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96.3296 · Postulato · 1996-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Sull'esempio del diritto europeo, la legislazione svizzera vieta l'utilizzazione degli ormoni nell'ingrasso degli animali (art. 13 dell'ordinanza sull'igiene delle carni).

La modificazione degli articoli 23 e 441 dell'ordinanza del 1.marzo 1995 sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1. marzo 1996, impone un'indicazione del paese di provenienza delle carni. Per contro, questa modificazione legislative non prevede un'indicazione obbligatoria circa il modo di produzione delle carni.

L'accordo GATT del 1947 vietava già alla Svizzera e alle altre parti contraenti di impedire importazioni a causa del procedimento di produzione. Questo principio rimane applicabile nell'ambito dell'OMC. Un paese può vietare l'importazione di un prodotto a partire dal momento in cui questo si rivela nocivo per la salute dell'uomo, degli animali e delle piante. La Svizzera potrebbe rifiutare d'importare la carne proveniente da animali trattati con ormoni soltanto se si potesse provare scientificamente che questa carne mette in pericolo la salute dei consumatori. Orbene, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile addurre questa prova se i residui di ormoni non possono essere individuati o se il loro tenore non supera il livello massimo ritenuto inoffensivo dalla Commissione del "Codex alimentarius".

Il Consiglio federale non può prendere in considerazione un divieto d'importazione per la carne proveniente da animali trattati con ormoni, in quanto un tale embargo non è giustificabile dal profilo sanitario e rappresenterebbe una violazione degli accordi OMC. L'indicazione del modo di produzione delle carni non costituisce attualmente un obbligo previsto dalle vigenti ordinanze. Essa può essere indicata spontaneamente dai produttori, segnatamente nell'ambito di determinati programmi di produzione contrassegnati con un label.

Il Consiglio federale ha già d'altronde preso posizione sullo stesso problema nelle sue risposte a due interventi parlamentari precedenti (interpellanze 95.3404 e 96.3076).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.