96.3267 · Mozione · 1996-06-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza dello sviluppo del mercato del lavoro. Le imprese risparmiano sempre maggiormente sul personale e per poter rimanere competitive calcolano l'effettivo di personale necessario in modo molto limitato. È cosciente che per questa ragione in seno all'impresa vengono prestate ore suppletive. Al riguardo il diritto del lavoro (CO art. 321 lett. c) prevede che i lavoratori debbano prestare ore suppletive nella misura in cui siano in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da loro secondo le norme della buona fede.
Specialmente in tempi economicamente difficili le imprese sono costrette a dimostrare flessibilità sul mercato del lavoro. Una rinuncia a prestazioni di ore suppletive avrebbe gravi conseguenze in particolare per le piccole e medie imprese. Commesse che garantiscono la loro esistenza e che potrebbero essere eseguite con uno sforzo temporaneo del personale dovrebbero essere rifiutate. Come si dovrebbero risolvere situazioni impreviste (assenze di personale, guasti al parco macchine, temporanea difficoltà di consegna dei fornitori), se venisse a mancare il margine di manovra concesso dalle ore suppletive?
2. La legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici intende rafforzare la libera concorrenza tra gli offerenti e prescrive la parità di trattamento tra tutti questi. Essa traspone le prescrizioni dell'Accordo GATT del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici, le quali per le aggiudicazioni ammettono solo criteri che si riferiscono alla commessa. Secondo le regole dell'OMC un criterio d'idoneità che escluda le ore suppletive è illecito poiché potrebbe condurre ad un'assenza di trasparenza e una disparità di trattamento tra gli offerenti.
A livello pratico, inoltre, sarebbe estremamente difficile applicare alle aggiudicazioni il criterio che "vieta ore suppletive". Infatti risulterebbe quasi impossibile controllare se queste vengono prestate. Questa regolamentazione potrebbe invece provocare ritardi nel termini di consegna poiché i fornitori della Confederazione devono rinunciare allo strumento flessibile delle ore suppletive. Nell'ambito delle commesse edili questo fatto sarebbe connesso con elevati costi supplementari.
La capacità di personale dell'offerente viene valutata nell'ambito della verifica dell'idoneità. Gli offerenti che già dall'inizio non possono dimostrare di avere la capacità di personale necessaria all'esecuzione della commessa, non soddisfano i criteri d'idoneità e di conseguenza non ricevono nessuna aggiudicazione.
Nel corso della procedura di consultazione per la nuova legge sugli acquisti, il raggruppamento di più offerenti in consorzi è stato salutato positivamente. L'articolo 21 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici prevede che i consorzi di offerenti possano di principio essere ammessi. In questo modo specialmente le piccole e medie imprese potrebbero concorrere a commesse più grandi, dalle quali in qualità di singoli offerenti verrebbero altrimenti escluse.
Il Consiglio federale si impegna affinché venga garantita la trasparenza nell'aggiudicazione di commesse. È tuttavia dell'avviso che questioni di politica d'occupazione, come ad esempio la rinuncia a prestazioni di ore suppletive non siano da risolvere nell'ambito del regime degli acquisti della Confederazione, che deve in primo luogo soddisfare i principi della libera concorrenza e della parità di trattamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.