Lexipedia

96.3357 · Interpellanza · 1996-06-21

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sulla questione del personale domestico delle missioni diplomatiche, in particolare nella risposta alla mozione Spielmann 92.3042 del 2 marzo 1992 "Rispetto delle convenzioni di Vienna sulla relazioni diplomatiche da parte delle missione accreditate in Svizzera" e all'interpellanza 93.3187 del 19 marzo 1993 "Schiavitù" in Svizzera. Ha potuto così rammentare che dedica la massima attenzione a questo problema che continua a seguire da vicino.

Occorre distinguere sostanzialmente fra le diverse categorie di personale.

a) i "membri del personale di missione" sono membri del personale diplomatico, amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione. Sono alle dipendenze dello Stato di invio e soggiacciono a contratti di diritto amministrativo conclusi con quest'ultimo. Il personale locale è considerato personale di servizio della missione benché venga assunto dallo Stato di invio sulla base di contratti di diritto privato.

Gli Stati disciplinano le condizioni di impiego dei membri della missione, che si tratti di personale diplomatico, tecnico-amministrativo o di servizio. Qualora sorgesse una controversia con il datore di lavoro, detto personale deve adire il tribunale competente dello Stato di invio, sempre che sia vincolato da contratti di diritto amministrativo. Per quanto concerne il personale locale, assunto con contratto di diritto privato, si applica il diritto svizzero relativo al contratto di lavoro. Il datore di lavoro è pertanto tenuto a offrire le condizioni salariali e di lavoro usuali nel luogo e nella professione; detto personale può adire i tribunali svizzeri qualora sorgesse una controversia con il proprio datore di lavoro. Infatti, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli Stati esteri non godono dell'immunità giurisdizionale per i contratti di lavoro basati sul diritto privato ritenuti atti "jure gestionis".

b) I "collaboratori privati" - o personale domestico - sono persone al servizio di un membro della missione (personale diplomatico e personale amministrativo e tecnico), essi non sono alle dipendenze dello Stato di invio.

Contrariamente all'immunità degli Stati, peraltro relativa (distinzione fra atti "jures gestionis" e atti "jure imperii"), l'immunità giurisdizionale di cui beneficiano i membri delle missioni deve sempre essere tolta per poter avviare un'azione contro di essi a titolo personale.

Il Consiglio federale ha più volte ribadito di conoscere la difficile situazione in cui versano taluni collaboratori domestici a motivo dell'immunità di cui godono i rispettivi datori di lavoro in quanto membri di una rappresentanza estera in Svizzera. I casi di maltrattamenti sono inammissibili. Ogni individuo, domestico o diplomatico, ha diritto al rispetto della propria persona e dignità e il Consiglio federale ha ricordato a più riprese che intende adoperarsi per garantire la totale osservanza di questo diritto.

Le autorità cantonali ginevrine, d'intesa con le autorità federali, hanno istituito un ente denominato l'Amiable compositeur, onde consentire la soluzione delle controversie sul lavoro tra diplomatici e collaboratori domestici nel rispetto del diritto, tenendo conto della particolare situazione riguardo allo statuto del datore di lavoro in Svizzera. Molti casi sono stati risolti con soddisfazione di ambo le parti, senza necessariamente adire il Tribunale dei Probiviri. Purtroppo vi sono ancora ricorsi pendenti e il Dipartimento federale degli affari esteri tenta con tutti i mezzi di intervenire, nei limiti consentitigli dal diritto internazionale pubblico, affinché le pari giungano ad una soluzione soddisfacente. Va rammentato che il Tribunale dei Probiviri può entrare nel merito di una domanda presentata da un collaboratore domestico contro il proprio datore di lavoro diplomatico solo qualora a quest'ultimo venga tolta l'immunità. Ebbene, tale decisione spetta esclusivamente allo Stato di invio del diplomatico. In simili casi il Dipartimento federale degli affari esteri fa tutto il possibile per convincere gli Stati interessati a togliere l'immunità ai loro diplomatici.

A prescindere dalla soluzione di casi particolari sottoposti all'Amiable compositeur e dagli interventi bilaterali che può promuovere, il Consiglio federale intende trovare una base concreta che garantisca anche in futuro una migliore tutela dei diritti ci ciascuno. Sono stati pertanto avviati colloqui con i sindacati ginevrini e con il Comitato diplomatico per trovare un'intesa ragionevole sulle condizioni di lavoro e sulle modalità che entrambe le parti dovranno osservare, senza trascurare, nello stesso tempo, la particolare situazione finanziaria dei datori di lavoro, le diversità culturali in contesto internazionale come può essere la Città di Ginevra e, non da ultimo, il vigente diritto svizzero.

Risposta del Consiglio federale.