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97.1030 · Interrogazione ordinaria · 1997-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al momento in cui è stata depositata la presente interrogazione ordinaria le condizioni per un blocco cautelare degli averi di Mobutu non erano soddisfatte. In particolare, non vi era alcuna domanda d'assistenza giudiziaria da parte di un'autorità giudiziaria dello Zaire.

Il 13 maggio 1997 le autorità federali hanno ricevuto una domanda d'assistenza giudiziaria proveniente dal procuratore pubblico ("Procureur Général a.i.") con sede a Lubumbashi. Secondo i dipartimenti competenti (DFGP/DFAE) detta domanda poteva essere attribuita alle autorità giudiziarie dello Zaire e quindi era lecito entrare nel merito della medesima. In seguito è stato ordinato all'Ufficio federale di polizia di provvedere, quale misura provvisionale ai sensi dell'articolo 18 della legge sull'assistenza in materia penale (AIMP), ad un blocco del registro fondiario per l'immobile appartenente a Mobutu nel Comune di Savigny (Canton Vaud).

Il 17 maggio 1997, dopo il trapasso dei poteri nella capitale dello Zaire Kinshasa, il presidente della Confederazione, fondandosi sull'articolo 102 numero 8 Cost., ha messo in vigore l'"Ordinanza sulla salvaguardia dei beni della Repubblica dello Zaire in Svizzera", in virtù della quale tutti i beni di Mobutu, della sua famiglia e delle ditte e società da loro controllate che sono gestiti in Svizzera o dalla Svizzera sono bloccati. Le persone che detengono o che amministrano siffatti beni sono tenute a notificarli immediatamente al Dipartimento federale delle finanze. In tal modo la Svizzera è stato il primo Paese a bloccare gli averi dell'ex-presidente Mobutu e della sua famiglia.

La Svizzera si è da sempre dichiarata disposta a prestare assistenza giudiziaria per permettere il sequestro e la restituzione di averi di origine criminale e ha pure bloccato gli averi di ex capi di Stato nell'ambito della cooperazione in materia penale con altri Stati, come dimostra ad esempio il caso Marcos. Dopo la revisione del mese d'ottobre 1996 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, la procedura d'assistenza giudiziaria in Svizzera è stata rafforzata. In particolare, la consegna di averi a scopo di confisca da parte dello Stato richiedente o di restituzione alla parte lesa ha subito un nuovo disciplinamento (art. 74a AIMP). Pur subordinando in generale la consegna ad una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente, tale disposizione prevede anche eccezioni. Il futuro mostrerà fino a che punto questa normativa risulterà efficace in relazione ad averi di ex responsabili politici stranieri sospetti di corruzione.

2. Su richiesta del Consiglio federale, il 15 maggio 1997 la Commissione federale delle banche ha deciso di svolgere presso gli istituti bancari ad essa subordinati un'inchiesta sistematica circa eventuali averi di Mobutu e della sua famiglia. Secondo il comunicato stampa della CFB del 3 giugno 1997, tutte le 406 banche interpellate hanno risposto entro i termini. Sei istituti bancari hanno notificato beni patrimoniali per un importo complessivo di fr. 4'786'570.- . La CFB chiarirà se le banche in possesso di beni della famiglia Mobutu hanno adempiuto i loro obblighi di diligenza secondo la legge sulle banche.

Risposta del Consiglio federale.

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