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96.3176 · Mozione · 1996-04-24

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione dell'integrità fisica e psichica dei minori risulta già dal diritto fondamentale, non codificato, della libertà personale. Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo contiene garanzie di analogo tenore dei diritti fondamentali. Quest'ultime garanzie fondano invero primariamente diritti di difesa nei confronti di interventi statuali, impegnando però lo Stato, eventualmente, anche a ordinare concreti provvedimenti di protezione dei minori.

Un intervento su posizioni protette dai diritti fondamentali è ammissibile soltanto se basato su un fondamento giuridico, è d'interesse pubblico ed è proporzionato. Ne consegue dapprima che il trattamento degradante di un minore è in ogni caso vietato, poiché le premesse indicate non possono mai essere adempiute e inoltre il contenuto centrale dei diritti fondamentali interessati sarebbe violato.

Per quanto concerne la punizione corporale, occorre dapprima distinguere tra ambito familiare interno e ambito familiare esterno. Per quanto concerne l'ambito familiare interno - il rapporto genitori / figlio, quindi - è rilevante il diritto di filiazione del Codice civile. Derivato dall'autorità parentale, spetta ai genitori l'obbligo di educare e proteggere il figlio. Nonostante la legge non specifichi i provvedimenti per l'educazione che incombono ai genitori, è oggi in ampia misura incontestato che i genitori possono impiegare anche mezzi repressivi, ove necessari per il benessere dei figlio o per la protezione di terze persone; occorre tuttavia che tale misura sia proporzionale e che non sia a disposizione alcun altro provvedimento educativo più mite. In nessun caso però può risultare pregiudicata la salute fisica e psichica del minore, in modo che, ad esempio, sono chiaramente vietati, ad esempio, pugni, calci, colpi con bastoni, ecc. I limiti delle facoltà educative dei genitori sono in tale contesto definiti dal diritto sulla protezione dei minori nonché dal diritto penale (cfr. più oltre).

Nell'ambito extra-familiare non vi sono praticamente casi nei quali sia data una base legale che giustifichi pene corporali contro i minori. Eccezioni possono valere nel diritto scolastico di singoli Cantoni; il Tribunale federale, in una decisione dell'anno 1991, ha tuttavia lasciato irrisolto sapere in quale misura siffatte prescrizioni cantonali siano conciliabili con il diritto federale (DTF 117 IV 14, 20). Un diritto di correzione del personale docente è quindi stato chiaramente negato dai Tribunale federale.

Occorre inoltre rilevare che le garanzie costituzionali sono in parte concretate dal diritto penale. Vanno menzionate in tale contesto le disposizioni in merito alle lesioni personali (art. 122 seg. CP) e alle vie di fatto (art. 126 CP), la fattispecie dell'abbandono (art. 127 CP) nonché il divieto di violare il dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP). Invero non è punito ogni pregiudizio anche minimo dell'integrità fisica. Secondo la più recente giurisprudenza, un intervento fisico su una persona - che superi la misura generalmente usuale e tollerata socialmente - che non abbia per conseguenza un danno al corpo o alla salute dev'essere ritenuta via di fatto e quindi da considerare soglia minima della punibilità. Occorre decidere di caso in caso, tenuto conto delle circostanze, che cosa occorra ritenere come comportamento usuale e tollerato dalla nostra società. Vie di fatto sono da considerare, secondo dottrina prominente, schiaffi, pugni, calci, spinte, cospargere con liquidi, e altro ancora, nella misura in cui non ne conseguano danni corporali o alla salute. Le disposizioni di diritto penale menzionate valgono evidentemente anche per i genitori e altri responsabili dell'educazione.

Di particolare importanza sono infine anche i risultati del gruppo di lavoro "Maltrattamenti ai bambini", fissati nel rapporto "Infanzia maltrattata in Svizzera" del giugno 1992, all'attenzione dell'allora capo del Dipartimento federale dell'interno. Il gruppo di lavoro ha rilevato quanto segue: "Gli esperti del gruppo di lavoro hanno esaminato dettagliatamente le possibilità giuridiche, riguardanti la protezione dei minori, contenute nelle leggi federali e cantonali. Tali disposizioni giuridiche costituiscono una base efficace su cui organizzare la prevenzione e l'assistenza nell'ambito qui trattato. Il problema principale risiede nel fatto che i suddetti strumenti giuridici sono spesso ignorati e, di conseguenza, utilizzati solo raramente" (Rapporto, FF 1995 IV 156). Il gruppo di lavoro ha inoltre rilevato che: "Comunque, anche se si applicasse più efficacemente la protezione dei bambini dal punto di vista civile e penale, il contributo di tali provvedimenti alla soluzione del problema del maltrattamento sarebbe limitato. Il controllo e la punizione modificano raramente il comportamento dei genitori e non educano ai rispetto delle esigenze dei bambini" (Rapporto, FF 1995 IV 68).

Su questo sfondo, il Consiglio federale ritiene che il legislatore abbia soddisfatto a fondo il mandato affidatogli (cfr. anche il parere del Consiglio federale sul rapporto "Infanzia maltrattata in Svizzera", FF 1995 IV 1, 5). Con la formulazione di nuove disposizioni legali, come richiesta dalla mozione è dato il pericolo che risulterebbe essere una semplice ripetizione del diritto già vigente, quale è il caso, ad esempio, in Germania. In considerazione del grande rilievo che riveste la protezione del minore contro i maltrattamenti, il Consiglio federale è però pronto a esaminare se e in quale misura il vigente divieto di maltrattamenti dei minori possa essere ancorato ancor meglio nella coscienza della popolazione. A questo proposito sono tuttavia necessari chiarimenti ancora più approfonditi in materia.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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