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96.3505 · Interpellanza · 1996-10-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La garanzia dei diritti fondamentali (in particolare libertà di credenza e di coscienza, di culto e di associazione) è riconosciuta per principio alle sette religiose, e al singolo compete però la libera scelta dell'adesione o no ad una setta. Gli organi preposti alla protezione dello Stato non si occupano delle sette a titolo preventivo, sempreché non sussista l'indizio concreto che queste non costituiscano una minaccia per la sicurezza dello Stato o dei cittadini (secondo il numero 13 delle direttive del Dipartimento federale di giustizia e polizia, del 9 settembre 1992, sull'attuazione della protezione dello Stato).

L'elaborazione preventiva di dati, concernenti le sette e accessibili al pubblico è pertanto possibile soltanto se le stesse:

- esercitino violenza all'interno o all'esterno della setta ed abbiano dovuto essere definite pericolose per la sicurezza interna, avendo assunto il carattere di organizzazione estremistica violenta o persino terroristica;

- minaccino l'ordine costituzionale per la loro forma antilegislativa e antidemocratica;

- danneggino in modo sistematico il patrimonio dei loro membri e debbano pertanto essere considerate appartenenti al mondo della criminalità organizzata; oppure

- siano state vietate all'estero per comprovate infrazioni alla legge.

La premessa necessaria all'intervento degli organi preposti al perseguimento penale è l'esistenza di reati, perseguibili d'ufficio o previa denuncia. Il Ministero pubblico della Confederazione può intervenire soltanto nel caso di delitti perseguibili di sua competenza (giurisdizione federale). Concretamente, ciò significa che nella stragrande maggioranza dei casi (ad es. per reati patrimoniali) la competenza in materia di perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Per poter vietare una setta è necessario dimostrare che trattisi di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, ossia che la setta sia stata fondata allo scopo di commettere atti criminali, o che rappresenti un pericolo per lo Stato. Un divieto presenta sempre vantaggi e svantaggi e va pertanto esaminato accuratamente. Tale provvedimento entra in linea di conto soltanto in casi estremi, poiché rappresenta una pesante intervento nello statuto degli interessati. Per questo motivo, il Consiglio federale è restio nei confronti di simili divieti.

Il Consiglio federale ritiene che non si debba ricorrere unicamente a rimedi penali per prevenire attività, socialmente dannose, di determinate sette. In questi, casi è necessario attribuire una funzione importante all'informazione attiva, affinché i singoli siano avvertiti tempestivamente dei rischi che incorrono entrando a far parte di una setta i cui metodi violino la sfera personale.

Alle domande 1 e 2:

Secondo la nomenclatura e gli statuti, la chiesa Scientology si considera un nuovo movimento religioso e, fino a prova contraria, va trattato come tale. Il Tribunale federale condivide questo parere (DTF 118 la 52). In base alla delimitazione delle competenze sul piano federale (art. 3 della Costituzione federale), la sovranità nelle questioni riguardanti le chiese spetta ai Cantoni. Questi ultimi regolano il rapporto tra chiese e Stato e stabiliscono lo statuto giuridico delle associazioni religiose. Il Consiglio federale non può quindi decidere in merito allo statuto giuridico di Scientology.

Alla domanda 3:

In reati contestati in Francia non motiverebbero, in Svizzera, una procedura dinanzi al Tribunale federale, ma sarebbero di competenza delle autorità cantonali incaricate del perseguimento penale. Presentemente, in Germania, si sta esaminando se il servizio preposto alla protezione preventiva dello Stato (protezione costituzionale) debba occuparsi di Scientology. I tribunali tedeschi hanno inoltre negato ogni carattere religioso alla chiesa Scientology, classificandola come impresa economica orientata a scopi di lucro.

L'evoluzione nei Paesi confinanti è oggetto di attenta osservazione da parte del Consiglio federale. A titolo preliminare, sono state definite in modo particolareggiato le premesse per un intervento delle autorità federali e i provvedimenti, in ogni caso, disponibili.

Attualmente non esistono indizi di reati che giustifichino un intervento del Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità federale incaricata del perseguimento penale.

La Commissione consultiva per la protezione dello Stato, istituita nel 1992, aiuta gli organi preposti alla protezione dello Stato a individuare le minacce esistenti ed a riconoscere nuovi pericoli e rischi. Essa ha già istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare le minacce potenziali rappresentate dalle attività di Scientology per la Svizzera. Il gruppo di lavoro non ha ancora comunicato i risultati delle sue ricerche.

Risposta del Consiglio federale.