96.3455 · Interpellanza · 1996-10-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici valuta la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. a e b della legge sulla procedura amministrativa; PA; RS 172.021). Ai sensi dell'articolo 31 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1), essa però non valuta l'inadeguatezza della decisione di aggiudicazione. Per questo motivo i posti di giudice supplente della Commissione di ricorso dovevano essere occupati da giuristi. Allo scopo di garantire un esame competente delle domande specifiche che potrebbero porsi in una procedura di ricorso, era pure opportuno nominare giudici specialisti. Gli acquisti pubblici della Confederazione abbracciano un campo estremamente vasto. A meno di comporre un gruppo di oltre venti persone, era quindi evidente che nella Commissione non potevano trovare posto specialisti di ogni branca. Un gruppo di tale dimensione sarebbe pregiudizievole per una coerente giurisprudenza. Le qualifiche richieste nel bando di concorso del 14 febbraio 1996 per i posti di giudice supplente riguardavano i settori più importanti degli acquisti pubblici, vale a dire l'edilizia, i beni e l'informatica. Per ciascuno di questi tre settori era previsto un posto di giudice. Per l'edilizia, qualora fossero adempiute le condizioni del bando ci concorso, il posto avrebbe potuto essere occupato da un ingegnere edile, da un architetto od da un impresario costruttore. Le candidature valide sono state parecchie: la decisione di nominare un architetto di Ginevra è stata presa tenendo conto della sua grande esperienza professionale proprio nel settore delle costruzioni pubbliche, dove aveva operato per parecchi anni in qualità di responsabile, confrontandosi regolarmente con le varie branche dell'edilizia. La sua qualifica professionale con vaste conoscenze dei settori della costruzione dove la Confederazione è maggiormente attiva, garantiscono una rappresentanza competente nella Commissione. A favore della nomina dell'architetto di Ginevra ha influito positivamente anche il fatto che fosse trilingue (f,d,i), giacché ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31), le diversità linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate. Nel valutare se fosse stato preferibile nominare un architetto o un ingegnere edile, ha rivestito un ruolo importante anche il fatto che la Confederazione è prevalentemente attiva in opere di sovrastruttura. Attualmente le FFS, che si occupano specialmente degli acquisti in un altro segmento della costruzione, non sottostanno alla LAPub e alla relativa procedura ricorsuale (questo settore è parte integrante del trattato bilaterale fra la Svizzera e l'UE sugli acquisti pubblichi). Qualora in futuro le decisioni di acquisto delle FFS dovessero sottostare alla procedura di ricorso, occorrerebbe valutare l'opportunità di nominare un rappresentante di questo ramo della costruzione nella Commissione. Una triplice rappresentanza dell'edilizia, come richiesto dall'interpellante, darebbe troppo peso ai giudici specialisti poiché - come già detto - la Commissione è in primo luogo chiamata a giudicare questioni di diritto. Inoltre, una simile situazione porterebbe ad una sottorappresentanza di altri settori. I giudici specialisti dei settori dell'informatica e dei beni devono a loro volta occuparsi di ambiti molto vasti. Per le suddette ragioni un aumento del numero di giudici specialisti nella Commissione di ricorso non sarebbe attualmente giustificato. Occorre pure evidenziare che fino ad oggi sono stati inoltrati pochi ricorsi. Qualora la commissione dovesse essere confrontata con domande estremamente tecniche, cui i giudici specialisti nominati non fossero in grado di rispondere, potrebbe sempre ricorrere a perizie (art. 12 lett. e, PA).
3. Se in un ricorso dovesse essere posto l'interrogativo a sapere se l'aggiudicazione sia stata data all'offerente economicamente più vantaggioso, la Commissione di ricorso può riferirsi alle conoscenza specifiche dei suoi giudici specialisti o richiedere una perizia. La Commissione di ricorso - come esposto sopra - non sostituisce i responsabili nelle decisioni di acquisti, ma si limita in primo luogo alla valutazione delle questioni giuridiche.
4. Giusta l'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAPub, l'offerta economicamente più vantaggioso è determinata dai criteri di aggiudicazione indicati nel bando, di cui il prezzo fa parte. L'importanza del prezzo quale criterio varia a seconda del tipo di acquisto. Secondo l'articolo 21 capoverso 3 LAPub, trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione dell'appalto può avvenire anche tendendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. Il Consiglio federale è dell'avviso che occorra verificare la qualità di ogni singola offerta finanziariamente vantaggiosa. In questo senso non si possono fare affermazioni di carattere generale.
5. Dopo aver conferito con il presidente della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici, a questa domanda si può rispondere come segue: su una questione giuridica, la Commissione di ricorso non può esprimere opinioni generali, ma giudica le questioni giuridiche unicamente sulla base di un caso concreto sottopostole in una procedura di ricorso.
Risposta del Consiglio federale.