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96.1085 · Interrogazione ordinaria · 1996-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La tendenza alla concentrazione aziendale sotto forma di costituzioni di gruppi di società, di fusioni o di altri accordi contrattuali, può sollevare problematiche in fatto di conflitti d'interesse degli amministratori che sono simultaneamente membri di consigli d'amministrazione delle differenti società in questione.

L'articolo 717 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni sancisce che "gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società". Di conseguenza gli amministratori, contrariamente a quanto avviene per gli azionisti, si assumono un obbligo di diligenza e di lealtà nei confronti della società.

Nell'obbligo di salvaguardare secondo la buona fede gli interessi della società è insito un chiaro riferimento a conflitti d'interesse: in ogni caso, gli amministratori devono far prevalere gli interessi della società su ogni altro interesse, segnatamente sugli interessi di altre società di cui potrebbero essere allo stesso tempo amministratori. Inoltre il dovere di lealtà implica pure un divieto di concorrenza nei confronti della società come pure un obbligo di segretezza riguardo gli affari della società.

La violazione del dovere di diligenza e di lealtà da parte degli amministratori può essere oggetto di un'azione in responsabilità ai sensi dell'articolo 754 del Codice delle obbligazioni. Inoltre la medesima fattispecie può costituire reato penale (cfr. gli art. 138 (appropriazione indebita) e 158 (amministrazione infedele) del Codice penale).

Di conseguenza l'amministratore, che non può rispettare i suoi doveri di diligenza e di lealtà a causa della sua appartenenza a numerosi consigli d'amministrazione, deve decidersi e, se del caso, dimissionare da uno dei consigli d'amministrazione.

L'introduzione di regole più specifiche non appare quindi necessaria. In effetti tali regole non potrebbero che precisare i principi generali attualmente in vigore e comporterebbero inoltre il rischio di non contemplare tutte le possibili situazioni di conflitti d'interesse. D'altro canto, l'introduzione di regole più severe (per esempio condizioni suppletive d'eleggibilità o limitazione del numero dei mandati) causerebbe notevoli difficoltà in materia d'attuazione.

Considerato quanto precede, il Consiglio federale ritiene soddisfacenti le vigenti regole concernenti l'incompatibilità.

Risposta del Consiglio federale.