Lexipedia

96.3369 · Mozione · 1996-08-15

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Relazione con la Mozione 96.3363

La CSEC-N ha deciso il 15 agosto 1996, con 16 voti favorevoli, 2 contrari (e 6 astensioni), di presentare la mozione 96.3363. La Commissione ha respinto una proposta che apportava tre modifiche a questa mozione. Tali proposte di modifica costituiscono ora una mozione autonoma di una minoranza della CSEC-N.

Le proposte di modifica o di completamento rispetto alla mozione 96.3363 sono le seguenti:

- alla cifra 2.4, la minoranza aggiunge che "le modificazioni genetiche destinate ad aumentare le prestazioni degli animali da reddito sono vietate";

- alla cifra 2.6, essa vorrebbe dare alla popolazione (oltre al dialogo) la possibilità di partecipare alle procedure di autorizzazione;

- alla cifra 2.8, essa incarica la commissione in materia di etica di fissare criteri per il rispetto della dignità della creatura e di definire quando tale dignità è violata in modo inammissibile.

2. Valutazione delle proposte

2.2 Divieto degli animali da reddito geneticamente modificati

Alla cifra 71 suo messaggio de 6 giugno 195, il Consiglio federale si è espresso nel modo seguente: "I rischi noti al momento attuale non offrono una base scientifica sufficiente per siffatti divieti." Esso si rifiuta quindi di disciplinare i rischi dell'ingegneria genetica con nuovi divieti.

L'aumento delle prestazioni degli animali da reddito mediante le biotecnologie o i metodi dell'ingegneria genetica, nel senso del miglioramento delle prestazioni secondarie quali la salute, la vitalità, la robustezza, la resistenza e la fecondità, non presenta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente. Se dovesse risultare che, per altri motivi, l'aumento delle prestazioni degli animali da reddito con i metodi dell'ingegneria genetica è talmente indesiderabile da richiedere interventi da parte dello Stato, ciò non dovrebbe trattarsi del divieto di una nuova tecnologia. Nessun altro Stato ha emanato p prevede di emanare un tale divieto.

La Svizzera ha ratificato nel 1994 un protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (emendamento della Convenzione del 1976). Questo testo concerne d'ora innanzi anche gli animali allevati applicando metodi d'ingegneria genetica. Esso non prevede un divieto degli animali da reddito transgenici (nei limiti della protezione degli animali).

Un divieto come quello chiesto dalla mozione ostacolerebbe la ricerca di base del nostro Paese. Questa non è incentrata unicamente sui risultati applicabili in Svizzera. È possibile che la ricerca svizzera consenta di produrre con i metodi dell'ingegneria genetica animali da reddito resistenti a malattie e a parassiti, aumentando quindi la produttività, a favore di regioni del mondo in sui si soffre la fame. Non vi è alcun motivo di sfavorire i ricercatori svizzeri in questo campo rispetto ai loro colleghi esteri. Al contrario: la Convenzione sulla diversità biologica obbliga nei suoi articoli 14, 16, 17 e 18 le Parti contraenti a sviluppare e a trasmettere le conoscenze che possono apportare un contributo allo sviluppo sostenibile secondo l'agenda 21 del Vertice della Terra del 1992.

2.3 Conferenze miranti a trovare un consenso, possibilità di ricorso

La mozione della Commissione 96.3363 intende incoraggiare il dialogo con il pubblico sull'utilità e i rischi dell'ingegneria genetica. Questa proposta mira indubbiamente ad aumentare il livello di conoscenza della popolazione su questa nuova ingegneria, ma anche a rispondere alle sue preoccupazioni per quanto attiene all'applicazione dell'ingegneria genetica nei settori della ricerca e della produzione.

La modificazione proposta si prefigge di ampliare questo dialogo dando alle "persone interessate" la possibilità di partecipare al processo decisionale. In nessun altro settore tecnologico il diritto svizzero conferisce un tale peso alla popolazione.

Per coloro che sono direttamente toccati da una decisione dell'autorità competente esistono possibilità di ricorso già sufficientemente concretizzate nella giurisprudenza. Altri rimedi giuridici "per le persone interessate" non s'impongono. Le "organizzazioni attive in questo campo" non sono coinvolte nella procedura di ricorso in caso di esperimenti di immissione e di messa in commercio di organismi geneticamente modificati; secondo l'articolo 55 della legge sulla protezione dell'ambiente, la loro partecipazione si limita all'autorizzazione di impianti.

2.4 Criteri etici

La mozione della Commissione incarica il Consiglio federale di istituire una commissione in materia di etica con un elenco completo degli obblighi. Con la modificazione proposta, il campo di attività di questa commissione viene definito in modo più dettagliato.

L'etica non è una scienza esatta; essa rispecchia le tendenze morali fondamentali di una società, che con il passare del tempo si modificano. Una commissione in materia di etica composta di membri di notevole competenza in filosofia morale non dovrebbe essere limitata da un catalogo di criteri, ma rimanere libera nella valutazione prospettica del suo campo di attività.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno definire in modo più dettagliato i compiti della commissione in materia di etica di quanto lo preveda il mandato conferitogli dalla mozione della Commissione.

La mozione della Commissione affida al Consiglio federale un mandato globale in materia di esame e di elaborazione legislativa. Il Consiglio federale ritiene che il catalogo di criteri citati nella mozione sia sufficiente per completare la legislazione ancora mancante in materia di ingegneria genetica nel campo non umano, ai sensi dell'articolo 24novies capoverso 3 Cost.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

96.3369 | Lexipedia | Lexipedia