96.3312 · Mozione · 1996-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Principi
A Il Comité des Marchés Financiers dell'OCSE ha di recente costatato in uno studio che gli interventi statali nella politica d'investimento delle casse pensioni (nella forma di limitazioni di investimento) interferiscono sullo sviluppo della liquidità dei mercati azionari. Di conseguenza, tali limitazioni possono impedire alle piccole e medie aziende di beneficiare di importanti mezzi di finanziamento. Direttive sull'investimento troppo restrittive possono, generalmente, impedire una sana concorrenza sul mercato finanziario.
B Ai sensi de diritto svizzero (art. 71 LPP), gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. Ai sensi dell'articolo 51 LPP, il relativo organo paritetico, che deve realizzare gli investimenti secondo i criteri citati, è competente per le decisioni in materia di investimenti. L'organo paritetico deve di regola prefissarsi linee direttive per gli investimenti del patrimonio le quali tengano conto a sufficienza delle questioni centrali come gli aspetti socioeconomici. Con il nuovo articolo 49a OPP 2, la gestione da parte dell'organo paritetico nell'ambito dell'investimento del patrimonio è resa più chiara: gli istituti di previdenza o le persone incaricate devono fissare gli obiettivi e i principi nonché l'applicazione e la sorveglianza degli investimenti del patrimonio di modo che l'organo paritetico possa assumere pienamente il suo compito di gestione.
Gli istituti di previdenza devono essere organizzati in modo tale da poter soddisfare velocemente efficientementele molteplici esigenze poste agli investimenti del patrimonio. Si ha come conseguenza che da un lato la strategia degli investimenti sia formulata chiaramente e che dall'altro sia possibile, nell'ambito dell'applicazione, ottenere una reazione immediata sui mercati. Si devono inoltre definire corrispondentemente i compiti, le competenze e i controlli negli istituti di previdenza.
C Gli istituti di previdenza si occupano dell'applicazione della previdenza professionale e perseguono quindi uno scopo ideale. Ogni istituto di previdenza regola autonomamente il modo in cui le prestazioni devono essere finanziate (art. 49 LPP) e determina con responsabilità in particolare come i proventi degli investimenti devono essere realizzati. Alcuni ostacoli derivano dalle prescrizioni d'investimento dell'articolo 71 LPP e degli articoli 49 e segg. OPP 2. Da tali prescrizioni non risulta nessun impedimento per quanto riguarda l'acquisito di partecipazioni con lo scopo strategico di esercitare una chiara influenza sulla relativa azienda, a condizione che tali principi d'investimento (sicurezza, redditività, ripartizione dei rischi, liquidità) siano mantenuti, ciò che dovrà essere esaminato e sorvegliato dall'organo paritetico dell'istituto di previdenza. Dal punto di vista economico può essere opportuno che gli azionisti di maggioranza o i detentori di cospicui pacchetti azionari richiedano ai responsabili della società di essere tenuti al corrente dell'andamento degli affari oppure che partecipino in modo attivo alla politica di gestione. Tale politica, denominata anche Corporate Gouvernance, ha assunto una grande importanza in diversi paesi, tuttavia meno nell'ambito della previdenza professionale della Svizzera, dove le azioni sono acquistate per la maggioranza quali veri e propri investimenti finanziari in base alle aspettative in materia di redditività e di rischio.
D Il modo di agire dell'organo deve essere occupato in modo regolare e deve perseguire sempre ed esclusivamente gli interessi dell'istituto di previdenza e quindi dell'insieme degli assicurati. Riguardo al tema della parità, il Consigliere nazionale Borel ha presentato, il 20 giugno 1996, un'iniziativa parlamentare nella quale allude a diversi problemi in proposito.
Sui singoli punti
Riguardo al punto 1
a) Ogni istituto di previdenza definisce l'investimento di capitale con responsabilità nel quadro delle disposizioni in vigore relative agli investimenti. L'organo competente e responsabile è sempre l'organo paritetico (art. 49a OPP 2), costituito per metà almeno da salariati (art. 51 cpv. 1 LPP). Quest'organo designa anche l'ufficio di amministrazione di patrimoni. Del resto, una soluzione del genere non sarebbe assolutamente attuabile in quanto la composizione degli assicurati e le loro opinioni possono mutare rapidamente.
Pertanto, siccome già attualmente gli interessi degli assicurati sono completamente preservati dall'organo paritetico, non è necessaria una disposizione legale.
b) È compito dell'organo paritetico osservare gli aspetti sociali e stabilire le linee direttive corrispondenti, i modi di procedere e le istruzioni di voto nell'interesse dell'assicurato. Anche a questo proposito non è necessaria una disposizione legale.
c) Nell'interesse dell'assicurato, l'organo paritetico deve, se necessario, impedire mediante direttive agli amministratori di capitali l'acquisito di azioni di determinate società o di legare tale acquisito a criteri adeguati. Anche qui non è necessaria una disposizione legale.
Tutte queste motivazioni inducono a respingere il punto 1 della mozione.
Riguardo al punto 2
a) Mediante l'Asset Allocation, l'organo paritetico ottimizza il capitale di previdenza sulla base delle aspettative in materia di redditività e di rischio in funzione dei bisogni specifici di ogni cassa. Esso deve osservare le prescrizioni in materia d'investimenti menzionate all'articolo 71 LPP e mirare per principio a realizzare un provento a lungo termine anziché un utile di speculazione a breve termine. Il migliore contributo alla redditività a lungo termine della situazione patrimoniale di un istituto di previdenza dipende ai bisogni del singolo istituto di previdenza, che valuterà per principio anche il suo portafoglio di azioni tenendo conto di un investimento a lungo termine. Tuttavia, la valutazione del potenziale di una partecipazione dipende sempre anche da criteri soggettivi. Impartendo mandati a terzi, l'organo paritetico può, a seconda della sua decisione soggettiva, imporre condizioni oppure rinunciare a un determinato amministratore o a un determinato investimento. Nei confronti degli assicurati, l'organo paritetico è responsabile delle proprie decisione prese in materia d'investimenti e del conferimento del mandato a terzi, il che lo trattiene, ad esempio, dall'incaricare persone che mirano esclusivamente a realizzare utili di speculazione a breve termine. Non è quindi necessaria una modificazione di legge.
b) Già attualmente l'organo paritetico può, nell'interesse degli assicurati, esercitare i diritti di membro nelle grandi società aperte al pubblico sulla base de diritti di voto in base alle azioni provenienti dalla previdenza professionale, secondo la loro importanza sociale e politico-economica.
Per contro, il fatto di fissare quote minime per i lavoratori salariati nell'ambito dei diritti di voto in base alle azioni provenienti dalla previdenza professionale nei consigli di amministrazione di grandi società aperte al pubblico costituirebbe una grave ingerenza nella libera scelta degli organi. Inoltre, le cerchie degli azionisti non sarebbero più trattate allo stesso modo. Il Consiglio federale è quindi del parere che tale regolamentazione sia incompatibile con l'idea della libera economia di mercato e anche contraria alla parità di diritti tra gli azionisti.
Pertanto, esso non ritiene opportuno introdurre quote minime.
Riguardo al punto 3
a) Gli interessi personali di un amministratore non devono diventare un fattore che influisca sulla politica d'investimento di un istituto di previdenza. Si utilizza la tecnica del front running in particolare quando il mercato è ristretto e una transazione permette di liberare un determinato titolo. Secondo tale tecnica, il gestore di portafoglio acquista dapprima per sé ed esegue solo in seguito l'ordine vero e proprio, realizzando così utili pressoché senza rischi. Tuttavia, vi possono essere anche altre situazioni delicate, ad esempio quando una perdita minaccia le posizioni del gestore di portafoglio ed egli tenta d'influire sui corsi i fondi della cassa. Di conseguenza, l'amministratore di un istituto di previdenza svolge una funzione che richiede molte responsabilità.
Già attualmente l'organo paritetico di gestione di un istituto di previdenza può prendere con responsabilità le misure necessario nel singolo caso, esso può fissare un quadro giuridico al lavoro o al mandato di queste persone. Nell'ambito della sorveglianza dell'attività d'investimento, esso controlla e analizza in modo speciale gli investimenti particolarmente delicati. Tuttavia, si è costatato che nella prassi tali misure non bastano oppure non sono applicate in modo sufficientemente severo. Per questo motivo si dovrebbe disciplinare l'attività dei responsabili di casse pensione nel quadro di una legge relativa ai servizi finanziari, che deve essere creata, tanto più che tale attività non rientra nel campo d'applicazione della legge federale sulle borse e il commercio dei valori mobiliari (LBVM), il cui articolo 11 vieta front running. Il Dipartimento federale delle finanze sta vagliando la necessità di elaborare tale legge.
b) Gli istituti di previdenza sono per principio liberi, nel quadro della legge, die decidere su chi intendono investire in quanto si applica la libera economia di mercato. Una trasparenza adeguata permette di contenere nel modo più giudizioso gli abusi connessi con provvigioni esagerate. Spetta all'organo paritetico provvedere a che le spese del gestore di portafoglio siano comprovate in modo trasparente e che quest'ultimo adempia correttamente il suo compito. Non è quindi necessaria una regolamentazione legale.
c) L'entrata in vigore della LBVM richiede anche una modifica del Codice penale svizzero. Il nuovo articolo 161bis CP punisce la manipolazione dei corsi. Non sono necessarie altre regolamentazioni legali.
Dichiarazione del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione per quel che riguarda i punti 1, 2, 3b e 3c e di trasformare la mozione in un postulato per quel che riguarda il punto 3a.