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96.3014 · Interpellanza · 1996-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Recenti sentenze del Tribunale federale hanno stabilito che le FFS hanno commesso gravi irregolarità nel quadro della alienazione di fondi che esse avevano espropriato in vista della costruzione della stazione merci di Lugano-Vedeggio e che erano gravati da un diritto di retrocessione in favore degli espropriati.

Alla luce di questi fatti chiedo al Consiglio federale precisi chiarimenti circa le procedure decisionali e di verifica concernenti la gestione e la alienazione del patrimonio immobiliare delle FFS.

Tali chiarimenti devono rispondere in particolare ai seguenti interrogativi:

1. A quanto ammonta esattamente il danno finanziario subito dalla Confederazione a seguito delle citate operazioni, in funzione dell'incontrovertibile parametro fissato dal Tribunale federale?

2. Corrisponde al vero che il Consiglio di amministrazione delle FFS svolga un ruolo di formale ratifica finale, ma non abbia di fatto nessun controllo sulla gestione effettiva del patrimonio immobiliare delle FFS, come noto il più importante della Confederazione?

3. Corrisponde al vero che le regole procedurali minime concernenti i pubblici concorsi vengano sistematicamente disattese?

4. È vero che il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie non ha, rispettivamente ritiene di non dover avere alcuna funzione di controllo reale sulla gestione del patrimonio immobiliare delle FFS?

5. Vengono menzionati nei bilanci e nei rapporti che le FFS sono supposte allestire in modo dettagliato e preciso gli immobili di loro proprietà gravati da procedure di espropriazione preventiva, vista la rilevanza economica di tali vincoli?

6. Quali atti di inchiesta sono stati concretamente compiuti in seguito alla mia denuncia del 1° giugno 1991 e indipendentemente da essa, prima e dopo le sentenze del Tribunale federale, e qual'è stato l'eventuale esito della stessa?

7. Quali conseguenze sul piano organizzativo, strutturale e legislativo il Consiglio federale intende trarre dalle vicende in questione, intese in particolare ad assicurare una rigorosa vigilanza sull'operato del settore immobiliare delle FFS?

Begründung

I fatti a cui mi riferisco sono già di dominio pubblico in tutta la Svizzera e possono essere riassunti come segue.

Negli anni sessanta le FFS espropriarono diversi fondi in vista della realizzazione della stazione merci di Lugano-Vedeggio, un progetto in seguito abbandonato. Con un laconico annuncio apparso su un quotidiano ticinese verso la fine degli anni ottanta, le FFS invitarono possibili interessati a manifestarsi. Gli imprenditori che comunicarono il loro interesse preliminare per i fondi non furono degnati di una risposta conseguente e non poterono presentare un'offerta secondo criteri prestabiliti. Essi appresero solo in seguito che l'intero(!) comprensorio (con una sola eccezione) di ben 56 000 metri quadrati era stato concesso in diritto di superficie ad un solo imprenditore.

Con tale procedura le FFS hanno violato non solo le più elementari norme relative ai pubblici concorsi, ma anche, crassamente, il diritto di retrocessione degli espropriati. Questi ultimi sono stati messi di fronte al fatto compiuto della (giuridicamente presunta) buona fede dell'imprenditore beneficiario. Da notare che l'argomento sostenuto dalle FFS, nelle cause loro intentate dagli espropriati, secondo cui il summenzionato annuncio su un quotidiano equivaleva alla formale comunicazione individuale prevista dalla legge federale sulle espropriazioni, è stato ritenuto "temerario" dal Tribunale federale. Gli espropriati hanno chiesto il risarcimento del danno, ma, a causa di tale procedura temeraria, non hanno potuto ottenere la restituzione in natura del fondo, per cui, malgrado le indennità ricevute, sono stati irreversibilmente lesi in questo loro diritto. Nessuna indennità potrà mai compensare, invece, gli imprenditori arbitrariamente esclusi dalla possibilità di presentare concrete offerte.

È stupefacente, per non dire sospetto, che il dipartimento immobiliare delle FFS, composto anche da giuristi, abbia potuto violare impunemente una norma semplice e inequivocabile figurante in una legge che tale dipartimento è chiamato ad applicare quasi quotidianamente.

Occorre inoltre sottolineare che la vicenda, valutata dal lato economico, appare ancora più inverosimile, se solo si pensa che con il loro operato le FFS hanno fatto subire alle casse federali una triplice perdita:

- una prima volta, concedendo il diritto di superficie ad un incredibile prezzo di favore, inferiore a quelli di mercato (il parametro in materia è incontestabilmente e oggettivamente fissato dal Tribunale federale), con una differenza valutabile in circa 40 milioni di franchi;

- una seconda volta, riacquistando dallo stesso imprenditore una importante quota di un padiglione, costruito sugli stessi fondi, di circa 10 000 metri quadrati per un valore valutabile in circa 36 milioni di franchi, ma stavolta a prezzi del 25 percento superiori al mercato! Una parte del padiglione fu poi concessa al Politecnico federale per il Centro di calcolo. Tale procedura, che allarmò l'opinione pubblica, costrinse già allora il Consiglio federale a prendere posizione pubblicamente; la vertenza potè essere risolta solo grazie alla disponibilità di un espropriato, indotto, anche dal clamore assunto dalla vicenda, a rinunciare alla rivendicazione in natura del fondo;

- una terza volta, rifiutando con pervicace ostinazione ogni compromesso con gli espropriati danneggiati, malgrado questi avessero più volte proposto di transare, come pure le sentenze di primo grado e presentando ricorsi al Tribunale federale, ciò che indusse gli espropriati a proporre ricorsi adesivi. Questi ultimi furono accolti, mentre quelli delle FFS furono fermamente respinti e comportarono un ulteriore aggravio finanziario per la Confederazione.

Per quel che riguarda la mia formale e circostanziata denuncia al DFTCE, rilevo che, dopo una lettera del 15 luglio 1991 del consigliere federale Ogi, cordiale quanto laconica e inconcludente, non ho più avuto nessuna notizia, tranne una comunicazione in copia pervenutami tre anni più tardi di una lettera dello stesso dipartimento alle FFS, il cui tenore lascia perlomeno perplessi circa la solerzia e l'efficacia con cui il dipartimento tratta le denuncie motivate che gli pervengono.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli anni sessanta le FFS hanno espropriato nei comuni di Manno e Bioggio grandi appezzamenti di terreno per il progetto di una stazione merci Lugano-Vedeggio. Il progetto è stato realizzato solo in parte. Sul terreno non impiegato le FFS, dopo vent'anni, hanno messo a disposizione i diritti di costruzione. In tal modo le FFS hanno violato il diritto di retrocessione di alcuni proprietari espropriati. In base alla legge federale sull'espropriazione, ad esse è stato imposto l'obbligo di risarcimento dei danni. Nel frattempo, le cause legali si sono concluse e sono stati corrisposti gli indennizzi, ma da parte del Tribunale federale non si parla di "gravi irregolarità".

In merito alle singole domande dell'interpellanza il Consiglio federale esprime il seguente parere:

A quanto risulta dalla documentazione esistente, le FFS non hanno subito alcun danno finanziario. Da tutte le operazioni immobiliari delle FFS in relazione al progetto Lugano-Vedeggio non sono derivate perdite patrimoniali durevoli, in quanto si contrappongono i relativi valori effettivi.

Le FFS sono dotate di un regolamento di gestione che si rifà alla legge sulle FFS e alla relativa ordinanza. Nel regolamento sono fissati in maniera dettagliata i limiti delle competenze per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, con l'indicazione dei relativi valori limite. Per esempio, spetta al Consiglio d'amministrazione delle FFS la decisione nel caso di vendita di un immobile di valore superiore ai 5 milioni di franchi.

Dal 1° gennaio 1996 è in vigore la legge federale sugli acquisti pubblici, che disciplina in particolare la procedura di bando e i criteri di aggiudicazione. Per la costruzione della NFTA si applica essenzialmente il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina ed in particolare l'articolo 13 (libera concorrenza). Le FFS si attengono a tali parametri, come è stato verificato e confermato nel 1995 dal Controllo federale delle finanze su incarico della delegazione delle finanze delle Camere federali in seguito all'assegnazione dei mandati di pianificazione per il San Gottardo. Le vendite di terreni non sono soggette alla legge federale sugli acquisti pubblici; di norma, la vendita e l'acquisto di immobili nell'ambito del diritto edilizio vengono messi a pubblico concorso.

Le FFS sono un ente autonomo della Confederazione, dotato della capacità di essere parte in giudizio e di capacità processuale. Come tali, godono di una certa libertà imprenditoriale. Ai sensi dell'articolo 8 della legge sulle FFS il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione e le finanze delle FFS. Esso può inoltre dare loro le istruzioni necessarie per salvaguardare gli interessi importanti del Paese.

Ogni immobile acquistato dalle FFS viene singolarmente registrato in un elenco e regolarmente riportato nel bilancio.

A seguito dell'episodio del comune di Manno è stata svolta un'indagine. Per evitare in futuro la violazione di diritti dei proprietari espropriati, le FFS hanno emanato una direttiva, secondo la quale tutte le richieste interne di alienazione di un immobile devono contenere un'indicazione vincolante delle circostanze nelle quali l'immobile era stato acquistato dalle FFS. In tal modo si esclude la possibilità di ripetere l'errore e alienare un terreno a terzi, nonostante l'esistenza di diritti di retrocessione.

Nell'ambito della riforma delle ferrovie verranno rivisti i compiti e le competenze degli organi delle FFS. È prevista una revisione totale della legge sulle FFS.

Risposta del Consiglio federale.