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96.3279 · Mozione · 1996-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La produzione mondiale di soia ammonta attualmente a circa 125 milioni di tonnellate/anno, di cui il 48% proviene dagli Stati Uniti, il 19% dal Brasile, il 10% dall'Argentina e il 12% dalla Cina. Il 70% dell'intera produzione viene impiegato come foraggio, ca. il 14% serve alla produzione di olio, l'8% circa alla produzione di lecitina, il 5% alla produzione di derrate alimentari e il 2% a quella delle proteine alimentari. Quest'anno, il 2 o 3% al massimo della soia americana, argentina e brasiliana proverrà dalla coltura di sola resistente al glufosinato (erbicida). Negli Stati Uniti questa soia non è soggetta a dichiarazione. Negli USA viene richiesta una dichiarazione solo quando un determinato prodotto può pregiudicare la salute. Negli Stati Uniti sono stati condotti diversi studi 1 a vari livelli. L'effetto sull'ambiente è stato esaminato dall' "United States Departement of Agriculture" (USDA), dall' "Environmental Protection Authority" (EPA) e dall' "Animal and Plant Health Inspection Service" (APHIS) e giudicato essere non pericoloso. Gli aspetti collegati alla protezione della salute sono stati esaminati dalle autorità sanitarie (FDA) che sono giunte alla stessa conclusione delle altre autorità. Negli USA si ritiene che non ci sia nessun motivo per separare la soia transgenica dalla sola convenzionale oppure per contrassegnare la soia transgenica in modo speciale.

Anche la Commissione inglese incaricata delle autorizzazioni per le derrate alimentari (ACNFP) ha analizzato le ripercussioni, della soia resistente al glufosinato sulla salute umana. Già nel 1994 essa era giunta alla conclusione che né la soia transgenica né i prodotti derivati rappresentavano un pericolo per la salute 2.

L'Unione europea (UE) ha adottato il 3 aprile 1996 un decreto che autorizza la messa in commercio della soia resistente al glufosinato, ma non la sua coltivazione 3. In questo decreto, essa sottolinea che non esiste nessun pericolo né per i consumatori né per l'ambiente e che nessun motivo giustifica la separazione della soia comune dalla soia transgenica o una dichiarazione particolare.

L'Importazione della soia resistente al glufosinato può essere proibita solo se esiste una base legale. In conformità del diritto vigente, la situazione giuridica si presenta come segue:

a. la legge federale del 9 ottobre 1992 (LDerr, RS 817.0) sulle derrate alimentari attribuisce al dipartimento interessato la competenza di proibire in modo generale l'importazione di certe merci pericolose per la salute, se questo pericolo non può essere escluso altrimenti (art. 33 LDerr). Un divieto generale d'importazione ai sensi dell'art. 33 LDerr può essere preso in considerazione unicamente se viene rilevato un pericolo per la salute. Inoltre, gli alimenti che sono o che contengono organismi modificati geneticamente, se manca un'autorizzazione in base all'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 1. marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02), possono essere respinti alla frontiera (art. 28, cpv. 5 LDerr). Per potere fare questo, si deve però trattare di un alimento, di un additivo o di una sostanza ausiliaria destinata al consumatori e la modificazione genetica deve essere comunque provata.

b. Il diritto in vigore in materia di protezione dell'ambiente non presenta una base legale per proibire in modo generale un'importazione. Conformemente all'articolo 53 dell'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze (RS 814.013), gli uffici doganali possono trattenere alla frontiera o rifiutare l'importazione di merci che non corrispondono alle disposizioni di questa ordinanza, ma solo in singoli casi. Nel presente caso, invece, non esiste fino a questo momento nessun elemento che potrebbe giustificare un simile intervento. Le nuove disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente, che probabilmente entreranno in vigore verso la metà del 1997, permetteranno di proibire in modo generale l'importazione di certi prodotti che presentano un rischio per l'ambiente. Ma un divieto di questo tipo potrebbe essere emanato solamente se la protezione dell'ambiente non potesse essere garantita con una misura più moderata, come ad esempio, una procedura d'autorizzazione (principio della proporzionalità).

c. Attualmente, la messa in commercio di foraggi modificati geneticamente non è ancora disciplinata. Una regolamentazione è però in corso d'elaborazione. Si prevede di formularla in modo analogo a quella in vigore nel settore delle derrate alimentari.

Per quanto concerne l'adozione di nuove disposizioni, la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, FF 1995 IV 523) permette un divieto legale d'importazione per via legislative esclusivamente se si può provare che lo esigono interessi pubblici preponderanti e se il divieto non costituisce né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi (art. 4, cpv. 3 LOTC 4). Gli interessi pubblici preponderanti da prendere in considerazione sono elencati in modo esaustivo all'art. 4 cpv. 4 LOTC. Nel presente caso, la protezione della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante e dell'ambiente non giustifica un divieto d'importazione. Il Consiglio federale non ha dunque la possibilità di proibire in modo generale l'importazione della soia in questione. Un simile divieto violerebbe inoltre anche l'Accordo del 15 aprile 1994 dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Secondo questo Accordo, un Paese può proibire l'importazione di un prodotto solo se quest'ultimo ha un effetto nocivo sulla salute dell'uomo, degli animali o delle piante a causa delle sue proprietà.

2. Per quanto attiene la dichiarazione della provenienza e la modalità di produzione della soia, la legislazione in materia di derrate alimentari prevede le seguenti disposizioni:

a. Chiunque distribuisca derrate alimentari deve, conformemente all'articolo 20, cpv. 1 LDerr, a richiesta dell'acquirente fornire informazioni sulla loro provenienza (Paese di produzione), sulla loro denominazione specifica e sulla loro composizione. Il Consiglio federale ha la competenza, tramite l'ordinanza, di estendere l'informazione ad altre indicazioni, ad esempio alle modalità di produzione.

b. In conformità dell'art. 22 cpv. 1 lett. d ODerr, il Paese di produzione deve figurare sull'etichetta delle derrate alimentari preimballate.

c. L'art. 22 cpv. 1 lett. k ODerr prevede che la menzione "prodotto OGM" figuri sugli alimenti preimballati, sugli additivi e sulle sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi geneticamente modificati oppure che ne sono stati ricavati. Fanno eccezione i prodotti separati dall'organismo e purificati dal materiale genetico.

Le disposizioni relative alle indicazioni concernenti le derrate alimentari preimballate si applicano per analogia alle derrate alimentari messe in vendita sfuse (art. 23, cpv. 1 ODerr).

Per quanto concerne il controllo, l'articolo 23 LDerr prevede che chiunque distribuisce derrate alimentari, additivi e oggetti d'uso sia tenuto ad eseguire un controllo autonomo; in altri termini, egli deve fare in modo che le merci siano conformi ai requisiti legali 5. Inoltre, un controllo ufficiale e sussidiario viene esercitato dalle autorità ufficiali (dalla Confederazione alla frontiera, dai Cantoni all'interno del Paese). Queste due procedure di controllo garantiscono ampiamente il rispetto della regolamentazione succitata.

La fabbricazione di foraggi a base di soia avviene dopo l'acquisto dei prodotti di base sul mercato mondiale. I fagioli di soia servono principalmente alla fabbricazione dell'olio di soia a scopo industriale, nonché alla fabbricazione di farina d'estrazione e di pannelli per l'alimentazione degli animali. L'obbligo di dichiarazione non sussiste sul mercato mondiale, in altri termini né gli Stati Uniti né la CE esigono sapere se la merce è stata geneticamente modificata o meno. Inoltre, siccome le autorità degli Stati Uniti e quelle della CE ritengono che non esistano differenze fra la merce geneticamente modificata e quella che non lo è, le partite di merce sono mescolate.

Per quanto attiene i foraggi, si veda la risposta al punto 1, lettera c.

3. Le condizioni legali, menzionate al punto 2 del presente documento, valgono per l'etichettatura e il controllo dei prodotti geneticamente modificati che sono soggetti ad autorizzazione conformemente all'articolo 15 ODerr. Nel settore del foraggio per animali si sta elaborando una rispettiva regolamentazione.

4. La messa in commercio di una derrata alimentare, di un additivo o di una sostanza ausiliare per la lavorazione è autorizzata dall'UFSP solo se vengono adempiute le condizioni di cui all'art. 15 ODerr. La dichiarazione è disciplinata dagli articoli 22 e 23 Oderr 6.

L'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulla procedura di autorizzazione, attualmente in fase di elaborazione, regola il contenuto della pratica che il dichiarante deve presentare all'UFSP. Questa pratica deve contenere, fra le altre cose, le indicazioni o i documenti seguenti:

a. indicazione delle modalità di produzione e di trasformazione;

b. tutti i documenti scientifici relativi alla protezione della salute e alla protezione contro l'inganno, nonché all'impatto sull'ambiente; e

c. una presentazione dei metodi di analisi necessari, segnatamente, alla realizzazione e al controllo della dichiarazione ai sensi degli articoli 22 e 23 ODerr.

Viene rilasciata un'autorizzazione esclusivamente se sono adempiute le condizioni richieste dagli articoli 15, 22 e 23 ODerr nonché quelle dell'ordinanza del DFI succitata. Questi regolamenti coprono gli aspetti più importanti in materia di protezione della salute e di protezione contro l'inganno e garantiscono ai consumatori la massima trasparenza.

Per quanto attiene i foraggi, si veda la risposta 1, lettera c.

Dalle risposte summenzionate scaturisce che la maggior parte delle richieste espresse dagli autori della mozione sono già stati soddisfatte. Negli ambiti in cui non è così, si sta elaborando una rispettiva regolamentazione.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

1 Cfr. "Response to Monsanto Petition P93-258-01 for determination of nonregulated status for glyphosate tolerant soybean. Line 40-3-2" US Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service

2 Cfr. "Advisory commitee on novel foods and processes" - Annual report 1995, pagg. 60-66

3 Cfr. "Official Journal of the European Communities" - Commision decision 96/281 /EC concerning the placing on the market of genetically modified soya beans (Glycine max L.) with increased tolerance to the herbicide glyphosate, pursuant to Council Directive 90/220 /EEC

4 Cfr. "Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio" - capitolo 1, art. 4

5 Cfr. "Legge federale sulle derrate alimentari" - dall'art. 19 fino all'art. 23

6 Cfr. "Ordinanza sulle derrate alimentari" - art. 15 e art. 22

Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.