96.3212 · Mozione · 1996-06-04
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella sua seduta speciale del 4 settembre 1996, il Consiglio federale ha discusso in merito alla partecipazione della Svizzera al "Partenariato per la pace (PfP)". Esso ha incaricato il DFAE e il DMF di preparare una proposta di partecipazione della Svizzera. Nel frattempo, provvederà a soddisfare il desiderio di maggiori informazioni espresso dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale
Il "Partenariato per la Pace" (PPP) non è un'organizzazione internazionale Si tratta di un'iniziativa di carattere politico intrapresa dalla NATO con l'intento di rafforzare la pace e la stabilità all'interno dello spazio-OSCE. Non si pone quindi assolutamente la questione di un'eventuale adesione a un organismo internazionale e tantomeno alla NATO.
Un'eventuale partecipazione del nostro Paese al PPP non concernerebbe né modificherebbe in alcun modo la neutralità svizzera. La Confederazione è stata espressamente invitata dalla NATO ad aderire al Partenariato in qualità di Stato neutrale. La NATO rispetta incondizionatamente la nostra neutralità.
La nostra neutralità esclude qualsiasi possibilità di adesione della Svizzera a un'alleanza militare. Qualora dovesse decidere di partecipare al PPP, il Consiglio federale sottolineerebbe che la Svizzera è neutrale e desidera restarlo, che non intende entrare a far parte della NATO e che ritirerebbe la propria adesione al PPP qualora, contro ogni aspettativa, questi dovesse assumere il carattere di un'alleanza.
Ad ogni modo, l'eventualità che il PPP si trasformi tacitamente in un'alleanza è già esclusa dal fatto che ogni alleanza comporta una serie di doveri di mutuo sostegno necessitanti la ratifica di tutti i membri. Non è quindi possibile che la Svizzera si ritrovi improvvisamente coinvolta in un'alleanza senza averlo deciso esplicitamente.
L'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno deciso di aderire al Partenariato, nonostante non intendano, alla stessa stregua della Svizzera, diventare membri della NATO. Un'eventuale adesione all'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord è esclusa anche per la maggioranza dei 27 Paesi che partecipano al PPP insieme ai 16 Stati membri della NATO. La procedura di adesione alla NATO è nettamente distinta e indipendente dal PPP. Partecipano a quest'ultimo anche tutti gli Stati facenti parte in passato del Patto di Varsavia, vale a dire la Russia e gli altri Paesi (escluso il Tagikistan) sorti dallo smembramento dell'URSS.
Il PPP costituisce un'iniziativa di carattere puramente politico intrapresa in seno alla NATO. Non contiene alcun elemento di natura contrattuale e non comporta obblighi di diritto internazionale. È concepito come strumento di base, destinato a consentire agli Stati partecipanti una collaborazione "à la carte" in materia di politica di sicurezza. Ogni partecipante è libero di combinare il menu che più lo aggrada. Qualora dovesse prender parte al PPP, la Svizzera potrebbe determinare autonomamente e in tutta libertà i settori e l'entità della sua collaborazione con gli altri partner. Questa fattispecie basterebbe da sola a dimostrare che il problema di un'eventuale riduzione della nostra neutralità non dovrebbe neppure essere preso in considerazione. Un ritiro senza preavviso dal PPP è sempre possibile.
Il PPP non ha niente a che vedere con lo SEE, l'UE o con i negoziati bilaterali intrapresi dal nostro Paese con quest'ultima.
Non esistono neppure legami con la questione dei caschi blu, poiché, nell'ambito del PPP, la NATO non esige da nessuno dei partecipanti la messa a disposizione di truppe. Inoltre, non interferisce in altro modo nelle decisioni sovrane da essi adottate circa la loro eventuale partecipazione a operazioni armate di mantenimento della pace e la forma da dare a detta partecipazione. L'articolo 3.c del Documento quadro lo prevede espressamente e senza equivoci.
L'adesione è operata mediante una dichiarazione d'intenzioni a carattere politico presentata dal Governo alla NATO. In nessuno de! 16 Stati membri della NATO o degli altri 27 Paesi partecipanti al Partenariato la decisione relativa all'adesione è stata sottoposta al Parlamento per ratifica. Si tratta dell'assunzione di un impegno puramente politico, paragonabile a quello concernente l'OSCE.
Inoltre, nonostante l'articolo 85 numero 6 della Costituzione federale attribuisca al Parlamento la competenza di adottare misure per la sicurezza esterna, per il mantenimento dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera, è prassi costante considerare che tali misure concernono esclusivamente atti di diritto interno. Il numero 6 crea le basi costituzionali per la prevenzione di minacce concrete alla sicurezza esterna della Svizzera, istituendo a favore dell'Assemblea federale un diritto di emanare decreti d'emergenza in materia di affari esteri. Di norma, tali atti sono di natura temporanea.
Oltre a non essere destinata a prevenire minacce concrete provenienti dall'esterno, bensì ad assicurare il mantenimento della pace in Europa, l'adesione al PPP non è neppure un atto di diritto interno e non costituisce pertanto una misura ai sensi dell'articolo 85 numero 6 Cost.. Detta disposizione non è quindi applicabile al presente caso.
Secondo la Costituzione federale, la tutela delle relazioni con l'estero - e quindi l'adozione di decisioni concernenti la politica estera - è riservata al Consiglio federale. In questo settore l'Assemblea federale non ha voce in capitolo, poiché l'articolo 85 numero 5 Cost. si riferisce inequivocabilmente all'approvazione di trattati internazionali, vale a dire all'assunzione di obblighi di natura giuridica. Tuttavia, secondo l'articolo 47bis a della legge sui rapporti fra i Consigli, il Consiglio federale informa regolarmente i presidenti dei Consigli e le commissioni di politica estera sui suoi progetti di politica estera.
Secondo l'articolo 89 capoversi 3 e 4 Cost., è possibile ricorrere al referendum facoltativo soltanto contro l'approvazione di trattati internazionali. Nella fattispecie detta disposizione non è quindi applicabile, poiché un'eventuale partecipazione della Svizzera al PPP comporterebbe unicamente la presentazione di una dichiarazione d'intenti a carattere politico scevra da qualsiasi obbligo di diritto internazionale. Contro l'assoggettamento a referendum vale anche la constatazione che le decisioni del Consiglio federale non sono mai sottomesse a referendum.
Indipendentemente dal fatto che, secondo il dettato costituzionale, le decisioni in materia di politica estera spettano al Consiglio federale, l'Assemblea federale sarebbe comunque coinvolta nell'adozione della decisione, qualora la partecipazione al Partenariato dovesse concretizzarsi sul piano del diritto interno nell'emanazione di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale. Un simile modo di procedere sarebbe però in contraddizione tanto con il carattere politico di un'eventuale adesione quanto con le caratteristiche medesime del PPP, concepito in maniera tale da assicurare la più ampia flessibilità possibile in materia di politica di sicurezza.
L'adozione di norme di diritto interno è tuttavia superflua, anche perché, in particolare, la legge militare del 3 febbraio 1995 (LM) offre una base legale esplicita e sufficiente per le azioni della Svizzera nel quadro del PPP, ammesso che sia assolutamente necessario regolamentare per legge tali operazioni. L'articolo 66 LM autorizza infatti l'intervento di truppe svizzere non armate nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace a livello internazionale ("servizio di promovimento della pace"). Inoltre, secondo l'articolo 69 LM, in caso di catastrofe all'estero è possibile inviare truppe e mettere a disposizione materiale e beni di sostegno ("servizio d'appoggio"). A tal proposito, occorre tener presente che anche in questo settore il PPP è decisamente più limitato rispetto alle disposizioni sopraccitate. Contempla infatti - e solo se i partners lo desiderano - unicamente l'istruzione, la pianificazione e l'addestramento per azioni di mantenimento della pace, operazioni umanitarie o soccorsi e salvataggi a carattere militare. In ogni singolo caso, la Svizzera potrà dunque decidere liberamente se partecipare o meno a un programma d'azione concreto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.