97.1162 · Interrogazione ordinaria · 1997-12-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La protezione dei dati dei pazienti è disciplinata dalla legge, la quale prescrive che i dati relativi al loro stato di salute non possono essere trasmessi a terzi dai medici senza il consenso esplicito dei pazienti. La comunicazione di tali dati da medico a medico è giustificata se essa avviene unicamente a scopo terapeutico e in misura limitata a tale fine. I medici curanti sottostanno all'obbligo del segreto in virtù dell'articolo 321 del Codice penale, a meno che non vi sia un obbligo di informazione sancito a livello legale. In caso di non rispetto dell'obbligo del segreto la persona interessata ha possibilità di procedere civilmente o penalmente contro questa violazione della personalità. Nel caso particolare che concerne il passaggio di informazioni dal medico curante o dal medico che esegue la visita all'assicuratore ci si deve attenere alle ulteriori disposizioni di legge in materia.
Non vi sono motivi di credere che a causa di eventuali problemi legati alla confidenzialità dei risultati del test HIV sempre più persone vogliono sapere tramite una donazione di sangue se hanno contratto il virus.
D'altronde il numero dei test effettuati dalla popolazione svizzera è già abbastanza elevato. Da un sondaggio rappresentativo effettuato su una fascia di popolazione d'età dai 17 ai 45 anni nel 1994, risulta che il 56% delle persone interrogate ha risposto di essersi già sottoposta almeno una volta ad un test HIV.
Alle due domande poste possiamo rispondere come segue:
1. Per quanto riguarda l'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie l'articolo 42 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) prevede che i fornitori di prestazioni devono fornire tutti i dati ai debitori (persone assicurate, casse malati) a cui siano necessari per controllare il calcolo della rimunerazione e il carattere economico della prestazione. In linea di massima vi è quindi un obbligo di informazione del fornitore di prestazione. L'assicuratore può chiedere una diagnosi precisa o ulteriori informazioni di natura medica. Ma il fornitore di prestazioni ha il diritto, per legge, di comunicare dati medici unicamente al medico di fiducia dell'assicuratore. Nel caso di un parere destinato all'assicuratore, il medico di fiducia deve limitarsi al minimo necessario e rispettare la sfera privata dell'assicurato (art. 57 cpv. 7 LAMal). Inoltre certe analisi, segnata-mente quelle che riguardano l'aids o le infezioni da virus HIV, devono essere fatturate dai laboratori in forma anonimizzata (si veda liste delle analisi). Nell'ambito dell'assicurazione di base vi sono quindi regole che prevedono la protezione dalla comunicazione agli assicuratori di misure sanitarie, come il test HIV. Occorre qui rammentare che gli assicuratori nell'ambito dell'assicurazione di base non possono esigere test HIV, in quanto essi sono obbligati di assumere tutti coloro che intendono assicurarsi, indipendentemente dal loro stato di salute. Invece, nell'ambito della stipulazione di un contratto per un'assicurazione complementare essi possono chiedere informazioni relative allo stato di salute dei contraenti e esigere che siano eseguiti esami medici. Questo perché gli assicuratori hanno la possibilità di rifiutare la conclusione del contratto d'assicurazione complementare o di introdurvi delle riserve.
Un assicuratore può gestire un'assicurazione di base ed un'assicurazione complementare. Quali problemi di protezione dei dati possa comportare tale situazione (ad es. quando in base ad una fattura di farmacia si può dedurre che l'assicurato è in cura a causa di un'infezione HIV) sarà uno dei temi che dovrà affrontare una commissione peritale, costituita da breve tempo, sulle questioni legate alla protezione della personalità nell'ambito dell'assicurazione malattia e infortuni sociale e privata.
Una trasmissione dei dati personali di natura medica dall'assicuratore alla cassa pensione costituirebbe una flagrante violazione dell'obbligo del segreto dei collaboratori dell'assicuratore (art. 83 LAMal) nonché della legge sulla protezione dei dati. Per quanto concerne le casse pensioni, nell'ambito dell'obbligatorietà del secondo pilastro, esse non possono introdurre riserve per ragioni di salute. Al di là dell'obbligatorietà invece la legge permette loro tali riserve (art. 331c OR, art. 14 LFLP) e a questo scopo possono esigere un esame medico.
2. In realtà nei grandi ospedali pubblici delle agglomerazioni urbane ci sono centri, dove possono essere eseguiti anonimamente test HIV. Di regola i costi per questi test ammontano da 30 a 50 franchi che servono alla copertura di una parte dei costi per il test, per il personale a disposizione per la consultazione prima del test e per la comunicazione dei risutati del test. Ai centri per test HIV dei cinque ospedali universitari, negli ultimi anni un test su 200 effettuati su persone eterosessuali è risultato positivo. La consultazione prima del test e dopo la comunicazione del risultato è decisiva per una prevenzione duratura, soprattutto per la maggior parte di coloro il cui esito è negativo, ossia che non ha contratto il virus, e che vuole proteggersi efficacemente da un'infezione. Il fatto che il test non sia gratuito permette di realizzare meglio lo sforzo di mantenere alta la qualità della consultazione sul test HIV (qualità richiesta dai frequentatori dei centri) e impedisce che ci si limiti unicamente alla comunicazione del risultato. Evidentemente i Cantoni e la direzione degli ospedali sono liberi di offrire gratuitamente questo servizio.
Risposta del Consiglio federale.