Lexipedia

96.3049 · Interpellanza · 1996-03-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale prende conoscenza del fatto che una netta maggioranza delle persone che si sono presentate al citato incontro tra disoccupati della città di Bema non aveva diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nel 1995, a Bema, 62 persone in media hanno esaurito mensilmente il diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione della Confederazione. La situazione del mercato del lavoro nella città di Bema era pertanto paragonabile a quella vigente nel 1995 a livello nazionale.

2. Con l'entrata in vigore della riveduta legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il 1 gennaio 1997, non si prevede, in linea di massima, di introdurre una nuova statistica dei disoccupati, compresi quelle che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione. Grazie alla revisione della legge esiste comunque la possibilità di migliorare le attuali statistiche La statistica dei disoccupati dell'UFIAML si basa essenzialmente sui dati relativi alle persone in cerca d'impiego fomiti dagli uffici cantonali del lavoro nell'ambito dell'esecuzione amministrativa. Sono rilevate tutte le persone che, in un determinato giorno di riferimento, sono registrate ad un Ufficio del lavoro svizzero, non sono vincolate da un rapporto di lavoro e sono immediatamente collocabili, indipendentemente dal fatto che esse abbiano (ancora) diritto o meno all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità e le altre persone che non hanno il diritto di riscuoterle (p. es. coloro che rientrano in Svizzera dall'estero) complessivamente circa il 20% dei disoccupati registrati - figurano nella statistica dell'UFIAML, nella misura in cui si sono annunciate all'Ufficio del lavoro competente per essere collocate. Anche la durata di riscossione delle indennità giornaliere ordinarie e straordinarie, prevista dalla legge riveduta e prolungata a due anni, come pure l'istituzione di uffici regionali di collocamento, quali provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dovrebbero stimolare maggiormente le persone in cerca d'impiego ad annunciarsi. Per quanto attiene alla registrazione delle persone senza lavoro che non si annunciano per il collocamento, la statistica nazionale concernente l'assistenza sociale, che è attualmente in fase di elaborazione presso l'Ufficio federale di statistica, fornirà preziose informazioni.

3. I provvedimenti decisi dal Parlamento nell'ambito della revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, intesi a prolungare la durata d'indennizzo, il reinserimento nel mondo del lavoro, come pure l'istituzione di uffici regionali di collocamento, dovrebbero contribuire a ridurre al minimo il numero delle persone che esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione. Inoltre il legislatore ha deciso di proposito che l'assistenza delle persone che malgrado tutto rimangono disoccupate rientri nella sfera di competenza dei Cantoni.

4. Secondo l'articolo 22a capoverso 4 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, la cassa deduce dall'indennità i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa all'lstituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). L'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati non contiene disposizioni concernenti l'aliquota dei premi, in quanto, secondo l'articolo 63 capoverso 4 lettera g della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la determinazione delle tariffe dei premi non rientra nella competenza del Consiglio federale, bensì in quella del Consiglio d'amministrazione dell'lNSAI. Nell'ambito della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il legislatore ha rinunciato alla soluzione di far assumere al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione una parte dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

Al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o di invalidità dell'assicurato è previsto, a partire dal 1 gennaio 1997, che le casse di disoccupazione, secondo l'articolo 22a capoverso 3 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, deducano dall'indennità di disoccupazione la quota di contributi della previdenza professionale e la versino, con la quota del datore di lavoro che esse prendono a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. In questo modo la metà del premio viene presa a carico dalla cassa di disoccupazione. Nel corso del 1996 il Consiglio federale stabilirà la procedura e l'importo dei contributi in base ai principi attuariali per la previdenza professionale vecchiaia e superstiti.

Risposta del Consiglio federale.