96.3171 · Postulato · 1996-03-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.
Stellungnahme des Bundesrates
Introduzione
Il presidente della giunta del Consiglio federale per la politica economica generale ha incaricato un gruppo di lavoro della commissione per i problemi congiunturali di chiarire le conseguenze che l'Unione monetaria avrà sull'economia svizzera. Dopo una consultazione con la Direzione generale della Banca nazionale svizzera nell'ambito della discussione sul postulato Cottier, il Consiglio federale deciderà in quale forma verrà pubblicato il rapporto di tale giunta.
Sulle eventuali conseguenze giuridiche soprattutto sugli esistenti contratti a lungo termine si può affermare quanto segue:
Il fatto che uno Stato decida a livello costituzionale di avere un sistema monetario indipendente è una delle caratteristiche particolari ma non irrinunciabili della sovranità. L'ordinamento valutario di uno Stato e di conseguenza anche la valuta si fondano sulla relativa Costituzione. Il termine "valuta" in questo senso comprende l'unità monetaria di uno Stato sovrano. In un'ottica globale l'unità monetaria è dunque un concetto astratto o un'unità contabile.
Sono divise tutti i mezzi di pagamento espressi in moneta estera e pagabili all'estero.
Luogo dell'adempimento dei crediti in valute estere
Conformemente all'articolo 84 del Codice delle obbligazioni (CO) in Svizzera i debiti pecuniari devono essere pagati in moneta del paese, vale a dire in franchi svizzeri, a meno che colla parola "effettiva" non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto. Se le parti richiedono esplicitamente il pagamento in valuta estera nel Paese della relativa valuta, tale fattispecie non è, per i seguenti motivi, considerata nelle disposizioni del diritto svizzero:
Secondo la dottrina i debiti pecuniari sono debiti portabili (art. 74 CO). Il luogo dell'adempimento è il luogo in cui le parti devono adempiere le prestazioni pattuite. L'adempimento di un pagamento è di principio quindi soggetto alla lex causae. Il contenuto e le ripercussioni giuridiche di un rapporto di debito in divise è regolato secondo lo statuto del debito. L'accordo contrattuale delle parti disciplina anche la valuta del debito e dunque anche il luogo e il termine di pagamento. Non bisogna dimenticare che in pratica i pagamenti in valute estere vengono eseguiti tramite relazioni bancarie. Per l'adempimento di crediti in una valuta estera valgono dunque in primo luogo le usanze dei mercati delle divise internazionali. In questo caso l'adempimento deve essere "effettivo". Il debitore non può soddisfare il credito con una prestazione alternative in una valuta diversa da quella dovuta. In questo senso il debitore si assume il rischio che fino al momento dell'adempimento contrattuale il rapporto dei valori tra due valute può avere uno sviluppo negativo nei suoi confronti in seguito ad un cambiamento del corso di conversione delle divise. I crediti in valute estere sono dunque debiti nominali.
Sul mercato delle divise l'adempimento di un pagamento avviene nel luogo in cui la valuta è il mezzo di pagamento legale risp. in cui l'adempimento di un debito può essere validamente eseguito nella relativa valuta: US$ a Nuova York, marchi tedeschi a Francoforte, franchi francesi a Parigi e franchi svizzeri a Zurigo. L'adempimento in questi luoghi è esclusivo.
L'articolo 147 III della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) recita:
Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.
Nel rapporto finale al disegno di legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) la commissione degli esperti rileva che "determinante non è la legge del luogo di esecuzione effettivo, ma quella del luogo dove il pagamento deve essere effettuato in virtù del contratto o della legge. Il debitore non deve potersi procurare un vantaggio giuridico valutario effettuando il pagamento in un luogo diverso da quello previsto dal contratto o dalla legge. La legge del luogo di pagamento deve in particolare determinare in che modo il debitore deve liberare il suo debito espresso in moneta straniera".1.
Successione legale
L'Euro dovrebbe diventare il successore legale delle valute aderenti all'UEM. Come illustrato nell'introduzione la facoltà di emettere una propria moneta costituisce un elemento di cui lo Stato sovrano può rinunciare. Grazie ad un trattato internazionale come il Trattato di Maastricht il singolo Stato può infatti rinunciare al proprio sistema monetario a favore di un sistema monetario europeo. In questo caso è sufficiente l'adesione all'Unione monetaria, ossia la ratifica del trattato quale base di diritto internazionale per la successione dell'Euro quale moneta legale degli Stati che aderiranno all'Unione.
Il luogo di pagamento contrattuale, che nei contratti di diritto internazionale è stabilito attraverso la scelta della valuta, rimane vincolante. Se con l'introduzione dell'Euro o di un sistema di clearing europeo come il TARGET venisse f issato un luogo unitario di adempimento, ad esempio Francoforte, sede della Banca centrale europea, sarebbe applicabile il diritto del nuovo luogo di adempimento del credito.
In questo senso, anche per i crediti in Euro è applicabile il diritto del luogo di adempimento, vale a dire il diritto dell'UE o, in assenza di sufficienti norme UE, i diritti applicabili ai differenti luoghi d'adempimento. Nell'ottica svizzera è irrilevante se in questi casi sarà applicato il diritto tedesco, francese o europeo.
Per questo motivo non vi è alcuna necessità di adeguare il diritto svizzero. I crediti in franchi svizzeri possono ancora essere soddisfatti senza difficoltà.
Il diritto del luogo di adempimento deve stabilire anche le modalità d'adempimento, quali giorni siano da considerare festivi e quando l'adempimento deve avvenire legalmente nei giorni festivi o su quale base si possono calcolare gli interessi (ad es. mese di 30 giorni / anno di 360 giorni, ecc.). Finora le relative modalità per l'Euro non sono state stabilite definitivamente, per cui esistono ancora incertezze di diritto. Le modalità d'adempimento di crediti in altre valute non vengono intaccate.
Continuità contrattuale - Libertà contrattuale
L'UE si dichiara esplicitamente a favore della continuazione della validità dei contratti (cfr. il libro verde del 31.5.1995 della Commissione europea sulle esperienze pratiche derivanti dall'introduzione della moneta unica). Il Consiglio dei ministri degli Stati membri ha ribadito questo principio anche in occasione del vertice di Madrid del dicembre 1995:
"Il passaggio all'Euro non deve di per sé ostacolare la continuità dei rapporti giuridici contrattuali, si attuerà una conversione degli importi indicati nella moneta del Paese al corso di cambio in Euro fissato dal Consiglio. Per quanto riguarda i titoli e i prestiti a reddito fisso il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore non sarà modificato da questo passaggio, purché il contratto non preveda altrimenti. Per i contratti che sono denominati con riferimento al paniere monetario ufficiale ECU della Comunità europea, la conversione in Euro sarà operata secondo il contratto in ragione di 1 : 1, con riserva delle condizioni particolari di singoli contratti ".
La libertà contrattuale è prioritaria alle disposizioni del diritto nazionale e internazionale. Perciò le parti sono libere di decidere se e a quali condizioni intendano modificare o sciogliere, in accordo reciproco, un contratto stipulato (contrarius actus). Riconoscendo la continuità contrattuale, l'UE ha anche confermato esplicitamente il principio della libertà contrattuale (ultimamente in una proposta di ordinanza: Limiti legali per l'uso dell'Euro (II/354/96-DE)). L'unica eccezione alla libertà contrattuale è data dai corsi di conversione stabiliti per la determinazione dell'Euro, che sono considerati irrevocabili.
Nella libertà contrattuale rientra anche la scelta del diritto applicabile, vale a dire la libertà delle parti di assoggettare in modo vincolante il contratto ad un determinato sistema giuridico. Di regola, in caso di contratti per prestiti internazionali o di derivati si applica il diritto inglese o americano. Nei rapporti con parti svizzere vige di regola il diritto svizzero.
Nei casi di contratti che, per scelta del diritto, soggiacciono ad un diritto vigente fuori dell'UE, soltanto le modalità d'adempimento di crediti in una moneta europea, rispettivamente in Euro, devono essere conformi al diritto dell'UE. Tutti gli altri elementi del contratto sottostanno al diritto scelto, che è applicabile qualora sorgessero difficoltà nell'adempimento delle prestazioni. Nei diversi sistemi giuridici una parte può non adempiere il contratto anche senza il consenso della controparte, se successivamente le è soggettivamente o oggettivamente impossibile eseguire le prestazioni contrattuali. Nel diritto anglosassone si parla in questo contesto di "Discharge of Frustration" e nel diritto svizzero vige l'eccezione della clausola rebus sic stantibus.
Impossibilità successiva di adempiere le presta
L'eccezione della "Frustrazione" o la clausola rebus sic stantibus vengono applicate se dopo la conclusione di un contratto - a seguito di un mutamento delle circostanze esterne - la prestazione non può venir eseguita oppure l'adempimento della prestazione si differenzia in modo sostanziale da quella fissata contrattualmente. L'impossibilità di una prestazione è data quando in una fase successiva essa viene resa inattuabile dal diritto statale. L'insostenibilità di un contratto può presentarsi quando la prestazione di una parte, a seguito di condizioni modificate radicalmente, muta in modo che in tali circostanze essa non avrebbe mai stipulato il contratto.
I debiti in divise a lungo termine soggiacciono a determinate oscillazioni dei cambi rispetto alla valuta d'origine. Tali oscillazioni portano a trasferimenti di valori. Poiché per i debiti in valuta estera viene applicato il principio nominale, le parti devono accettare oscillazioni dovute al caso oppure a variazioni economiche. Secondo la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero (DTF 51 II 303 segg.) tali trasferimenti di valori possono, in situazioni estreme - quando ad esempio misure adottate dal potere statale causano una forte svalutazione della moneta di un Paese (deprezzamento monetario) - portare alla caducità della base negoziale.
Il procedimento a tre fasi dell'UE per l'introduzione dell'Euro non può venir considerato una misura estrema che potrebbe inevitabilmente produrre un deprezzamento monetario. Il valore dell'Euro rispetto alle altre valute viene definito secondo le basi economiche dei tassi di mercato (dei cambi di conversione delle divise trattate). In tal senso nessuna parte può fare appello ad un'impossibilità successiva della prestazione contrattuale. La clausola rebus sic stantibus non può essere applicata. Neppure in questo contesto si impone pertanto un adattamento dell'ordinamento giuridico.
Conclusioni
Per l'adempimento dei crediti in valute estere e nelle successive valute legali, di cui fa parte anche l'Euro, è applicabile il diritto del luogo di pagamento. Esso deve in particolare stabilire le modalità con cui il debitore deve adempiere i suoi debiti in valuta estera. Il sistema giuridico svizzero non viene toccato dall'introduzione dell'Euro nell'UE. Di conseguenza un adattamento del diritto svizzero non b necessario.
L'UE si èesplicitamente pronunciata a favore del principio della continuità contrattuale e ha ripetutamente confermato che il principio della libertà contrattuale non deve essere pregiudicato dall'introduzione dell'Euro.
La definizione del valore dell'Euro avviene su basi economiche e non in seguito a misure estreme adottate dalla sovranità statale che comporterebbero un deprezzamento monetario. La base negoziale mantiene la sua validità. Le parti non possono fare appello ad un'impossibilità successiva dell'adempimento (clausola rebus sic stantibus). Neppure in questo contesto si impone un adattamento dell'ordinamento giuridico.
Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.