trafficanti di droga. Fondandosi sulle basi legali previste per la fase di prova (art. 2 lett. a dell'ordinanza DOSIS del 23 marzo 1994), l'Ufficio centrale ha inoltre proceduto a registrare 46'740 persone denunciate come trafficanti nei rapporti di polizia cantonale trasmessi dagli organi di polizia cantonale tramite moduli appositamente approntati. Giusta l'articolo 29 capoverso 3 della legge federale sugli stupefacenti, i Cantoni sono tenuti a segnalare siffatte informazioni.
La gestione della banca di dati da parte dell'Ufficio centrale è oggetto di una stretta vigilanza da parte del servizio di controllo DOSIS che procede a un esame periodico e vigila pertanto sul rispetto delle prescrizioni legali previste per l'esercizio del sistema. Questo organo di controllo, non collegato all'Ufficio centrale, ma aggregato all'Ufficio federale di polizia, adempie il proprio compito, sin dall'inizio della fase di prova, nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati. Dopo aver informato le autorità cantonali incaricate del perseguimento penale, i dati personali sono cancellati dal servizio di controllo conformemente all'articolo 15 e segg. dell'ordinanza DOSIS, del 26 giugno 1996, allorquando non sono più adempiute le condizioni per la conservazione di cui nell'articolo 14 oppure non appena i dati non siano più necessari alle inchieste.
Ad 1. b) I 250'000 dati raccolti nell'ambito della fase di prova si ripartiscono in 150'000 registrazioni concernenti persone e 100'000 concernenti casi pertinenti. Questa quantità di dati comprende, come già menzionato ad 1. a), anche le registrazioni fatte secondo l'articolo 29 capoverso 3 della legge federale sugli stupefacenti, nella misura in cui si riferiscano al traffico di droga, ma non quelle relative al solo consumo di droga. Parecchie registrazioni concernono le medesime persone. Giusta l'articolo 13 dell'ordinanza DOSIS, del 26 giugno 1996, il servizio di controllo procede a una valutazione generale al più tardi tre anni dopo la registrazione del primo dato. Come già menzionato più sopra, i dati che non sono più necessari vengono cancellati. Le cancellazioni sono fatte, non da ultimo, al fine di garantire l'efficienza del sistema.
Ad 2. Giusta l'articolo 3 dell'ordinanza DOSIS, del 26 giugno 1996, i dati che concernono semplici consumatori di droga non possono essere registrati. Da una ricerca effettuata sotto la parola "Konsum" (consumo) risulta che in 376 casi le persone riscontrate risultano come consumatori, ma anche come persone note quali presunti trafficanti. Lo stesso metodo di ricerca non fa risultare nessuna persona come semplice consumatore.
Giusta l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza, terze persone o le indicazioni che le concernono sono registrate soltanto nella misura in cui questi elementi siano necessari alle inchieste. Finora sono registrate circa 20'000 persone così dette "di contatto".
3. L'Incaricato federale della protezione dei dati è stato costantemente informato dell'evoluzione dei lavori concernenti l'ordinanza DOSIS del 26 giugno 1996. È stato invitato alle sedute tenutesi in quest'ambito. D'altronde si è pronunciato due volte in merito e ha ricevuto l'intero incarto DOSIS (testo dell'ordinanza, catalogo dei dati, matrice d'accesso) prima che fosse resa la decisione del Consiglio federale. Occorre inoltre rilevare che l'Incaricato della protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha collaborato ai lavori di progettazione.
Risposta del Consiglio federale.