97.1035 · Interrogazione ordinaria · 1997-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
L'ordinanza concernente l'esercizio dei giochi nei Kursaal del 1° marzo 1929 prevede all'articolo 1, capoverso 4 che i permessi cantonali per il gioco della boule devono essere approvati dal Consiglio federale. Come l'ordinanza, anche tale disposizione si fonda direttamente sull'articolo 35, tuttora in vigore, della Costituzione federale. Dall'analisi del materiale risulta che l'approvazione del permesso cantonale del gioco della boule ha un carattere costitutivo e non unicamente dichiarativo e che il Consiglio federale dispone in tale ambito di un ampio raggio d'apprezzamento.
L'idea fondamentale di tale disciplinamento consisteva e consiste tuttora nel conferire al Consiglio federale lo strumento per affrontare nei singoli Cantoni oppure in regioni del Paese sviluppi ineguali nonché per poter dare un giusto indirizzo, proficuo per l'interesse dell'intero Paese, in merito alla questione delle case da gioco: dovrebbe soprattutto essergli conferita la possibilità di prevenire l'eventualità di una maggiore tensione nel campo dei giochi d'azzardo.
La questione delle case da gioco e degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ha rivelato, soprattutto dopo la consultazione popolare, del 7 marzo 1993, una spinta imprevedibile e dinamica: se durante la fase precedente la votazione costituzionale le case da gioco che offrivano il gioco della boule non erano più di 15, oggi esse sono salite a 24. Inoltre un'altra ventina di progetti sono in preparazione. All'inizio del 1993 in soli 6 Kursaal erano in esercizio complessivamente 600 apparecchi automatici, attualmente gli apparecchi in questione sono presenti in quasi tutti i Kursaal e il loro numero è quadruplicato. L'insieme degli apparecchi sul territorio svizzero (ristoranti e sale da gioco compresi) è valutato globalmente a oltre diecimila. All'epoca nessun Kursaal disponeva di un sistema jackpot oppure di un apparecchio mangiasoldi, oggi invece essi fanno parte dell'apparecchiatura di base.
Per tener sotto controllo la proliferazione dei giochi d'azzardo, il Consiglio federale ha applicato il suo potere d'apprezzamento e, il 24 aprile 1996, ha decretato una moratoria. Il Consiglio federale aveva incaricato contemporaneamente il DFGP di esaminare la pratica d'omologazione degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo finora in vigore. Nel corso degli ultimi venti anni essa si è continuamente sviluppata rendendo gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza omologati troppo simili agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo vietati sul territorio svizzero.
Il Consiglio federale ha riconosciuto che un cambiamento di prassi si rivelava ormai necessario e che anche le premesse sono contemplate. In occasione delle deliberazioni preliminari in sede parlamentare è risultato evidente che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati condivide il parere del Consiglio federale in merito alla necessità di un cambiamento di prassi. Per armonizzare tale cambiamento con le tendenze sorte durante i dibattiti parlamentari, relativi al disegno della nuova legge federale sulle case da gioco, si rivela giustificato attendere finché saranno disponibili indicazioni certe da parte del Parlamento.
La moratoria deve pertanto rimanere ancora in vigore finché potrà essere eventualmente sostituita da altre misure proprie a impedire un'incontrollata ripresa della proliferazione dei giochi d'azzardo.
Ad 2
Le domande rimangono sospese finché non sarà revocata la moratoria.
Ad 3
Una revoca immediata della moratoria rispettivamente uno "sblocco "immediato delle domande grazie a una "soluzione transitoria", non è attualmente possibile visti i motivi menzionati al numero 1 in fine. Al contrario una revoca posticipata della moratoria è immaginabile prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulle case da gioco secondo le condizioni menzionate al numero 1.
Ad 4
Siccome il Consiglio federale ha decretato la moratoria il 24 aprile 1996, i fautori del Kursaal di Rorschach non possono più invocare il principio della buona fede, poiché l'autorizzazione cantonale è stata rilasciata soltanto l'11 giugno dello stesso anno e gli investimenti effettuati dopo questa data. Inoltre il trattamento della domanda d'approvazione è sospeso e pertanto non è ancora stato esaminato dal punto di vista materiale. Dopo la revoca della moratoria la domanda sarà riveduta. Sulla base dei motivi sopramenzionati non è ancora stata definita una data.
Risposta del Consiglio federale.