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96.3469 · Interpellanza · 1996-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è dell'avviso che l'attuale diritto dei brevetti da un canto soddisfa il bisogno esistente di protezione, dall'altro permette di tenere adeguatamente conto delle riserve espresse dalla società. Infatti siffatto diritto offre uno strumentario di misure protettive che garantisce la tutela degli investimenti per le invenzioni dell'ingegneria genetica. Grazie alle eccezioni della concessione di brevetti previste nella legge, concernenti in particolare invenzioni la cui utilizzazione è contraria ai buoni costumi o all'ordine pubblico (art. 2 lett. a della legge federale sui brevetti d'invenzione), è però garantito che le invenzioni, la cui utilizzazione fosse apertamente contraria ai valori in auge nella nostra società, sono escluse dal brevetto. Il Consiglio federale è favorevole a una proposta differenziata che si fondi su una ponderazione degli interessi tra i diritti fondamentali e i principi costituzionali: le invenzioni l cui utilizzazione è contraria alla dignità umana, alla libertà personale o alla dignità della creatura o che minaccia seriamente l'ambiente, incluse le varietà biologiche, sono escluse dalla brevettabilità. Inoltre, organismi immutati, ad esempio geni quali esistono in natura, senza indicazioni di uno scopo sono esclusi dalla brevettabilità. D'altra parte non è accettabile ammettere l'uso o la produzione di un'invenzione genetica e vietarne la brevettabilità. In tal caso gli inventori che hanno investito ingenti somme non potrebbero ammortizzare gli investimenti, poiché una terza persona potrebbe gratuitamente mettere a profitto l'invenzione.

Se invece l'invenzione può essere utilizzata, visto che non è contraria ai buoni costumi, non esiste motivo per rifiutare all'inventore il diritto al brevetto. Per quanto riguarda gli obblighi internazionali della Svizzera, rimandiamo al numero 3.

2. Giusta l'articolo 64 capoverso 1 Cost. è di competenza federale la legislazione sulla protezione delle invenzioni applicabili all'industria. Fondandosi su questo principio costituzionale, il legislatore ha introdotto il diritto dei brevetti che garantisce al titolare il potere di escludere terzi dall'impiego industriale di un'invenzione protetta. Esso presuppone quindi un'invenzione già esistente, senza la quale non è dato alcun diritto al brevetto. In altri termini, siffatto diritto va di pari passo con l'invenzione; senza quest'ultima, il diritto non ha esistenza indipendente, a meno di negare di per sé il conferimento del diritto. In tal caso, però, si dovrebbero rimettere in discussione anche altri diritti esistenti, come ad esempio la proprietà e il possesso. Dacché il diritto dei brevetti fa seguito all'invenzione che protegge, il Consiglio federale è dell'avviso che questo diritto - in quanto tale - è costituzionale ma che, per contro, è possibile trovarsi in presenza di un'invenzione la cui messa in opera sarebbe anticostituzionale, per esempio perché contraria all'articolo 24novies capoverso 3 della Costituzione federale. Il Consiglio federale è quindi favorevole, come già esposto al n. 1, a una proposta differenziata che si fondi su una ponderazione degli interessi tra i diritti fondamentali e i principi costituzionali. Questa proposta è già contenuta in nuce nel diritto dei brevetti in vigore con la riserva generale dell'ordine pubblico e dei buoni costumi; deve tuttavia essere approfondita e concretata maggiormente. Se però un brevetto fosse già stato rilasciato, ognuno potrebbe proporre azione in nullità presso i tribunali civili competenti. Occorre infine aggiungere che i tribunali svizzeri devono interpretare le leggi in modo conforme alla Costituzione. Ulteriori considerazioni concernenti la discussione sugli aspetti costituzionali sono contenute nel rapporto del DFGP "Biotecnologia e diritto dei brevetti" del mese d'agosto 1993.

3. Alla stregua di numerosi altri Paesi, anche la Svizzera è vincolata agli obblighi di diritto internazionale pubblico in materia di diritto dei brevetti. Si tratta, per il settore qui preso in considerazione, della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e dell'Accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti della proprietà intellettuale (Accordo TRIPS). Il diritto svizzero corrisponde agli obblighi derivati da detti accordi. In questo senso non esiste attualmente alcun bisogno di normativa.

Un rivalutazione delle situazione sarebbe invece necessaria se venisse accettata l'"Iniziativa protezione genetica". La Svizzera non sarebbe più in armonia con i suoi obblighi derivati dai citati accordi. Non sarebbero compatibili con la CBE il divieto, formulato in termini generali, della brevettabilità di animali e vegetali (a eccezione delle specie animale e vegetali) geneticamente modificati, di elementi costitutivi di animali e piante, di procedimenti non essenzialmente biologici e di procedimenti microbiologici per l'ottenimento non essenzialmente biologici e di procedimenti microbiologici per l'ottenimento di piante e animali nonché il divieto della protezione di prodotti direttamente ottenuti con un procedimento brevettato (protezione derivata). Rispetto all'Accordo TRIPS non sarebbero compatibili il divieto di brevettabilità di procedimenti non essenzialmente biologici e di procedimenti microbiologici per l'ottenimento di piante e animali nonché il divieto della protezione derivata. Infine occorre ricordare che altri importanti interlocutori commerciali della Svizzera, quali gli USA o il Giappone, assumono già oggi nella questione della brevettabilità di organismi un atteggiamento più liberale del nostro. Un ampio divieto di brevettabilità in Svizzera dovrebbe quindi essere visto, nell'ottica di questi Paesi, come una distorsione del commercio e della concorrenza e un pregiudizio per l'economia e lo sviluppo svizzero. Infine occorre menzionare, nel contesto internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Detta Convenzione prevede che, da una parte, l'applicazione dei diritti della proprietà intellettuale non deve contrapporsi agli scopi della Convenzione e, d'altra parte, che l'accesso alla tecnologia, protetta dal diritto dei beni immateriali, e la sua trasmissione devono avvenire a condizione che siano compatibili con una protezione adeguata ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale. Tali questioni sono attualmente sottoposte, sia sul piano nazionale, sia su quello internazionale, a un esame approfondito.

Per quanto concerne la protezione delle invenzioni nel campo dell'ingegneria genetica in seno all'UE, è attualmente in discussione una proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, per la protezione giuridica di tali invenzioni. Il progetto prevede in particolare che gli Stati membri dell'UE abbiano a proteggere le invenzioni della biotecnologia mediante il diritto nazionale di brevetto. Inoltre un'invenzione non dev'essere esclusa a priori dalla brevettabilità soltanto perché concerne una materia biologica. In conformità a quanto stipulato nella CBE e previsto dal diritto svizzero, sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni la cui utilizzazione è contraria ai buoni costumi o all'ordine pubblico. Questo principio è attuato in due sensi: sono esplicitamente escluse dalla brevettabilità la terapia della via germinale, nel caso dell'essere umano, nonché le invenzione che, modificando l'identità genetica dell'animale, gli causano ingiustificate sofferenze. Infine è previsto di proporre l'autorizzazione per gli agricoltori di far uso, nella propria iazienda agricola, di sementi brevettate o di animali da riproduzione senza indennizzare il detentore del brevetto (cosiddetto privilegio degli agricoltori). L'attuazione della riserva dei buoni costumi nonché il privilegio degli agricoltori non sono recepiti nel diritto svizzero. Tuttavia, se la proposta di direttiva citata dovesse essere accolta dall'UE, la Svizzera, nell'ottica di una soluzione eurocompatibile, esaminerebbe la questione di un adeguamento del diritto nazionale.

Risposta del Consiglio federale.