96.3521 · Mozione · 1996-10-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02, RU 1996 1738) pone tre esigenze in materia di mercati pubblici: non discriminazione, decisioni adottate sotto forma di decisioni formali e pubblicazione dei progetti importanti. Fatte salve tali esigenze, il diritto cantonale e il diritto intercantonale prevalgono sulla LMI. Il diritto alla non discriminazione vale su tutto il territorio svizzero, indipendentemente dall'estensione dei mercati pubblici in questione. Le eventuali restrizioni devono essere emanate sotto forma di decisioni soggette a ricorso e il diritto cantonale deve prevedere almeno un rimedio giuridico presso un'istanza cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione (art. 9).
La LMI concede ai Cantoni e ai Comuni un termine di due anni, a partire dal 1 luglio 1996, per adattare les rispettive prescrizioni a quelle della legge e per emanare le disposizioni d'organizzazione necessarie (art. 11). Queste ultime comprendono l'obbligo dei Cantoni di istituire un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione. Allo scopo di evitare, durante il periodo transitorio, disparità nell'ambito dei rimedi giuridici a causa della differente situazione giuridica vigente in ogni Cantone, il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la LMI a partire dal 1 luglio 1996, anche se con la restrizione seguente: le disposizioni inerenti ai rimedi giuridici (art. 9 cpv. 1 a 3) che si riferiscono agli appalti pubblici (art. 5) entreranno in vigore soltanto il 1 luglio 1998 (decisione relativa all'entrata in vigore della legge: RU 1996 1742).
Il periodo transitorio di due accordato dalla legge offre ai Cantoni la possibilità di adottare misure armonizzate. Questi ultimi sono tuttavia liberi di emanare le disposizioni necessarie prima della scadenza di questo termine. Ciò è segnatamente il caso quando un Cantone introduce contemporaneamente sua legislazione disposizioni esecutive della LMI e quelle che sono necessarie, già oggi, per garantire l'attuazione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (RU 1996 609). Del resto, a decorrere dal 1 luglio 1996, il principio della non discriminazioni in una regolamentazione.
I progetti relativi ad acquisti pubblici di considerevole importanza, a prestazioni di servizi e a lavori di costruzione, come pure i criteri di partecipazione e di aggiudicazione dell'appalto sono pubblicati su un organo ufficiale. A tale proposito occorre tener conto degli obblighi internazionali della Confederazione (art. 5 cpv. 2). I Cantoni possono perciò statuire una pubblicazione obbligatoria anche per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alle soglie dell'OMC.
L'autore della mozione auspica una completa trasparenza e chiede di conseguenza che tutti gli acquisti pubblici siano oggetto di una pubblicazione ufficiale. Una siffatta regolamentazione non sarebbe tuttavia efficace, in quanto ne risulterebbe un onere amministrativo supplementare inutile. Per tale motivo il disciplinamento relativo agli appalti pubblici della Confederazione prevede, per gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie dell'altro, permettono agli enti pubblici di procurarsi beni o servizi in modo efficace. I Cantoni possono introdurre procedure che da un lato, garantiscono una certa concorrenza tra gli offerenti e, dall'altro, permettono agli enti pubblici di procurarsi beni o servizi in modo efficace. I Cantoni possono introdurre procedure simili, migliorando così la trasparenza dei loro appalti pubblici. La mozione esige alcune modifiche della LMI sotto due punti di vista: da un lato il periodo transitorio di due anni (art. 11 cpv. 1) dovrebbe essere ridotto a un anno per gli appalti pubblici e, dall'altro, le prescrizioni in materia di pubblicazione (art. 5 cpv. 2) dovrebbero essere più severe. La decisione relativa all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i rimedi giuridici dovrebbe parimenti essere oggetto di una modificazione. L'accettazione della mozione avrebbe come conseguenza che i Cantoni e i Comuni dovrebbero modificare lo scadenzario dei loro lavori di applicazione della LMI e adottare nuove disposizioni in materia di pubblicazione. Indipendentemente di ciò, occorre rammentare che una modificazione di legge richiede un certo tempo, non soltanto perché bisogna elaborare nuove disposizioni, ma anche in previsione dei dibattiti parlamentari; inoltre occorre rispettare il termine previsto per il referendum facoltativo. È poco probabile che l'applicazione della LMI richiesta dalla mozione possa essere realizzata prima dei termini stabiliti dalla legge stessa nel suo tenore attuale.
Dichiarazione del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.