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96.3311 · Mozione · 1996-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Punti 1 e 2

La mozione persegue essenzialmente due obiettivi: da un lato si deve procedere a semplificazioni amministrative rilevanti nell'applicazione della LPP, dall'altro lato i salariati devono essere assicurati almeno ai sensi della LPP indipendentemente dal reddito conseguito, di modo ch l'obiettivo costituzionale di mantenere il livello di vita anteriore sia realizzato. Secondo l'autore della mozione, tale obiettivo può essere raggiunto in generale solo con un tasso sostitutivo del 90 - 100 per cento per i redditi bassi e del 70 - 90 per cento per i redditi medi. Per ottenere tale risultato si deve sopprimere la deduzione di coordinamento nella LPP, adattando contemporaneamente il tasso die accredito della LPP.

Tuttavia, si può condividere la richiesta dell'autore della mozione secondo cui nel caso di scaglionamento degli accredito di vecchiaia si devono prevedere solo due fasi. Se entrambi i tassi di accredito non si differenziano molto, il risparmio di vecchiaia per i giovani assicurati avverrebbe a un livello considerato da quest'ultimi come troppo eccessivo. Se invece si accordasse ai giovani assicurati un tasso di accredito per loro sopportabile, il cambiamento verso il secondo tasso di accredito applicabile agli assicurati più anziani risulterebbe sproporzionatamente elevato. Ciò non verrebbe compreso da tutti gli assicurati interessati, anche perché vi sarebbero sicuramente conseguenze per i posti di lavoro degli assicurati più anziani.

Punti 3 e 6

Senza dubbio, semplificazioni amministrative nella LPP sarebbero accolte favorevolmente da tutti. L'autore della mozione propone che le persone con rapporti die lavoro limitati a un breve periodo siano assoggettate alle casse di compensazione ABS. Da un lato, tale modo di procedere suppone un trasferimento di oneri del 2. pilastro, applicato essenzialmente da istituti di previdenza, verso il 1. pilastro, gestito dalle casse di compensazione. Ne consegue un miscuglio che si oppone al sistema dei tre pilastri attuale. Una modificazione fondamentale di tale sistema che consisterebbe nel trasferire i redditi esigui sul 1. pilastro non è tuttora auspicabile. Vi sarebbero ancora più problemi se esistessero diversi rapporti di lavoro. Secondo il sistema AVS vigente, si procede a un raggruppamento dei diversi conti individuali solo quanto si ha diritto a una rendita. L'applicazione proposta non semplificherebbe la previdenza professionale e, inoltre, addosserebbe al 1. pilastro nuovi compiti per i quali non è adeguato vista l'organizzazione decentralizzata.

Vi sono inoltre difficoltà di natura amministrativa e attuariale per la copertura assicurativa (in caso di invalidità e di decesso) delle persone che, come proposto dall'autore della mozione, assoggettano la loto previdenza professionale alla cassa di compensazione AVS e a un conto del 3. pilastro. La rendita di invalidità è calcolata quale percentuale (aliquota di conversione) dell'avere di vecchiaia di base. Tale aliquota è composta:

a) dall'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità. Ciò costituirebbe, ai sensi della proposta dell'autore della mozione, il conto del 3. pilastro;

b) dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, senza gli interessi (cfr. art. 24cpv. 2 LPP).

Di conseguenza, per ogni conto del 3. pilastro si dovrebbe ancora concludere un'assicurazione rischio presso un'assicurazione sulla vita. Tale assicurazione dovrebbe essere adeguata a ogni modifica del conto. Il lavoro amministrativo e i costi amministrative da preventivare sarebbero quindi più elevati di quelli che risulterebbero con un'assicurazione completa (vecchiaia, invalidità e decesso) conclusa direttamente presso l'istituto di previdenza dell'azienda.

Punto 4

La richiesta dell'autore della mozione di poter trasferire liberamente i contributi del 3. pilastro nel 2. pilastro è già adempita tramite l'articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3. Per ciò che riguarda questo punto, la mozione può quindi essere tolta di ruolo.

Punto 5

L'autore della mozione propone di esentare dal pagamento dei loro contributi i salariati il cui reddito annuo non supera il 150 % dell'importo della rendita minima AVS (attualmente quindi fino a 17 460 franchi). Sempre secondo l'autore della mozione, su richiesta del salariato, si dovrebbe poter esentare quest'ultimo dal pagamento della sua parte (50 %) dei contributi al 2. pilastro. Di conseguenza, a questi assicurati sarebbe accreditato solo il contributo del datore di lavoro, che consiste nell'assumere gli oneri salariali supplementari anche per i redditi più bassi, si ripercuoterebbe immancabilmente sui salari. In effetti, per sopportare questo nuovo onere sociale, vale a dire l'affiliazione di tutti salariati, il datore di lavoro potrebbe aumentare solo parzialmente oppure non aumentare del tutto i salari esigui, al fine di recuperare ciò che deve versare al 2. pilastro. Si sa che nella maggior parte dei casi i datori di lavoro ricorrono a lavoratori a tempo parziale - quindi aventi un reddito esiguo - spesso per evitare di doverli affiliare al 2. pilastro.