96.3051 · Interpellanza · 1996-03-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si pronuncia come segue in merito alle domande sollevate dall'autore dell'interpellanza:
1. La nuova legge sui cartelli (LCart) non comprende soltanto accordi in materia di concorrenza e di imprese che dominano il mercato, ma anche concentrazioni di imprese (fusioni e operazioni miranti ad assumere il controllo di imprese, art. 4 cpv. 3 LCart). Secondo l'art. 9 capoverso 1 LCart, le concentrazioni di imprese sono soggette all'obbligo di annuncio se, durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione, le imprese partecipanti hanno realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi. Almeno due delle imprese partecipanti devono realizzare una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna. Se queste soglie vengono raggiunte in una fusione di casse malati, questa è fondamentalmente soggetta all'obbligo di annuncio.
La concentrazione è sottoposta ad un esame materiale, se da un esame preliminare risulta l'indizio che si crei o si rafforzi una posizione dominante su un determinato mercato (art. 10 cpv. 1 LCart). Una tale situazione si verifica se una o più imprese sono in grado, per il tramite dell'offerta o della domanda, di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (art. 4 cpv. 2 LCart). Se queste condizioni sono soddisfatte, vengono esaminate materialmente anche le fusioni di casse malati. La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se una concorrenza efficace viene soppressa da una posizione dominante sul mercato, a condizione che su un altro mercato non risultino miglioramenti delle condizioni di concorrenza tali da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante (art. 10 cpv. 2 LCart).
2. Convenzioni tra gli assicuratori miranti a una cooperazione, senza che essi procedano ad una fusione 0 senza che un assicuratore ottenga il controllo su di un altro, non costituiscono concentrazioni di imprese. Tuttavia, dal punto di vista del diritto cartellistico, tali convenzioni assumono un'importanza come accordi in materia di concorrenza se si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza (art. 4 cpv. 1 LCart). A questa condizione anche la cooperazione tra assicuratori può, in linea di principio, avere un'importanza dal profilo della concorrenza.
3. Ove si consideri unicamente il numero degli assicurati, non risulta né un obbligo di annuncio né la necessità di un esame materiale della fusione. Nel caso di fusioni di casse malati, però, il numero degli assicurati è indirettamente importante, in quanto esso si rifletterà sul livello della cifra d'affari che è determinante per l'obbligo di annuncio.
4. Considerate le risposte alle domande 1 e 2, la risposta a questa domanda, che riguarda l'eventualità di una non applicazione della LCart, è superflua.
Risposta del Consiglio federale.