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96.3534 · Interpellanza · 1996-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell'interpellante e lo ha anche affermato espressamente nel comunicato stampa. Negli obiettivi fissati per la fase d'istituzione (allegato all'ordinanza sulle scuole universitarie professionali), esso ha asserito inequivocabilmente che le attuali offerte in materia di formazione devono essere raggruppate a livello regionale e sovraregionale (obiettivo n. 3). Il Consiglio federale mira inoltre ad un'autentica valorizzazione qualitativa delle scuole attuali, richiedendo esplicitamente un adeguamento alle nuove esigenze per le suole specializzate superiori riconosciute (obiettivo n. 2). Il Consiglio federale constata che due scuole adempiono già ampiamente queste nuove esigenze. Altre scuole, invece, sono ancora molto lontane da tale obiettivo, in particolare la maggior parte delle Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione e delle Scuole superiori d'arti applicate.

Un compito importante della Commissione federale delle suole universitarie professionali consisterà nel valutare i singoli progetti relativi alle scuole universitarie professionali dal profilo della qualità, della ripartizione dei compiti e della cooperazione a livello nazionale e internazionale, dei settori di specializzazione, delle capacità di ricerca e del trasferimento di tecnologie nell'ambito dei centri di competenza. Basandosi su tale valutazione il Consiglio federale dovrà decidere, nel corso della prossima primavera, dove potranno essere istituiti i vari cicli di formazione e gli istituti di ricerca da integrare nelle scuole universitarie professionali.

In merito alle cinque domande dell'interpellante, il Consiglio federale risponde some segue:

1. Il Consiglio federale intende accordare in modo restrittivo l'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio di scuole universitarie professionali. A tale scopo esso dovrà tenere conto - basandosi sulla valutazione dei criteri summenzionati espressi dalla Commissione federale delle scuole universitarie professionali - delle esigenze della politica in materia di formazione, segnatamente della politica universitaria, della politica economica e tecnologica, della politica regionale, della politica relativa all'ordinamento del territorio e della politica finanziaria.

Se del caso, esso rinvierà le domande di candidatura che non soddisfano i requisiti die base e preciserà le condizioni che devono ancora essere adempiute.

2. Secondo l'articolo 14 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali, il Consiglio federale, autorizzando l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale, stabilisce per quali cicli di studio e settori di ricerca la scuola universitaria professionale ha diritto ai sussidi federali. Se del caso, esso dovrà pertanto accordare l'autorizzazione soltanto a singoli cicli di studio.

3. La ripartizione dei compiti e la cooperazione tra le scuole universitarie professionali e le università e i politecnici, secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera e della legge federale sulle scuole universitarie professionali, costituisce uno dei presupposti che devono essere adempiuti affinché un'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale possa essere effettivamente accordata. Da ciò risulta irrefutabilmente che non possono essere assegnati sussidi a scuole che non rispondono a tela esigenza.

4. La creazione di centri di specializzazione e di ricerca costituisce un obiettivo importante nell'ambito dell'istituzione delle scuole universitarie professionali. Per rispondere ad esigenze inerenti alla politica culturale, economica e finanziaria, la Confederazione prevede pertanto di limitare a una decina il numero delle scuole universitarie professionali. L'obiettivo stabilito non potrebbe essere raggiunto mediante un semplice raggruppamento, in otto o nove entità, di tutte le scuole esistenti e dell'intera gamma di cicli di studio che esse offrono attualmente. Orbene, considerata la documentazione relativa alle pianificazioni finora disponibile, sembra che tali progetti siano già previsti. Se questa tendenza non viene frenata, una parte considerevole dei mezzi previsti per la riforma del sistema formativo dovrebbe essere destinata all'esercizio delle nuove strutture. Il Consiglio federale accorderà un'attenzione particolare a tale problematica in occasione del riconoscimento delle scuole universitarie professionali. Del resto, il Dipartimento federale dell'economia pubblica sarà in grado di far fronte, se del caso, all'ulteriore emergenza di tali strutture che verrebbero istituite malgrado la pianificazione strutturale: infatti l'ordinanza sulle scuole universitarie professionali gli conferisce la competenza di limitare i costi amministrativi in modo che non superino una determinata quota rispetto alle spese globali d'esercizio.

5. Prima che il Consiglio federale accordi l'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio di scuole universitarie professionali e decida in merito ai luoghi, ai cicli di studio e ai settori di ricerca che danno diritto ai sussidi, è ancora prematuro indicare le Regioni o i Cantoni che beneficeranno dei sussidi federali destinati alle scuole universitarie professionali e l'importo dei sussidi stessi. Si può comunque rilevare che il Consiglio federale, per il 1997, ha presentato al Parlamento un preventivo di 40 milioni di franchi per sussidi die esercizio in favore delle scuole universitarie professionali. Secondo i piani finanziari allestiti per il periodo tra il 1998 e il 2000, tali sussidi dovrebbero passare da 100 milioni di franchi nel 1998 (140 milioni nel 1999) a 185 milioni di franchi nel 2000. La differenza dei dati rispetto al messaggio del 30 maggio 1994 relativo ad una legge federale sulle scuole universitarie professionali (cifre 314 e 315) concerne pertanto unicamente gli anni 1996 e 1997 ed è determinata dall'avvio ritardato delle scuole universitarie professionali. I costi supplementari di 600 milioni di franchi, a carico della Confederazione restano tuttavia invariati. L'ammontare dei sussidi è soggetto all'approvazione del preventivo annuale da parte del Parlamento.

Risposta del Consiglio federale.