97.3136 · Interpellanza · 1997-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I più importanti istituti bancari svizzeri hanno provveduto nel quadro dei bilanci per l'esercizio 1996 ad accantonamenti per rischi di tale portata che hanno avuto come conseguenza perdite contabili pur in presenza di importanti utili operativi.
I sottoscritti chiedono a codesto Consiglio federale:
1. Qual'è l'atteggiamento che l'Amministrazione federale delle contribuzioni intende assumere per la deducibilità di quegli accantonamenti dal reddito imponibile;
2. se l'amministrazione federale delle contribuzioni intende farsi coinvolgere dalle autorità cantonali a cui per legge è delegato l'accertamento del reddito imponibile per l'imposta federale diretta nel contesto della questione sollevata alla cifra 1;
3. se non ritiene di trasmettere al Parlamento un rapporto esauriente con il quale si informi sull'atteggiamento assunto dall'amministrazione fiscale in relazione alla deducibilità degli accantonamenti contabilizzati dagli istituti bancari.
Begründung
I bilanci 1996 dei più importanti istituti bancari svizzeri sono stati caratterizzati da utili operativi consistenti. Al tempo stesso si è provveduto ad accantonamenti per rischi di tale portata che ne sono risultate perdite contabili. Perdite che non hanno comunque impedito alle banche di retribuire gli azionisti con il versamento del consueto dividendo.
Non è però sempre chiara la giustificabilità degli accantonamenti per i rischi in discussione. La legge federale sull'imposta diretta e con essa le leggi tributarie cantonali prevedono che gli accantonamenti sono fiscalmente deducibili unicamente se giustificati dalla natura del rischio stesso e se quest'ultimo è imminente. Resta anche acquisito il principio secondo il quale la consistenza dell'accantonamento deve essere giustificato dall'entità reale del rischio.
Appare importante conoscere le valutazioni e i criteri dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e di quelle cantonali per legge delegate all'accertamento di fronte all'ammissibilità della deducibilità fiscale degli accantonamenti in discussione. Un rapporto dettagliato in merito si giustifica.
Stellungnahme des Bundesrates
È comprensibile che numerosi parlamentari si interroghino sul fatto che nei bilanci d'esercizio delle principali banche svizzere figurino perdite, allorquando esse realizzano nel contempo utili operativi notevoli. In particolare richiedono informazioni sul motivo che ha spinto le banche a provvedere ad accantonamenti straordinari e sulle conseguenze per il substrato fiscale delle banche in questione e per le loro prestazioni fiscali future.
1. La formazione di accantonamenti che incidono dal punto di vista fiscale è ammissibile unicamente se essi sono motivati dall'uso commerciale. Ciò è sempre il caso quando sulla base di criteri di economia aziendale si constata che il giorno della chiusura di bilancio sussistono rischi di perdite difficilmente quantificabili (in particolare rischi di credito) che giustificano gli accantonamenti da un punto di vista commerciale a condizione che l'autorità fiscale condivida questa opinione. Questo principio è ancorato nell'articolo 63 LIFD e nell'articolo 10 capoverso 1 lettera b LAID.
Considerando che le autorità fiscali riconoscono i costi soltanto se sono giustificati dall'uso commerciale, il margine esistente in ogni valutazione di economia aziendale, che si riscontra anche nell'articolo 669 capoverso 1 CO, è di conseguenza limitato dai controlli fiscali. Infatti, per valutare i rischi di credito nel settore finanziario le autorità fiscali fanno riferimento, fra l'altro, alle raccomandazioni dei servizi di revisione competenti così come alle analisi dei rischi effettuate da analisti finanziari (ad esempio per quel che riguarda i rischi potenziali in un determinato settore). Inoltre, in passato si sono pure basate su una lettera circolare della Commissione federale delle banche che trattava dei rischi finanziari globali che presentano certi paesi. L'esperienza insegna che le autorità fiscali per principio prestano un'attenzione particolare all'applicazione delle leggi speciali (in questo caso la legge su le banche e le relative ordinanze), come per esempio per quel che concerne i fondi propri. Di conseguenza, esse hanno sempre la tendenza a privilegiare queste leggi speciali anche nell'ambito di una valutazione generale dei rischi, a condizione che la legislazione fiscale non preveda alcuna disposizione contraria.
Va sottolineato che la formazione di accantonamenti straordinari da parte delle principali banche svizzere è la conseguenza della difficile situazione economica cui siamo attualmente confrontati. In questo senso non è quindi contraddittorio il fatto che il volume d'affari e i risultati d'esercizio evolvano in modo molto soddisfacente e che nel contempo i rischi di credito aumentino considerevolmente. Per quanto riguarda i principali istituti bancari svizzeri, che nell'interesse della loro reputazione devono verificare in permanenza la solvibilità dei loro debitori svizzeri e stranieri, una correzione radicale a livello di gruppo dello stato dei fondi propri si imponeva nel 1996. Di conseguenza, occorre tener conto del fatto che la formazione di accantonamenti non incide soltanto sul substrato fiscale svizzero, ma anche sulle filiali e sulle stabili organizzazioni straniere, i cui utili netti non fanno parte del substrato fiscale svizzero, che devono a loro volta sopportare una parte degli accantonamenti in questione, conformemente a pertinenti criteri di attribuzione.
È evidente che alla luce di tutte le ragioni sopraesposte le prestazioni fiscali di certe banche diminuiranno. Il fatto che nel bilancio commerciale figurino perdite non significa tuttavia che non vi sia alcun substrato fiscale legato all'esercizio in questione. Infatti, gli accantonamenti costituiti potranno essere dedotti soltanto dopo un'attenta verifica da parte delle autorità fiscali. Inoltre gli accantonamenti costituiti durante gli esercizi precedenti e che erano stati oggetto di deduzioni sono controllati ad ogni nuova tassazione. Di conseguenza, è probabile che accantonamenti un tempo deducibili dal punto di vista fiscale non siano più considerati come tali. Ne conseguirà un aumento dell'utile imponibile che non incide però sul risultato commerciale.
D'altro canto, l'autore dell'interpellanza constata a giusta ragione che certe banche continuano a distribuire dividendi elevati nonostante abbiano costituito accantonamenti straordinari. Va detto che l'ammontare dei dividendi distribuiti non è necessariamente direttamente legato all'utile iscritto nel conto economico commerciale. In effetti sono determinanti da un lato lo stato dei fondi propri e dall'altro il rispetto, dopo il versamento dei dividendi, delle direttive sui fondi propri enunciate nella legge su le banche e nella relativa ordinanza.
2. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è stata coinvolta in questa problematica dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Essa assume la sua funzione di vigilanza nei confronti dei cantoni.
3. Il Consiglio federale ritiene che non si debba presentare al Parlamento un rapporto esauriente "con il quale si informi sull'atteggiamento assunto dall'amministrazione fiscale in relazione alla deducibilità degli accantonamenti contabilizzati dagli istituti bancari". Un rapporto del genere avrebbe il valore indicativo desiderato dall'interpellante soltanto se contenesse dati soggetti al segreto fiscale. Inoltre, un tale rapporto non sarebbe al momento stilabile in quanto i lavori di tassazione sono ancora in pieno svolgimento.
Risposta del Consiglio federale.