96.3010 · Mozione · 1996-03-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. A differenza della legge federale sull'imposta federale diretta, nella quale il valore locativo come reddito in natura è di principio legato al valore di mercato (art. 16 cpv. 2 e art. 21 LIFD; cfr. parimenti Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, pag. 92/93), la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei Comuni (LAID) lascia in questo ambito al legislatore cantonale grande libertà. Secondo l'articolo 7 capoverso 1 di questa legge, sottostà in generale all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, tra cui anche quelli da reddito della sostanza "compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi". Di conseguenza i Cantoni possono fissare il valore locativo imponibile anche al disotto del valore di mercato e tassare i valori locativi ad un livello molto basso. Tuttavia, le misure cantonali di promozione devono attenersi ai limiti di uguaglianza di diritto tra proprietari d'abitazione e locatari posti dall'articolo 4 Cost. Comunque - come argomenta il Tribunale federale - per la fissazione del valore locativo è possibile senza violazione dell'articolo 4 Cost. tenere conto della minore disponibilità dell'utilità di una propria abitazione "e in questo senso non trattare allo stesso modo proprietari d'abitazione e locatori...." (DTF del 9.11.1990, pag. 321 segg., cons. 3 g). Ai fini della fissazione del valore locativo imponibile, la suddetta disposizione dell'articolo 7 capoverso 1 LAID non pone al legislatore cantonale altre condizioni che quella dell'osservanza del principio dell'uguaglianza di trattamento. Il legislatore cantonale dispone quindi di un ampio margine di manovra in cui il Tribunale federale non interviene (cfr. DTF del 9.11.1990, pag. 321 segg., cons. 3 c; cfr. anche D. Yersin, L'impôt sur le revenu. Etendue et limites de l'harmonisation, in Archiv für schweiz. Abgaberecht, vol. 61, pag. 295 segg., in part. pag. 307). Una modificazione della legge sull'armonizzazione non è quindi necessaria.
2. Le altre possibilità di deduzione per i nuovi acquirenti contraddicono il mandato costituzionale di armonizzazione. Secono l'articolo 42quinquies capoverso 2 Cost. il campo da armonizzare comprende tra l'altro "l'oggetto" delle imposte. Pertanto la legislazione federale deve emanare prescrizioni unitarie tanto per l'imposta federale diretta quanto per le imposte cantonali e comunali; essa deve definire la nozione di reddito imponibile, per cui sia i singoli elementi del reddito sia le singole deduzioni devono essere fissate in maniera vincolante. Tuttavia anche secondo l'attuale legislazione esistono, per i proprietari d'abitazioni, numerose possibilità di deduzione. Infatti è previsto di dedurre gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione. In questo contesto si devono parimenti menzionare le deduzioni nel quadro della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata, poiché i corrispondenti fondi possono, da qualche tempo, essere utilizzati anche per la promozione della proprietà d'abitazioni. Infine, la legge sull'armonizzazione fiscale accorda ai Cantoni la possibilità di prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, il risparmio d'energia e la conservazione di monumenti. Sulla base della legislazione in materia di armonizzazione queste deduzioni possono essere fatte valere sia per l'imposta federale diretta sia per le imposte cantonali e comunali. Mantenere o introdurre altre deduzioni unicamente nelle legislazioni fiscali cantonali costituirebbe una chiara violazione del mandato costituzionale di armonizzazione.
3. Per quanto riguarda la richiesta di rinunciare, per un determinato periodo, ad adeguare i valori locativi per tutti o parte dei contribuenti si può rimandare alle considerazioni fatte al numero 1. Come detto, nel quadro dei limiti dell'articolo 4 Cost., il legislatore cantonale ha un grande margine di manovra. Un decreto viola unicamente il principio dell'uguaglianza di trattamento se stabilisce distinzioni giuridiche per le quali non si intravede alcun motivo ragionevole nella situazione disciplinata o omette distinzioni necessarie in base alla situazione e che devono riferirsi ai fatti essenziali (cfr. DTF del 9.11.1990, pag. 323). Alla luce di questi principi il legislatore cantonale potrebbe eventualmente fissare in misura differenziata il valore locativo, che deve essere motivato, perché il forfait per le spese di manutenzione è fissato per gli immobili più vecchi ad un livello più elevato che per i nuovi immobili. Nemmeno in questo contesto è necessaria una modificazione della legislazione.
4. Introdurre solo a livello cantonale la deducibilità dei risparmi vincolati alla costruzione di un'abitazione violerebbe il mandato costituzionale di armonizzazione; come già esposto al numero 2 l'oggetto fiscale per Confederazione e Cantoni deve essere fissato in maniera unitaria dalla Costituzione. Inoltre, secondo il diritto vigente esiste già - come evidenziato - uno spettro estremamente ampio di possibilità di deduzione a favore della proprietà d'abitazioni. Anche per ragioni oggettive non vi è alcun bisogno di introdurre ulteriori deduzioni.
5. Le richieste della mozione sono in stretta relazione con l'iniziativa popolare "Abitazione in proprietà per tutti". Visto che l'iniziativa è attualmente oggetto del dibattito parlamentare, vi è la possibilità di approfondire ulteriormente le questioni riguadanti il trattamento fiscale della proprietà d'abitazioni ad uso proprio.
Dichiarazione del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.