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96.3164 · Interpellanza · 1996-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1 .Il brevetto europeo n. 351 418 è stato rilasciato in conformità della procedura prevista dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Contro il rilascio di un brevetto europeo può essere sollevata opposizione. Contro la decisione della Divisione delle opposizioni è dato il ricorso alle Camere ricorsuali dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Nel prosieguo di tale procedura, il brevetto europeo soggiace inoltre al controllo da parte dei tribunali dei singoli Stati contraenti. In Svizzera, la validità di un brevetto europeo può quindi essere impugnata mediante azione di nullità, in ultima istanza davanti il Tribunale federale. Contro il rilascio di un brevetto europeo chiunque può formare opposizione. Il Consiglio federale non considera però, fondamentalmente, compito suo partecipare a tali meccanismi decisionali. Se però dovesse darsi un caso particolarmente grave, non è escluso un passo del Tribunale federale in tal senso. In casu non si può tuttavia parlare di un caso di siffatta gravità.

2. Come rilevato al numero 1, il brevetto in questione è stato rilasciato in concordanza con la procedura prevista dalla CBE. In tale contesto è stata pure esaminata e ritenuta brevettabile l'invenzione, in merito anche ai motivi d'esclusione dalla brevettabilità previsti dall'atto internazionale, motivi che corrispondono a quelli della legge svizzera sui brevetti. Se però un tribunale svizzero dovesse giudicare che il brevetto in questione è contrario alla legge sui brevetti o alla Costituzione federale, ne potrebbe accertare la nullità.

3. Cf r. n. 1 e n. 4.

4. Come osservato al numero 1, non è compito del Consiglio federale prendere parte ai meccanismi decisionali nell'ambito del rilascio di brevetti europei, a meno che si tratti di un caso estremamente grave. Ma tale non è il caso: si tratta di un' "invenzione" che, mediante un virus che funge da "gene taxi", permette di introdurre un gene in un gallinaceo. Questa procedura non comprende tuttavia soltanto le applicazioni, cui si riferisce l'interpellante, relative all'accelerazione della crescita degli animali interessati, bensì può servire anche per scopi terapeutici o immunologici. Il brevetto in questione ha proprio per scopo la possibilità di vaccinare contro una malattia diffusa tra le galline. Non può quindi essere detto che lo sfruttamento dell'invenzione violi principi etici tanto da escluderla a priori dalla brevettabilità.

Il Consiglio federale ha già a più riprese sottolineato, ad esempio, nel rapporto del DFGP "Biotecnologia e diritto sui brevetti" dell'anno 1993 e nel messaggio sull'iniziativa "protezione genetica" di non voler propugnare una brevettabilità illimitata. Egli riconosce però anche che la tecnologia genetica può offrire applicazioni utili e sensate, i cui risultati meritano di essere protetti. Occorre quindi in misura maggiore procedere a una ponderazione tra i beni in presenza, sul fondamento dei motivi d'esclusione della brevettabilità esistenti per le invenzioni, la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume (art. 2 lett. a legge sui brevetti e art. 53 lett. a CBE). Se nell'ambito di una siffatta ponderazione degli interessi in causa si dovesse accertare che lo sfruttamento di un'invenzione viola principi fondamentali dell'ordinamento della nostra società, il brevetto o non viene rilasciato o può in seguito essere dichiarato nullo dai tribunali. Questa impostazione sulla ponderazione dei valori in giuoco è applicata anche dall'UEB e risponde alla posizione difesa dal Consiglio federale in materia di brevettazione.

Per quanto attiene la dignità della creatura, l'atteggiamento del Consiglio federale va nel senso di ritenere che la brevettazione, soia, di un'invenzione nel settore della tecnologia genetica, non viola la dignità della creatura. Il nostro ordinamento giuridico riconosce più ampi diritti positivi sugli animali, segnatamente il diritto reale di proprietà. Il brevetto, invece, concede unicamente il diritto di escludere terzi dall'utilizzazione industriale dell'invenzione brevettata, non però anche di utilizzare l'invenzione allorquando lo sfruttamento o la commercializzazione violino il vigente ordinamento giuridico. Occorre inoltre rilevare che il diritto sui brevetti costituisce soltanto un effetto riflesso delle attività così protette: se l'attuazione di un brevetto violasse il buon costume o l'ordine pubblico a tenore dell'articolo 2 lettera a della legge sui brevetti (ad es. causando a un animale dolori ingiustificati o pregiudicando l'ambiente in modo grave), il brevetto dovrebbe allora essere negato. A invenzioni del genere occorre in effetti negare qualsivoglia apparenza di legalizzazione da parte dello Stato. Giusta il parere del Consiglio federale, la dignità della creatura può tutt'al più essere violata da un intervento di tecnologia genetica ingiustificato, non però dal diritto dei brevetti stesso che, come rilevato, concerne soltanto la facoltà di escludere terze persone dallo sfruttamento industriale dell'invenzione brevettata. Mancando la protezione offerta dal brevetto, perfino qualsiasi persona potrebbe usare e commercializzare l'invenzione.

In merito alla questione delle implicazioni della brevettabilità per l'agricoltura, va rilevato, in principio, che con la protezione offerta dal brevetto, sorge una situazione di concorrenza con effetti favorevoli sulla ricerca: i produttori si applicano in misura maggiore per attuare soluzioni migliori nel settore dell'agricoltura e, quindi, degli animali da produzione. Si attuano quindi una più vasta scelta di prodotti e una flessibilità di prezzi, che tornano utili anche al mondo rurale. Per quanto concerne gli sviluppi in campo europeo si rileva che la proposta della Commissione europea per una direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche prevede il privilegio, per gli agricoltori, in merito agli animali riproduttivi. All'agricoltore spetterà quindi la facoltà di usare animali brevettati per la riproduzione nell'azienda, allo scopo di rinnovare il proprio patrimonio zootecnico. Va però rilevato che il testo cui si fa riferimento è ancora nello stadio progettuale.

5. Come accennato nel n. 1, un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo soggiace in Svizzera al controllo giudiziario. La validità può quindi essere controllata ogni momento su azione di nullità. Se l'attuazione di un'invenzione brevettata dovesse essere contraria al buon costume o all'ordine pubblico, un tribunale potrebbe accertare la nullità del brevetto.

Risposta del Consiglio federale.

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