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96.3024 · Interpellanza · 1996-03-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale segue molto attentamente l'evoluzione del reddito contadino. Le analisi mostrano che se non si fosse verificata la difficile situazione che ha caratterizzato il mercato del bestiame da macello in questi ultimi anni, non vi sarebbero state perdite di reddito. L'avvio, nel 1993, della riforma agraria, segnatamente l'introduzione dei pagamenti diretti, hanno consentito di porre un freno a questa tendenza al ribasso. La situazione sul mercato del bestiame da macello è, a lungo termine, un problema strutturale al quale l'agricoltura è tenuta ad ovviare. In vista di far fronte, a breve termine, alle maggiori difficoltà, all'inizio di quest'anno' segnatamente nel quadro delle decisioni del 24 gennaio 1996 concernenti le rivendicazioni contadine, il Consiglio federale ha deciso di concedere un prestito di 10 milioni di franchi a favore del fondo di riserva "carne". Le discussioni in atto a livello europeo sull'encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE) ed il fatto che in Svizzera ne siano stati riscontrati alcuni casi hanno purtroppo provocato un vero e proprio crollo del mercato della carne bovina. Il Consiglio federale ha pertanto adottato misure immediate. In occasione della sua seduta del 3 aprile 1996 ha deciso di stanziare 10 milioni di franchi per un prestito esente da interessi e un contributo a fondo perso di 10 milioni di franchi per garantire l'immagazzinamento di carne bovina. Nella sua seduta del 17 aprile ha deciso di mettere a disposizione altri 25 milioni di franchi per l'immagazzinamento e la riduzione del prezzo della carne da banco. Il Consiglio federale continuerà a seguire attentamente gli sviluppi della situazione ed esaminerà accuratamente l'eventualità di adottare provvedimenti supplementari.

E' vero che le importazioni di carne che non figurano nelle statistiche rivestono un ruolo per la situazione sul mercato del bestiame da macello. Fenomeni quali gli acquisti all'estero da parte delle economie domestiche e le importazioni illegali di carne sono dovuti alle notevoli differenze di prezzo che esistono a livello sia di produzione sia di consumo tra la Svizzera ed i Paesi limitrofi. La riduzione progressiva, peraltro già avviata, dei prezzi soglia applicabili ai foraggi consente di comprimere i costi della produzione di carne.

Il Consiglio federale non condivide pienamente il timore' espresso nell'interpellanza, secondo cui nelle regioni periferiche si aggraverà il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono delle terre. Non vi è alcun indizio concreto a tal riguardo. La nuova politica agricola, che prevede il versamento di pagamenti diretti maggiori a favore di queste regioni con condizioni di produzione difficili, comporta più vantaggi rispetto al sostegno dei prezzi. Non vi sono dubbi sul fatto che l'agricoltura sarà sempre meno in grado di garantire, da sola, la vitalità dell'economia nelle regioni rurali. A seguito del progresso tecnologico e della razionalizzazione, essa offre sempre meno posti di lavoro sia nella regione di pianura sia in quella di montagna. Per tale motivo, il 28 febbraio scorso il Consiglio federale ha approvato un messaggio sulla riorganizzazione della politica regionale. La revisione della LIM e il decreto federale di validità limitata su provvedimenti di sostegno al mutamento strutturale in ambiente rurale (REGIO PLUS) dovrebbero consentire di rafforzare la competitività delle regioni rurali, di incoraggiarne lo sviluppo durevole, nonché di migliorare la qualità della vita nelle località discoste.

Domanda 1

Per la stima del reddito contadino il Consiglio federale dispone, in linea di massima, di due strumenti; la valutazione individuale dei risultati di aziende testimone e la valutazione settoriale dei risultati globali sulla base di norme internazionali.

Dalla valutazione individuale risulta che in questi ultimi anni il reddito delle aziende testimone non ha cessato di diminuire. Nel 1995, la perdita reale rispetto al 1992, ultimo anno che ha preceduto l'inizio della riforma agraria, ammontava al 18 per cento nella regione di pianura e al 16 per cento nella regione di montagna. Il Consiglio federale ha preso atto della flessione del reddito subita dalle aziende testimone. Esso è consapevole del fatto che per queste aziende che praticano forme di gestione piuttosto intensive la riforma renderà indispensabile una riconversione.

Se si considerano i risultati globali, la situazione reddituale nel settore primario si presenta in modo piuttosto diverso. La perdita subita dalla totalità dei contadini è infatti più lieve; nel periodo preso in esame, essa ammontava, in termini reali, soltanto al 2 per cento. Dal 1993, il divario tra i costi ed i prezzi non è aumentato ulteriormente; nel 1995 I'indice dei prezzi agricoli era di 95,0 punti, quello dei mezzi di produzione di 97,3 punti (maggio 1993 = 100). Anche queste cifre indicano che i risultati delle aziende testimone gestite, di regola, in modo intensivo, danno un'immagine troppo negativa dell'evoluzione. La situazione nell'azienda media è indubbiamente più simile al risultato della valutazione settoriale.

Domanda 2

Il Consiglio federale ritiene che il versamento di pagamenti diretti elevati per ettaro di superficie agricola utile consenta di garantire la gestione del suolo in misura maggiore di quanto sarebbe il caso mediante il sostegno dei prezzi. Esso non teme pertanto che sia compromesso l'adempimento del mandato di fornire prestazioni d'interesse generale. Tale valutazione si fonda sui punti seguenti: secondo l'analisi effettuata in relazione alla prima domanda, la situazione del reddito contadino non ha registrato un peggioramento di proporzioni simili a quanto descritto dagli autori dell'interpellanza. Inoltre, nulla indica che in futuro non potranno più essere fornite le prestazioni d'interesse generale. Questa constatazione è valida soprattutto per le regioni periferiche. Nelle aziende testimone situate nella regione di montagna le perdite di reddito sono state inferiori rispetto a quelle nella regione di pianura. Il mantenimento delle quote di mercato rappresenta un mezzo per salvaguardare i posti di lavoro nel settore primario. Un contributo in tal senso è dato anche dalla strategia che mira ad incoraggiare la produzione integrata e l'agricoltura biologica. Uno degli obiettivi della seconda tappa della riforma agraria consiste nella creazione di presupposti che consentano all'agricoltura di mantenere le sue quote di mercato.

Domanda 3

Dal profilo globale, la perdita di reddito dovuta alla riduzione dei prezzi amministrati è stata compensata dall'aumento dei pagamenti diretti. Vi sono tuttavia differenze tra i diversi tipi di aziende. Già nel Settimo rapporto sull'agricoltura era stato annunciato che sarebbe stato inevitabile un trasferimento del reddito dalla produzione intensiva alla produzione estensiva (pag. 380). Le differenze relative all'entità della compensazione esistono anche tra le aziende che praticano la produzione integrata. Grazie al passaggio alla produzione integrata, esse hanno tuttavia beneficiato di pagamenti diretti maggiori, che hanno consentito loro di compensare le perdite dovute al calo dei prezzi. Desideriamo precisare che i pagamenti diretti indennizzano, in primo luogo, le prestazioni fornite dai contadini e che l'elemento "compensazione" diventerà sempre più irrilevante.

Domanda 4

Il Consiglio federale non ritiene opportuno ritornare sulle sue decisioni del 24 gennaio 1996. Mediante l'aumento dei pagamenti diretti volto a mitigare le ripercussioni della riduzione del prezzo del latte e di altri prodotti, ha sfruttato pienamente il suo margine di manovra in materia di politica finanziaria. Aumenti più consistenti sarebbero stati incompresi e respinti dei partner sociali dell'agricoltura.

Per quanto concerne gli assegni familiari, il 18 marzo 1996 il Consiglio federale ha deciso di aumentarli con effetto a decorrere dal 1 aprile 1996. Esso seguirà inoltre attentamente l'evoluzione della situazione economica dell'agricoltura.

Domanda 5

I controlli alla frontiera vengono adeguati periodicamente alla situazione sulla base di analisi dei rischi. Già l'anno scorso, I'Amministrazione federale delle dogane ha intensificato la formazione nel settore del controllo e dell'identificazione della carne, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura, I'Ufficio federale di veterinaria e la Cooperativa svizzera per l'approvvigionamento con bestiame da macello e con carne. Veterinari responsabili dei controlli alla frontiera, ispettori delle derrate alimentari e funzionari delle dogane provenienti da tutta la Svizzera seguono una formazione intensiva per essere in grado di contribuire maggiormente alla lotta contro le importazioni illegali di carne.

Nonostante gli sforzi, anche in futuro la sorveglianza alla frontiera dovrà limitarsi all'attuazione di controlli per sondaggio. Viste le proporzioni assunte dal traffico transfrontaliero (oltre 10'000 autocarri e veicoli articolati al giorno), è assolutamente impossibile garantire un controllo a tappeto anche in considerazione del fatto che le cerchie economiche esigono una procedura celere e possibilmente semplice. Inoltre, I'effettivo delle guardie di confine è insufficiente per garantire la completa sorveglianza del "confine verde".

Il Consiglio federale ritiene che, nonostante gli sforzi profusi dalle autorità interessate, sarà impossibile impedire completamente le importazioni illegali di carne fintanto che vi saranno notevoli differenze di prezzo. Casi di contrabbando di prodotti agricoli erano già stati scoperti anche in passato.

Domanda 6

Attualmente sono in corso le indagini relative alle importazioni illegali di carne. Esse sono molto complesse e ramificate, poiché non riguardano unicamente i colpevoli, bensì anche numerosi acquirenti della merce in tutta la Svizzera. Per il momento, il Consiglio federale non è in grado di fornire indicazioni definitive in merito al volume di queste importazioni ed agli eventuali danni provocati ai produttori svizzeri di carne. E' tuttavia certo che si tratti di diverse centinaia di tonnellate di carne.

Per motivi giuridici, le autorità inquirenti non sono autorizzate a pubblicare i nomi delle persone o delle ditte sotto inchiesta per contrabbando. Il procedimento giudiziario è invece pubblico.

Le sanzioni penali che verranno probabilmente adottate contro le persone che hanno contrabbandato carne sono contenute nella legge sulle dogane. Le contravvenzioni doganali sono punite con multe fino a venti volte l'importo del dazio, in circostanze aggravanti fino a trenta volte l'importo del dazio; può inoltre venir comminata la reclusione fino a sei mesi. L'infrazione dei divieti (violazione o messa in pericolo del divieto o delle restrizioni d'importazione) è punita con una multa fino al sestuplo del valore della merce all'interno, in circostanze aggravanti fino a nove volte il valore della merce; la multa può essere cumulata con la reclusione fino ad un anno. Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario inasprire il diritto penale doganale.

Domanda 7

Prima dell'entrata in vigore degli impegni che scaturiscono dal nuovo accordo agricolo dell'OMC, I'importazione di carne, di prodotti di carne e di salsicce da parte di privati era limitata a 2,5 kg per motivi di carattere economico e legati al diritto veterinario. Dopo l'adesione all'OMC, la Svizzera ha dovuto modificare questa regolamentazione; dev'essere infatti garantita l'importazione, senza alcun limite, all'elevata aliquota di dazio fuori contingente. Il quantitativo di merce per uso privato che, nel quadro del traffico viaggiatori e di confine, può essere importato senza autorizzazione e a basso dazio (chiamato ora: aliquota di dazio del contingente) non ha subito sostanziali mutamenti. Vi sono tuttavia due novità: le possibilità di importare quantitativi illimitati di merce per uso privato all'aliquota di dazio fuori contingente e l'aumento a 20 kg della quantità ammessa in virtù del diritto veterinario. Il Consiglio federale è disposto a esaminare se il limite relativo alla quantità che può essere importata senza autorizzazione debba essere ridotto.

Domanda 8

I metodi d'analisi disponibili non consentono di distinguere chiaramente la carne di animali ai quali sono stati somministrati ormoni da quella di animali che non hanno subito alcun trattamento. Conformemente all'interpretazione attuale delle norme dell'OMC, trattasi pertanto di prodotti equivalenti. E' quindi inammissibile prevedere un trattamento diverso, vietando, ad esempio, I'importazione di carne proveniente da animali sottoposti ad un trattamento ormonale o subordinando questa carne all'obbligo di una dichiarazione.

L'utilizzazione di ormoni nel settore della produzione di carne è vietata sia in Svizzera sia nell'Unione europea. La nuova ordinanza sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1 marzo 1995, prescrive la dichiarazione del Paese d'origine. In tal modo il Consiglio federale ha quindi creato i presupposti che consentono ai consumatori di distinguere la carne di animali sottoposti a trattamenti ormonali.

Domanda 9

Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un messaggio che comprenda tutte le misure della Politica agricola 2002. Dato che tali misure formano un insieme, esso non è disposto a trattare separatamente determinati elementi, a meno che ciò sia indispensabile per motivi di forza maggiore. Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento il messaggio sulla Politica agricola 2002 prima delle vacanze estive. Spetterà quindi al Parlamento trattare l'oggetto con la massima priorità.

Risposta del Consiglio federale.

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