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96.3356 · Postulato · 1996-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Suscita repulsione e sconcerto generali, nel nostro Paese, la pratica, diffusa in diversi Stati africani e arabi, di amputare gli organi sessuali femminili. Ascritta, dai gruppi etnici interessati, alla loro tradizione culturale, essa rappresenta per noi un intervento gravoso sull'integrità fisica e psichica. Secondo il nostro ordinamento giuridico, la mutilazione genitale di bambine e donne è qualificata come lesione personale grave ed è penalmente perseguita d'ufficio.

Presentemente, già si tiene conto della richiesta di considerare, nella procedura d'asilo e di allontanamento, la minaccia di escissione che incombe sulle bambine di famiglie richiedenti l'asilo.

Sono riconosciuti come rifugiati coloro che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposti a seri pregiudizi per considerazione di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposti a pregiudizi siffatti. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Nel messaggio, del 4 dicembre 1995, relativo alla revisione totale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha rilevato che la Convenzione di revisione totale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha rilevato che la Convenzione di Ginevra sui rifugiati contempla i motivi di persecuzione specifici alle donne, il quali determinano il riconoscimento come rifugiato, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni.

In ogni singolo caso va verificato se, nella fattispecie, sussistano le premesse necessarie al riconoscimento come rifugiato. Il timore dei richiedenti l'asilo, dovuto alla minaccia di escissione che il ritorno nel paese implica per loro o per le figlie, è un fattore del quale si tiene conto nell'esame della domande d'asilo in vista delle decisione finale. E`quindi già soddisfatta la richiesta di prendere in considerazione nel corso della procedura d'asilo delle incombenti escissioni.

Qualora la domanda d'asilo sia respinta, si esamina, nell'ambito della procedura di allontamento, se il ritorno nel Paese d'origine sia possibile, ammissibile o ragionevole. E'invece concessa l'ammissione provvisoria se l'allontanamento non è ammissibile o non è ragionevolmente esigibile allorché è in contrasto con gli obblighi di diritto internazionale pubblico come, per esempio, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti oppure il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, o se il rimpatrio implica, per i richiedenti l'asilo o le loro figlie, un pericolo, concreto e serio.

Il postulante, nella sua motivazione, propone di riprendere la prassi seguita in Francia e di rionoscere come rifugiate, e di concedere loro asilo, le famiglie fuggite dal loro Paese in considerazione del pericolo di scissione delle proprie figlie. Il Consiglio federale osserva che, nel caso di minaccia di escissione delle proprie figlie. Il Consiglio federale osserva che, nel caso di minaccia di escissione menzionato dal postulante e apparso recentemente sulla stampa, la Francia non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, bensì ha revocato per motivi umanitari la decisione di allontanamento. D'altronde, anche in Francia si valuta caso per caso se i richiedenti adempiano alla qualità di rifugiato e, se la decisione è negativa, si chiarisce la questione dell'allontanamento. In merito alla minaccia di amputazione genitale, la Francia segue quindi una prassi analoga a quella della Svizzera.