96.3347 · Postulato · 1996-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Procedura di aggiudicazione e prevenzione della corruzione
Il 1 gennaio 1996 è entrato in vigore il nuovo regime sugli acquisti della confederazione che si prefigge in particolare di effettuare sul mercato acquisti più convenienti grazie ad una maggiore concorrenzialità.
Per quanto concerne le possibilità di corruzione il nuovo regime sugli acquisti è più sicuro di quello precedente:
- Le procedure di aggiudicazione sono state concepite in modo da essere più trasparenti e chiare.
- Per aggiudicazioni superiori ai valori soglia è previsto un rimedio giuridico per gli offerenti che non sono stati presi in considerazione.
- L'apertura delle offerte per commesse messe pubblicamente a concorso avviene in presenza di almeno due rappresentanti del committente. Nella procedura di aggiudicazione di commesse edili deve inoltre essere stilato un verbale sull'apertura delle offerte.
- La procedura per le trattative con gli offerenti è definita in modo chiaro; queste devono inoltre essere condotte solamente in casi eccezionali e sono possibili solo a determinate condizioni.
Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che il nuovo regime degli acquisti non solo promuove la concorrenza tra gli offerenti, bensì contribuisce in modo determinante alla riduzione del pericolo di corruzione.
Trattative e prevenzione della corruzione
In occasione della consultazione sulla legge federale sugli acquisti pubblici il Parlamento si è espresso, dopo un'approfondita discussione, a favore delle trattative.
Giusta l'articolo 26 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub) trattative possono essere condotte solo se ne sia stata fatta menzione nel bando o se nessuna offerta risulti la più conveniente dal profilo economico. Normalmente si conducono trattative su diverse parti dell'offerta e non semplicemente sul prezzo in quanto oggetto del contratto (pacchetti di offerte).
Qualora si giunga alle trattative il committente sceglie, se possibile, almeno tre offerenti e comunica loro per scritto la sua offerta rettificata, le parti dell'offerta su cui si intende trattare nonché i termini e le modalità per l'inoltro dell'offerta scritta definitiva. Nel caso di trattative orali, devono essere messi a verbale i nomi delle persone presenti, le parti dell'offerta oggetto di trattative e i loro risultati. Il verbale deve essere firmato da tutti i presenti.
Fino all'aggiudicazione il committente non può comunicare agli offerenti interessati alcuna informazione su offerte della concorrenza.
Il Consiglio federale è dell'avviso che, conformemente all'articolo 26 dell'ordinanza, la procedura delle trattative viene mantenuta trasparente e non è minacciata dalla corruzione. Non vede pertanto il bisogno di agire per regolamentare ulteriormente la procedura in caso di trattative.
Riguardo alle misure proposte il Consiglio federale prende posizione come segue:
1. Di principio il Governo sostiene una prassi molto restrittiva nell'ambito dell'accettazione di regali, doni e agevolazioni. Poiché la problematica dell'accettazione di regali non è limitata agli acquisti pubblici, le pertinenti regolamentazioni sono contenute nell'Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF) e nel Codice penale svizzero del 21 dicembre 1927 (CP):
- L'articolo 26 capoverso 1 OF vieta ai funzionari di chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri dei regali o altri profitti in considerazione della loro posizione ufficiale.
- Secondo l'articolo 315 CP i funzionari i quali per compiere un atto contrario ai loro doveri d'ufficio anticipatamente domandano, accettano o si fanno promettere un dono od altro indebito profitto, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
- Giusta l'articolo 316 CP i funzionari i quali per compiere un atto del loro ufficio non contrario ai loro doveri anticipatamente domandano, accettano o si fanno promettere un dono od altro indebito profitto, sono puniti con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
Nell'ambito degli acquisti pubblici occorre sottolineare in particolar modo l'interpretazione preventiva degli articoli 24 e 26 OAPub:
- L'articolo 24 OAPub prescrive che l'apertura delle offerte nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse avvenga in presenza di due rappresentanti del committente.
- L'articolo 26 OAPub disciplina le modalità di conduzione delle trattative.
Oggi il punto fondamentale è costituito dall'applicazione e dall'introduzione del nuovo regime. Nell'ambito della loro formazione è opportuno richiamare l'attenzione degli interessati sui suddetti aspetti. Inoltre, in occasione di una riunione informativa i servizi che aggiudicano commesse verranno sensibilizzati sui problemi dell'accettazione de regali.
Il Consiglio federale ritiene che dovranno essere operate modifiche all'ordinanza solamente qualora la regolamentazione odierna si rivelasse insufficiente. Per il momento non sussiste alcuna necessità di farlo.
2. Ai fini dell'aggiudicazione di commesse pubbliche partecipano più persone (collaboratori specialisti, superiori), sia già al momento dell'apertura delle offerte (art. 24 OAPub) sia alla concessione dell'appalto. Tanto più il valore della commessa è elevato, quanto maggiore è il numero e il grado dei superiori che partecipano alla procedura d'aggiudicazione.
Per motivi economico-amministrativi vengono formati gruppi unicamente quando bisogna decidere su acquisti di particolare importanza. Tali decisioni sono di competenza dei committenti poiché il regime sugli acquisti non definisce in che modo questi debbano strutturare la loro organizzazione.
3. La formazione di giurie e di gruppi responsabili della scelta di commesse secondo un'organizzazione a matrice ha certamente un effetto inibitorio, ma in pratica non può sempre essere applicata in modo coerente mantenendo costi ragionevoli, poiché in questo modo i servizi d'acquisto, con le risorse a disposizione, non sarebbero probabilmente più in grado di assolvere il loro mandato con efficienza, economicità e tempestività.
Riassumendo, il Consiglio federale condivide la richiesta di fondo del postulato, ritiene però che le misure proposte non consentano di conseguire l'obiettivo della prevenzione della corruzione.
Dichiarazione del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.